Targhe Estere

Targhe estere, ora si paga l’IPT: stangata sull’iscrizione al REVE da maggio 2026

Agenzia GAMMA L'Agenzia 7' di lettura

Da maggio 2026 si paga l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) anche sulle iscrizioni al REVE — il Registro Veicoli Esteri in cui devono essere iscritti i veicoli con targa straniera che circolano nel nostro Paese guidati da residenti in Italia (art. 93-bis CdS).

In pratica: le pratiche di iscrizione al REVE, richieste dal 25/05/2026 in poi, pagano la stessa imposta IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) di un normale passaggio di proprietà. Calcolata sui kW del veicolo.

E’ stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 22/05/2026 la Legge n.88 del 22/05/2026 che ha convertito con modifiche il DL n. 38 del 27.03. 2026. In sede di conversione è stato introdotto l’art. 10-bis, contenente modifiche all’art. 56 D.Lgs 446/1997, che disciplina l’IPT.

Cos'è il REVE?

Il REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.

In sintesi, le novità più rilevanti introdotte dal Legislatore riguardano:

  1. applicazione dell’IPT alle formalità di registrazione al REVE (ex art. 93-bis comma 2 CdS);
  2. attribuzione dell’IPT alla Provincia ove viene svolta la gestione ordinaria in via principale dell’attività per i soggetti che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui detta sede sia diversa dalla sede legale;
  3. criterio di decorrenza delle modifiche tariffarie.

Iscrizione al REVE soggetto ad IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)

In pratica: le pratiche di iscrizione al REVE, richieste dal 25/05/2026 in poi, pagano la stessa imposta IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) di un normale passaggio di proprietà. Calcolata sui kW del veicolo.

Il REVE fino ad oggi

Negli ultimi anni circolare in Italia con targa estera iscritta al REVE, è diventato un escamotage diffuso per:

  • non pagare IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) in Italia al momento dell’acquisto
  • non pagare bollo e superbollo italiano;
  • risparmiare sull’assicurazione RC Auto: in quanto all’estero le tariffe sono più convenienti (soprattutto rispetto a provincie italiane con alti tassi di incidenti);
  • non far risultare al fisco veicoli intestati (sottraendosi anche al rischio di fermi amministrativi)
  • sfruttare regimi IVA più agevolati
  • sostenere revisioni meno rigorose nei Paesi esteri di immatricolazione;
  • rendere più difficile la notifica delle multe.
Veicoli con Targa italiana
Iscritti al PRA
Veicoli con Targa straniera
Iscritti al REVE
Pagano in Italia:
  • IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
  • Bollo + Superbollo (se previsto)
  • Assicurazione
  • Tasse (Redditometro)
  • IVA
  • Revisioni
  • Multe
Pagano in Italia:
  • SOLO Multe
Pagano all’estero:
  • tutto il resto

Il risultato? Sulle nostre strade circolano ormai decine di migliaia di veicoli con targhe estere, spesso intestati a persone giuridiche estere, ma di fatto utilizzati stabilmente da residenti italiani.

Tra questi, una fetta crescente è composta da supercar e SUV di alta gamma: Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes AMG, BMW M, Audi RS, range Rover. Esattamente le auto su cui il superbollo italiano colpisce più duramente.

Il REVE da maggio 2026

Ora, pur rimanendo i vantaggi di cui sopra, iscrivere un veicolo al REVE è diventato più costoso: oltre ai costi già previsti (Emolumenti e Bolli) ora si paga anche l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) da calcolarsi in base ai KW del veicolo.

L’IPT per le autovetture si calcola sulla potenza in kW (3,5119 €/kW). La maggior parte delle provincie italiane applica poi la maggiorazione massima del 30% prevista dalla legge, portando la tariffa a 4,56547 €/kW.

Come si calcola l’IPT

In Italia l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) è disciplinato del decreto legislativo n.446 del 1997.

