
Ecotassa, le vicende, gli accertamenti, i ricorsi e i primi annullamenti
Come noto la legge di Bilancio 2019 aveva introdotto un’ecotassa sull’acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (punto V.7 della Carta di Circolazione) in vigore dall’1 marzo 2019 e prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Nel corso dei periodi d’imposta 2019 e 2020 il tributo era così determinato, in base alle emissioni inquinanti di CO2:
- 1.100 euro: CO2 161-175 g/km
- 1.600 euro: CO2 176-200 g/km
- 2.000 euro: CO2 201-250 g/km
- 2.500 euro: CO2 superiore a 250 g/km:

Si ricorda che l’obbligo di pagare l’ecotassa sui veicoli di importazione è rimasta in vigore solo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Dal 1° gennaio 2022 non è stata più prevista nessuna ecotassa per i veicoli di importazione.
Siccome questa imposta, sin dalla sua introduzione, era stata oggetto di dubbi e incertezze interpretative, la tendenza generale (avvalorata anche da svariati pareri autorevoli) era stata quella di non pagarla perché ritenuta non dovuta o illegittima.
Purtroppo però dal 2024 l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a notificare atti di accertamento sull’ecotassa ai contribuenti che non avevano versato l’imposta dovuta nel 2019. Nel 2025 stanno già arrivando gli accertamenti per i mancati versamenti dell’ecotassa nel 2020 e si presume che nel 2026 potrebbero arrivare gli accertamenti per i mancati versamenti del 2021.
Proviamo in questo articolo a ripercorre le vicende dell’ecotassa, fino ad arrivare alle notizie di accoglimento dei primi ricorsi presentati da contribuenti che hanno ricevuto atti di accertamento, relativamente ad auto usate estere provenienti da Paesi UE, richiamando i principi contenuti nella giurisprudenza europea e quindi la violazione dell’articolo 110 del Tfue (principio di non discriminazione).
Indice
I primi dubbi e le incertezze interpretative
Da subito una frase contenuta nella Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 della Agenzia delle Entrate aveva sollevato dubbi ed incertezze:
L’imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita.
Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 Agenzia delle Entrate
Ricomprendere tra i veicoli NUOVI anche i veicoli USATI di importazione dall’estero (perché di nuova immatricolazione in Italia), è sembrata da subito una previsione in contrasto con le norme UE sulla libera circolazione delle merci.
In un articolo de “Il Sole 24 Ore” del 5 marzo 2019, si evidenziava:
- che non erano ancora stati chiariti alcuni punti;
- che non di rado la documentazione che accompagna questi mezzi non consente di risalire al livello di emissioni di CO2, su cui calcolare la nuova tassa;
- la possibile incompatibilità del tributo con l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), disincentivando l’acquisto di autovetture usate provenienti da altri Stati dell’UE.
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Dopo 2 anni di richieste di chiarimenti e dubbi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate prese una posizione nella risposta n. 166 (pubblicata il 9 marzo 2021) ad un interpello in cui l’istante riteneva non legittima l’applicazione dell’ecotassa sull’usato di importazione, perché discriminante rispetto all’usato italiano e quindi non compatibile con le regole UE del libero scambio.
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate confermò che:
Il comma 1043 della legge di bilancio stabilisce che l’imposta «è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato».
Le citate disposizioni, dunque, evidenziano che tale imposta presenta uno scopo disincentivante all’acquisto di ulteriori veicoli inquinanti; il legislatore ha, quindi, inteso disincentivare, nell’arco temporale di riferimento, che ulteriori veicoli inquinanti potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1 marzo 2019.
Risposta della Agenzia delle Entrate n. 166 ad interpello (9 marzo 2021)
Un orientamento netto, che però non bastava per superare le difficoltà di applicazione pratica dell’ecotassa ai veicoli usati: mancavano istruzioni che tenessero conto di tutte le situazioni possibili e della corretta misurazione delle emissioni di CO2 (base imponibile dell’ecotassa).
La complicazione della modifica del calcolo delle emissioni di CO2 nel 2021
A complicare il tutto dal 1° gennaio 2021, per le nuove immatricolazioni di autoveicoli, nel punto V.7 della Carta di Circolazione:
- non doveva più essere riportato il valore delle emissioni di CO2 rilevato secondo il protocollo NEDC (o NEFZ in tedesco),
- ma doveva essere riportato il valore delle emissioni di CO2 rilevato secondo il protocollo WLTP.
Visto che la misurazione effettuata secondo il protocollo WLTP restituiva valori più alti nel valore delle emissioni di CO2, si è reso necessario riparametrare anche le soglie di applicazione dell’ecotassa.

Riparametrata anche l’ECOTASSA
Fino al 31/12/2020, in considerazione dell’adozione sulla carta di circolazione, del vecchio dato sulle emissioni di CO2 basato sul ciclo NEDC (che riporta valori di emissioni più bassi) le soglie per l’applicazione dell’Ecotassa erano:
- 161-175 g/km: 1.100 euro
- 176-200 g/km: 1.600 euro
- 201-250 g/km: 2.000 euro
- Oltre 250 g/km: 2.500 euro
Dal 1° gennaio 2021, in considerazione dell’adozione, sulla carta di circolazione, del dato sulle emissioni di CO2 risultante dal ciclo WLTP (che riporta valori di emissioni più alti), la norma, per le auto immatricolate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021, ha innalzato anche le varie soglie dell’Ecotassa, i cui importi, però, non cambiano:
- 191-210 g/km: 1.100 euro
- 211-240 g/km: 1.600 euro
- 241-290 g/km: 2.000 euro
- Oltre 290 g/km: 2.500 euro
E’ comprensibile che questa ulteriore complicazione, possa aver portato a comprensibili errori nell’esatta compilazione dl punto V.7 delle Carte di circolazione/DU emesse dalle Motorizzazioni nei diversi periodi di riferimento.
