Importare Auto dall'Europa

Ecotassa dovuta anche sull’usato di importazione

Agenzia GAMMA Normative 6' di lettura

L’ecotassa auto è dovuta anche sull’usato di importazione (salvo futuri ricorsi o nuove interpretazioni). Dopo 2 anni di richieste di chiarimenti e dubbi interpretativi questa è la posizione dell’Agenzia delle Entrate, assunta nella risposta n. 166 (pubblicata il 9 marzo) ad un’istanza in cui l’interpellante riteneva non legittima l’applicazione dell’ecotassa sull’usato di importazione, perché discriminante rispetto all’usato italiano e quindi non compatibile con le regole UE del libero scambio.

Un orientamento netto, che però non basta per superare le difficoltà di applicazione pratica dell’ecotassa ai veicoli usati: mancano istruzioni che tengano conto di tutte le situazioni possibili. Che sono state ulteriormente complicate dal recente innalzamento della soglia di emissioni oltre la quale il tributo è dovuto.

La norma e le precedenti interpretazioni

La questione riguarda l’ecotassa istituita assieme agli incentivi alle auto a basse emissioni dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019, commi 1042 e 1043) dal 1° marzo 2019 per «chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1» che emetta più di 160 g/km di CO2 (190 g/km dal 1° gennaio 2021).

Il dilemma sorgeva sulla esatta interpretazione del comma 1043 che recitava: “L’imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato

La Risoluzione 32/E/2019 del 28/02/2019 e la Circolare 8/E/2019 del 10/04/2019, avevano tentato di fare chiarezza, ma i pareri e le interpretazioni derivanti non avevano mai portato ad una risposta univoca e certa.

Ad esempio il 19 aprile 2019 una risposta data dall’allora sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci durante un question time con Il Sole 24 Ore, sembrava lasciare qualche speranza ad una interpretazione favorevole, in quanto citava testualmente la risoluzione 32/E dell’agenzia delle Entrate, in un punto in cui parlava di «acquisto del veicolo nuovo effettuato all’estero» e non di un usato. Ma la risposta era una sua interpretazione e non si poteva quindi escludere del tutto che in futuro arrivassero interpretazioni diverse.

Il quesito e il NO

L’interpello chiedeva se ciò valesse indipendentemente dal fatto che lo Stato di provenienza fosse membro UE, argomentando che in questo caso ci sarebbe un «palese contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione». E quindi prospettando l’applicazione per i soli Paesi extra-UE, anche per evitare bocciature dalla Corte UE, secondo una giurisprudenza ribadita anche dall’ordinanza nella causa C-640/17 (si veda al riguardo l’articolo de Il Sole 24 OreEcotassa sull’usato comunitario a rischio di stop dalla Ue” del 5 marzo 2019)

Ma le Entrate rispondono che la norma ha lo scopo di disincentivare i veicoli ad alte emissioni climalteranti per evitare che circolino sul territorio italiano. E, secondo l’Agenzia, la circolazione è legata all’immatricolazione in Italia e non alla provenienza dell’auto.

I dubbi che restano

La risposta ricorda che l’ecotassa si applica se

  • sia l’acquisto all’estero
  • sia l’immatricolazione in Italia

sono successivi al 1° marzo 2019, ma fa un esempio che pare poco pertinente e non contribuisce a spiegare come regolarsi per le operazioni a cavallo del 1° gennaio 2021, quando la soglia di applicazione è stata alzata a 190 g/km. La novità, contenuta nella legge di Bilancio 2021, è cucita sulle auto nuove, ma per come è formulata sembra valere anche per l’usato.

Resta poi il problema che l’immatricolazione in Italia si fa sulla base dei documenti originari esteri, dai quali non sempre si evince il livello di emissioni di CO2.

A quanto ammonta l’ecotassa?