Le regole per il calcolo dell’IPT sono abbastanza complesse.
Cercando di semplificare la massimo il calcolo per una AUTOVETTURA possiamo così sintetizzare:

  • € 150,81: autovetture fino a 53 Kw
  • € 3,5119 per ogni Kw: autovetture oltre 53 kw

a cui va aggiunta la percentuale di maggiorazione deliberata e applicata da ogni provincia italiana:

Percentuale di maggiorazioneProvincia
+ 0 %Aosta, Bolzano, Trento
+ 20 %Arezzo, Avellino, Benevento, Regione Friuli Venezia Giulia, Grosseto, Latina, Reggio Emilia, Vicenza
+ 25 %Crotone, Sondrio, Ferrara
+ 30 %Tutte le altre Provincie italiane

Quindi ad esempio per la provincia di ROMA (+ 30 %) il calcolo per una AUTOVETTURA diventa:

  • € 196,00: autovetture fino a 53 Kw
  • € 4,56547 per ogni Kw: autovetture oltre 53 kw

N.B. Le MOTO non pagano IPT

Ecco qualche simulazione realistica per veicoli tipicamente “estero-vestiti”:

VeicoloPotenzaIPT da aggiungere al costo di iscrizione al REVE
MotoqualsiasiNon pagano IPT
Utilitaria mediafino a 53 kW196 € (tariffa fissa)
Berlina di segmento C110 kW~501 €
SUV premium (es. BMW X5 30d)210 kW~958 €
Porsche 911 Carrera283 kW~1.291 €
Lamborghini Huracán EVO470 kW~2.144 €
Ferrari 296 GTB (ibrida)610 kW~2.783 €
Lamborghini Revuelto747 kW~3.408 €

Come si vede, per le supercar il costo dell’iscrizione al REVE arriva a sfiorare i 3.500 euro. Una cifra che, sommata agli altri oneri della pratica, rende oggi più costosa la “scappatoia” della targa estera.

Le conseguenze

Ma riuscirà questa novità ad arginare il fenomeno crescente del ricorso al REVE per evitare costi in Italia?

Veicoli con Targa italiana
Iscritti al PRA
Veicoli con Targa straniera
Iscritti al REVE
Pagano in Italia:
  • IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
  • Bollo + Superbollo (se previsto)
  • Assicurazione
  • Tasse (Redditometro)
  • IVA
  • Revisioni
  • Multe
Pagano in Italia:
  • IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
    da maggio 2026
    e solo al momento della prima iscrizione al REVE
  • Multe
Pagano all’estero:
  • tutto il resto

Forse tutto sommato potrebbe restare ancora conveniente?

Cerca targa estera se già iscritta al REVE

La ricerca consente di individuare il codice identificativo veicolo attribuito a una targa estera, se già registrata al REVE (REgistro Veicoli Esteri). Il servizio è gratuito.

Società di noleggio: IPT alla Provincia della sede operativa principale

L’art.10-bis, modificando l’art.56 del D.Lgs. 446/1997, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter.

  • Al comma 1-bis viene previsto che
    Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, qualora la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività della persona giuridica, quest’ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione dell’imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all’estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi più secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell’imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività.
  • Il comma 1-ter prevede inoltre che detti soggetti, entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, debbano comunicare alla Camera di Commercio l’indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis, vale a dire la sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività della persona giuridica.

Criterio di decorrenza delle modifiche tariffarie

Si evidenzia che le suddette modifiche, essendo state introdotte in sede di conversione in legge del citato decreto legge, sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La norma solleva problematiche interpretative e applicative di notevole rilevanza che al momento – stante l’immediata applicazione della legge – non è stato possibile affrontare e approfondire con il competente Dipartimento delle Finanze del MEF.

Pertanto, la Direzione ACI/PRA ha provveduto a diramare, mediante apposite Circolari, le prime disposizioni applicative, con riserva di tornare sulla materia una volta che il citato Dipartimento avrà fornito i chiarimenti interpretativi necessari per la corretta applicazione della norma in parola.

Inoltre, le novità introdotte impongono implementazioni alle applicazioni software di non trascurabile impatto, nelle more delle quali è necessario adottare modalità transitorie, per consentire la riscossione dell’imposta.


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