Gli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a notificare atti di accertamento sull’ecotassa ai contribuenti che non avevano versato l’imposta dovuta nel 2019.
Nel 2025 stanno già arrivando gli accertamenti per i mancati versamenti dell’ecotassa nel 2020 e si presume che nel 2026 potrebbero arrivare gli accertamenti per i mancati versamenti del 2021.
I paradossi della misurazione delle emissioni di CO2
Ma in tutta questa complicatissima vicenda, non mancano i paradossi.
Come noto la “base imponibile” del calcolo dell’ecotassa è il valore delle emissioni di CO2.
Tale valore non sempre è riportato nei libretti esteri e deve quindi essere ricercato in documenti tecnici aggiuntivi (COC o Scheda Tecnica). Tuttavia non sempre tale valore è di facile individuazione o lettura. Inoltre a complicare il tutto, come abbiamo scritto sopra, nel 2021 è stato modificato il metodo di misurazione delle emissioni di CO2 passando dal protocollo NEDC (o NEFZ in tedesco), al protocollo WLTP.
E cosa succede se un funzionario riporta al punto V.7 della Carta di circolazione/DU un valore di CO2 sbagliato?
Il calcolo dell’ecotassa viene sbagliato.
Esistono poi casi in cui il valore di CO2 NON ESISTE!
Si pensi a:
- Veicoli storici (prodotti prima dell’introduzione della misurazione dei valori di CO2).
- Veicoli provenienti da Paesi Extra-UE, dove la misurazione dei livelli di CO2 non esiste.
- Veicoli dove il funzionario preposto, per negligenza o imperizia, ha proceduto senza valorizzare il valore di CO2 al punto V.7 della Carta di circolazione/DU
E cosa succede se al punto V.7 della Carta di circolazione/DU non è riportato NESSUN valore di CO2?
Il calcolo dell’ecotassa è impossibile e l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non parte.
Di conseguenza ecco i paradossi:
- Se il valore di CO2 non eiste l’ecotassa non è calcolabile: di conseguenza veicoli più inquinanti (si pensi ad un veicolo del 1990 o ad un veicolo di cilindrata elevata, ma proveniente dall’America) non pagano l’ecotassa.
- Se il valore di CO2 non è stato riportato al punto V.7 l’ecotassa non è calcolabile: di conseguenza il funzionario preposto che, per negligenza o imperizia, ha proceduto senza valorizzare il valore di CO2 al punto V.7 della Carta di circolazione/DU, di fatto ha “salvato” i contribuenti dal pagamento dell’ecotassa.
I ricorsi e i primi annullamenti
Tra i dubbi e le incertezze interpretative che nel tempo hanno sempre circondato questa tanto contestata ecotassa, alcuni contribuenti hanno iniziato a presentare ricorsi contro gli atti di accertamento ricevuti in materia di ecotassa dall’Agenzia delle Entrate.
L’8 gennaio 2025 veniva pubblicato un articolo su Il Sole 24 Ore, ripreso anche da Quattroruote, nel quale Valentino Tamburro, Dottore Commercialista e Revisore Legale esperto in materia di fiscalità internazionale, ipotizzava l’applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa alla causa C-402/09 all’ecotassa italiana.
Nell’articolo veniva evidenziato che, per rispettare il principio “chi inquina paga” senza violare il principio di non discriminazione, l’Italia avrebbe dovuto prevedere l’applicazione del tributo anche per l’acquisto di auto usate nazionali e non esclusivamente per quelle provenienti da altri Stati membri.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, con la sentenza n. 7556/2/2025 relativa ad un ricorso presentato da un contribuente che aveva acquistato un’autovettura da un Paese UE, ha annullato l’atto di accertamento ritenendo che l’impostazione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria fosse in contrasto con l’art. 110 TFUE, richiamando espressamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-402/09), secondo cui una tassa ambientale non può colpire i veicoli usati provenienti da altri Stati membri senza gravare anche su veicoli analoghi già presenti sul mercato nazionale.
A tale pronuncia hanno fatto seguito numerose decisioni favorevoli ai contribuenti, emesse anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino e dalla stessa Corte partenopea, accanto ad alcune sentenze favorevoli all’Agenzia delle Entrate, a conferma di una non uniforme applicazione dei principi del diritto dell’Unione Europea sul territorio nazionale.
Con il progressivo consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario alla pretesa erariale, si sono registrati effetti concreti anche sul piano amministrativo. In diversi casi, infatti, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato ad abbandonare i contenziosi relativi all’ecotassa sulle auto usate provenienti dall’estero, procedendo all’annullamento in autotutela degli atti di accertamento impugnati dai contribuenti.
Tale evoluzione appare coerente con le ripetute pronunce che hanno ritenuto incompatibile la disciplina nazionale con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nel caso Tatu (C-402/09), ritenuto sovrapponibile alle fattispecie relative all’ecotassa italiana. Una conferma significativa è giunta anche dalla giurisprudenza di secondo grado, che ha ribadito l’incompatibilità della disciplina applicata con i principi del diritto dell’Unione, contribuendo a rafforzare l’orientamento favorevole ai contribuenti e a incentivare, in diversi casi, l’abbandono dei contenziosi da parte dell’Amministrazione finanziaria.




























