Importare Auto da

Paesi Extra-UE

L'importazione in Italia di un veicolo nuovo o usato proveniente da un paese Extra-UE è vincolato (salvo alcune deroghe) al rispetto delle direttive CE più recenti (in vigore in Italia al momento della richiesta dell'immatricolazione).

Solo affidandosi ad un bravo consulente, diventa possibile valutane la fattibilità, analizzando le possibili deroghe applicabili.


Importare Auto da Paesi Extra-UE



La regola generale

Il principio generale (in base al Regolamento (UE) 2018/858) sancisce che un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE, per poter essere immatricolato in Italia, debba rispondere alle normative CE più recenti (in vigore in Italia al momento della richiesta di immatricolazione):

    Euro 6E-bis (per le Auto) e Euro 5+ (per le Moto)

    anche se precedentemente immatricolato in Italia o in altro Paese UE.

    Proprio per questo motivo potrebbe NON essere possibile procedere con la nazionalizzazione, in quanto:

    • il veicolo potrebbe non rispondere alle direttive CE più recenti;

    oppure

    • il veicolo potrebbe essere stato progettato e destinato ad un mercato Extra-UE e quindi non rispondere per niente alle direttive comunitarie (CE), ma rispondere a standard e direttive diversi (previsti per il mercato Extra-UE cui era destinato).

    LE DEROGHE. Un Paese UE però può decidere di approvare l’immatricolazione di un veicolo (proveniente da un Paese Extra-UE) applicando delle DEROGHE (più o meno ampie) alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858.

    Vediamo in questo articolo di analizzare:

    e perché, pur essendo in Europa, la validità di una immatricolazione nazionale (concessa in deroga) è quindi limitata al SOLO territorio del Paese UE che l’ha rilasciata e perché non sempre possa essere accettata da un altro Paese UE.





    La DEROGHE possibili in altri Paesi UE

    Ci sono Paesi UE (come la Germania, la Polonia, la Lituania, La Rep. Ceca, ecc.) che concedono DEROGHE molto più ampie nell'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi Extra-UE, rispetto alle deroghe concesse dall'Italia.

    Un Paese UE però può decidere di approvare l’immatricolazione di un veicolo (proveniente da un Paese Extra-UE) in DEROGA alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858, rilasciando una omologazione individuale nazionale (con l’individuazione di tutte le prescrizioni tecniche alternative atte a costituire azioni compensative valutate ammissibili dall’autorità di omologazione estera per la circolazione nel proprio territorio nazionale).

    Si ritiene opportuno al proposito richiamare quanto previsto dall’art. 45 del Regolamento UE 2018/858 e dall’art. 24 della Direttiva 2007/46/CE:
    “La validità di un’omologazione individuale nazionale è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Su richiesta di un richiedente che desideri mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un’omologazione individuale nazionale, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione fornisce al richiedente una dichiarazione recante le prescrizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato”.

    Quindi se un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE (privo di omologazione europea) viene PRIMA reimmatricolato in un Paese UE non è detto che POI possa essere reimmatricolato in Italia perché:

    • se un Paese UE ha approvato l'immatricolazione di un veicolo (proveniente da un Paese Extra-UE) in DEROGA alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858, rilasciando quindi una omologazione individuale nazionale,
    • la validità di tale omologazione individuale nazionale (concessa in deroga) è limitata al solo territorio dello Stato UE che l'ha rilasciata.

    Per legge è possibile tentare una immatricolazione in Italia solo se è stato rilasciato nel Paese UE che ha approvato l'immatricolazione in deroga:

    • un certificato di omologazione individuale UE (esempio: ex*IV18/858*xxxx*xx) rilasciata sulla base del Modello D dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/683 (di cui al Regolamento UE n. 858/2018 art. 44)

    oppure

    • un certificato di omologazione individuale NAZIONALE (esempio: ex*NIV18/858*xxxx*xx) rilasciata sulla base del Modello E dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/683 (di cui al Regolamento UE n. 858/2018 art. 45)

    L'omologazione individuale

    Leggi il nostro approfondimento sui veicoli di importazione senza omologazione europea (alla lettera K)





    La DEROGHE possibili in Italia

    Alla regola generale sopra descritta, fanno eccezione alcune specifiche DEROGHE:

    Deroga 1 Veicolo al seguito di CONNAZIONALE RIMPATRIANTE(*):
    veicolo già intestato all'estero alla stessa persona (con cittadinanza italiana) che trasferisce la propria residenza in Italia

    La deroga principale è costituita dal veicolo già intestato all'estero (da almeno 6 mesi) alla stessa persona che trasferisce la propria residenza in Italia;

    N.B. una recente circolare ha ristretto l'interpretazione della parola "rimpatriante" al solo caso di CONNAZIONALE RIMPATRIANTE, ossia una persona:

    • con CITTADINANZA ITALIANA;
    • che è stata residente all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi, con conseguente cancellazione dai registri italiani e contemporanea iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero);
    • e che ora rientra definitivamente con richiesta di nuova residenza in Italia;
    • munita di dichiarazione consolare che attesti il definitivo rimpatrio.

      In questo caso è possibile immatricolare anche un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE rispondente a direttive precedenti a quelle più recenti attualmente in vigore.

      NOTA BENE
      La deroga prevista per il "RIMPATRIANTE" quindi NON può più essere estesa anche allo stesso intestatario all'estero che sposta la propria residenza in Italia con veicolo al seguito se NON ha cittadinanza italiana.
      Pertanto se il veicolo è già intestato all'estero alla stessa persona (SENZA cittadinanza italiana), anche che sposta la propria residenza in Italia con veicolo al seguito, il veicolo per essere immatricolato in Italia, deve rispondere alle normative CE più recenti in vigore in Italia al momento della richiesta di immatricolazione - al momento

      Euro 6E-bis (per le Auto) e Euro 5+ (per le Moto)


      Deroga 2 Veicolo STORICO:
      veicolo iscritto ad un registro storico ufficiale

      Altra deroga è costituita dal veicolo che abbia già acquisito in Italia la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”, certificata dal relativo CRS (Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica).

      Anche in questo caso è possibile (previa verifica di alcune particolari condizioni) immatricolare anche un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE non rispondente alle direttive più recenti attualmente in vigore.


      Casi particolari

      Fanno eccezione alla regola della rispondenza alle più recenti direttive, anche i veicoli provenienti da:

      per i quali sono previste DEROGHE particolari all'obbligo di rispondenza alle più recenti normative.

      Zone franche (non sono in deroga, perché considerati Paesi Extra-UE)

      I territori riportati nella seguente tabella, invece, sono esclusi dal territorio della Comunità europea, e vengono trattati (ai fini dell'immatricolazione in Italia) come Paesi Extra-UE (ossia con l'obbligo della rispondenza alla più recente normativa antinquinamento):

      • Livigno (I)
      • Campione d'Italia (I)
      • Isole Canarie (E)
      • Ceuta (E)
      • Monte Athos (GR) I
      • sola di Helgoland (D)
      • Buesingen (D)
      • Melilla (E)
      • Isole Aland (FIN)
      • Dipartimenti d'oltremare francesi (F)
      E' possibile quindi procedere SOLO se il veicolo è Euro6E (Auto) o Euro5 (Moto), oppure se rientra in una delle DEROGHE sopra citate.

      REVE
      REgistro Veicoli Esteri

      Se la vostra casistica non vi consente di procedere, potete valutare la possibilità di circolare in Italia con targa estera, verificando l'ipotesi di iscriverlo al REVE

      Quali documenti servono?

      Per procedere alla immatricolazione per importazione in Italia dalla Svizzera, per il tramite della nostra Agenzia, servono i seguenti documenti (salvo alcune eccezioni, da verificare caso per caso):

      1. 1

        Bolla Doganale
        Per informazioni sullo sdoganamento (fattibilità, tempi e costi) è necessario contattare l'Agenzia delle Dogane (oppure ad uno spedizioniere)

      2. 2

        COC (Certificate Of Conformity)
        rilasciato dalla Casa costruttrice
        (disponibile solo se il veicolo abbia omologazione europea)

      3. oppure
        Scheda Tecnica (in italiano o bilingue)
        rilasciata da un Ente autorizzato

      4. oppure
        CRS (Certificato di Rilevanza Storica)
        rilasciato da un Registro Storico Ufficiale
        (nel caso di veicoli ultra-ventennali)

      5. N.B. Il COC o la Scheda Tecnica NON sono necessari, nel caso il veicolo abbia già avuto una precedente Targa italiana.

      6. 3

        Carta di Circolazione (Libretto)

        • Tradotta (e asseverata in Tribunale) e
        • Legalizzata (ossia firmata in originale, da un funzionario abilitato dell’ente di emissione e presentata alla competente autorità di Stato per l’apposizione dell’Apostille)
          ECCEZIONE: Non è richiesta l'Apostille solo per i veicoli provenienti dalla Gran Bretagna qualora lo specimen dei documenti di circolazione non sia stato modificato rispetto a quelli adottati pre Brexit (V5C)
      7. 4

        Apostille e Traduzione (vedi approfondimento)
        Le carte di circolazione (e l’eventuale documentazione tecnica integrativa) emesse in Paesi Extra-UE, devono sempre essere:

        • Tradotte (e asseverate in Tribunale) e
        • Legalizzate (ossia firmate in originale, da un funzionario abilitato dell’ente di emissione e presentate alla competente autorità di Stato per l’apposizione dell’Apostille)
          ECCEZIONE: Non è richiesta l'Apostille solo per i veicoli provenienti dalla Gran Bretagna qualora lo specimen dei documenti di circolazione non sia stato modificato rispetto a quelli adottati pre Brexit (V5C)

      Aspetti fiscali: il veicolo deve fare Dogana

      I veicoli destinati al territorio italiano devono essere dichiarati spontaneamente presso un ufficio doganale al fine di ottenere la produzione della Bolletta Doganale, necessaria alla successiva reimmatricolazione in Italia. A tale proposito portare con sé i documenti di scorta necessari ai fini dell’imposizione (fattura/contratto d’acquisto, licenza di circolazione ecc.).

      Le Tasse richieste in Dogana (IVA + DAZI) a carico di chi importa un veicolo da un Paese Extra-UE sono da verificare direttamente contattando l'Agenzia delle Dogane.

      Regime di FRANCHIGIA (esenzione da IVA e DAZI)

      Per quanto riguarda i veicoli, la franchigia (ossia l'esenzione da IVA e DAZI) viene concessa ad ogni componente del nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio nazionale, a condizione che sussistano per ciascuno di essi i requisiti richiesti:

      1. possesso, titolarità ed uso del veicolo all’estero da almeno 6 mesi prima del trasferimento (rilevata dal documento di immatricolazione del mezzo o da altra idonea documentazione);
      2. permanenza ininterrotta all’estero per almeno 12 mesi;
      3. domanda di sdoganamento presentata entro 1 anno dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio nazionale.

      Aspetti tecnico-amministrativi: come funziona?

      Per importare auto da un Paese Extra-UE è sempre necessario un controllo tecnico-amministrativo da parte della Motorizzazione:

        1. della Documentazione prevista:

          1. Bolla Doganale
          2. COC o Scheda Tecnica o CRS
          3. Carta di circolazione con Traduzione (asseverata in Tribunale) e Legalizzazione (con Apostille)
        2. Verifica Bolla Doganale

          Come da circolare protocollo 12474 del 30/04/2024, a decorrere dal 13 maggio 2024, per tutte le richieste di nazionalizzazione dei veicoli provenienti da Paesi Extra-UE, prima del completamento della procedura di immatricolazione per importazione, è fatto obbligo della verifica circa la veridicità delle bolle doganali prodotte a corredo delle richieste stesse. Detta verifica è effettuata dalle Motorizzazioni mediante invio, via PEC, delle copie delle bolle doganali all'Ufficio delle Dogane.

          Questo ulteriore controllo si è reso necessario a causa delle segnalazioni pervenute in ordine a irregolarità inerenti all'assolvimento degli obblighi IVA relativi alla importazione di veicoli provenienti da Paesi Extra-UE e nazionalizzati in Italia.

        3. del Veicolo che deve SEMPRE superare con esito POSITIVO una Visita e Prova (ossia con Collaudo di identificazione in Motorizzazione) ai sensi dell'art. 75 del C.d.S.
        4. Eventuali adattamenti

          Precisiamo inoltre che sarà in molti casi necessario, un preventivo adattamento del veicolo mediante la modifica e/o sostituzione di determinata componentistica con particolare riferimento ai dispositivi di:

          • illuminazione,
          • tachimetro,
          • cinture di sicurezza,
          • indicatori di direzioni,
          • ecc.

          Infatti al fine di poter circolare sul territorio nazionale ogni veicolo deve essere dotato di idonea componentistica approvata secondo norme comunitarie identificabile dalla marcatura (“Ex” oppure “eX” dove x indica il paese della Unione Europea che ha provveduto ad effettuare la omologazione) o equivalente (per es. regolamenti ECE/ONU).

          Si veda apposito approfondimento nella sezione Collaudi.

          N.B. La nostra Agenzia vuole precisare che:

          • non è nelle proprie competenze fornire supporto nelle operazioni di adattamento sopra menzionate
          • non può in alcun modo garantire la positiva conclusione delle operazioni di nazionalizzazione in quanto la stessa dipende dal PARERE POSITIVO espresso dai competenti organi del Ministero dei Trasporti (Tecnici e Funzionari della Motorizzazione), ossia dall'esito del Collaudo di identificazione.

        Solo successivamente, è possibile procedere alla reimmatricolazione con Targhe italiane.

        Cosa facciamo

        La nostra Agenzia è organizzata per operare in tutta Italia (anche se in questo caso il Collaudo dovrà essere effettuato a Rimini), con tempi molto rapidi, assistendo il cliente in tutte le pratiche previste per la reimmatricolazione del veicolo con targhe italiane, nel pieno rispetto di tutti gli aspetti legali, fiscali e tecnico-amministrativi (di cui sopra).

        Contattateci prima di recarvi all'estero per comprare il veicolo.

        Cosa NON facciamo

        La nostra Agenzia non può intervenire su questioni riguardanti la ricerca del veicolo, la trattativa, il pagamento, il trasporto, le pratiche doganali.
        Possiamo solo fornire qualche consiglio su tali argomenti.

        AVVERTENZA: Tutte le informazioni riportate in questa pagina si riferiscono a procedure utilizzabili per il tramite dei servizi offerti dalla nostra Agenzia. Le procedure adottate in altri contesti, uffici, enti o territori, potrebbero differire dalle indicazioni fornite.

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