Fino al 31/12/2020 (si veda approfondimento), in considerazione dell’adozione sulla carta di circolazione, del vecchio dato sulle emissioni di CO2 basato sul ciclo NEDC (che riporta valori di emissioni più bassi) le soglie per l’applicazione dell’Ecotassa erano:

  • 161-175 g/km: 1.100 euro
  • 176-200 g/km: 1.600 euro
  • 201-250 g/km: 2.000 euro
  • Oltre 250 g/km: 2.500 euro

Oggi, in considerazione dell’adozione, sulla carta di circolazione, del dato sulle emissioni di CO2 risultante dal ciclo WLTP (che riporta valori di emissioni più alti), la norma, per le auto immatricolate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021, innalza anche le varie soglie dell’Ecotassa, i cui importi, però, non cambiano:

  • 191-210 g/km: 1.100 euro
  • 211-240 g/km: 1.600 euro
  • 241-290 g/km: 2.000 euro
  • Oltre 290 g/km: 2.500 euro

Dov’è scritta la CO2?

In caso di dubbio sul valore di CO2 di un’auto, a fare fede sarà la carta di circolazione. Al punto V.7 del libretto (riquadro 2) è riportato questo dato che fa fede al momento dell’acquisto per pagare l’ecotassa: se supera il valore di 160 si paga (190 g/km dal 1° gennaio 2021), altrimenti no. Se invece non si conosce il valore di CO2, occorre chiedere al venditore copia del COC (Certificato di Conformità) per conoscere il dato di CO2 emessa.

Verifica automatica CO2 (g/Km)

Una volta selezionato il tipo di veicolo, è sufficiente inserire il numero di targa
(fonte: Ministero dei Trasporti)

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Il passaggio al ciclo di prova WLTP incide anche sulla quantificazione dell’ecotassa e lascia dubbi sul caso delle vetture usate provenienti dall’estero che vengono immatricolate in Italia, perché il comma 1046-bis introdotto nella legge 145/2018 ha senso solo per le auto nuove di fabbrica.

Infatti, questo comma stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l’ecotassa si applica in base ai valori WLTP e che ai soli fini degli incentivi per i primi sei mesi si tiene conto dei vecchi valori NEDC. Che sono quelli riportati anche sulla maggior parte dei documenti dell’usato proveniente dall’estero, ma per come è formulato il comma 1046-bis non appaiono utilizzabili anche ai fini dell’ecotassa.

Nessun correttivo è al momento presente negli emendamenti al decreto milleproroghe. E resta irrisolto anche il caso non raro delle auto sui cui documenti i valori di CO2 mancano del tutto: come fa l’utente normale a capire se l’ecotassa è dovuta? E chi controlla?

Quando si paga l’ecotassa?

L’ecotassa deve essere versata entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso.

Chi paga l’ecotassa?

La nuova ecotassa deve essere pagata dallo stesso acquirente o da “chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente”, come spiega l’Agenzia delle Entrate. Nella pratica questo potrebbe significare che il venditore, su delega del cliente, può versare l’importo dell’ecotassa col modello F24 del concessionario. Il dealer dovrà poi richiedere al cliente l’importo dell’ecotassa anticipata e pagata per conto del cliente stesso.

Come si paga l’ecotassa?

L’ecotassa auto va versata tramite il Modello F24 Elide (Elementi identificativi), pagabile presso gli sportelli bancari, postali o dell’Agenzia delle Entrate. Sul documento dovrà essere riportato il numero di telaio del veicolo e il codice tributo 3500, quello che l’Agenzia delle Entrate definisce come “Ecotassa – Imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 g/km – Articolo 1, comma 1042, della Legge N. 145 del 2018”.

Quali veicoli NON pagano l’ecotassa?

Devono pagare la nuova ecotassa CO2 solo i veicoli di categoria veicoli di categoria M1 (in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2 normativamente indicate) ovvero quelli a motore con almeno quattro ruote e destinati al trasporto persone con al massimo 8 posti + conducente.

Questo significa che sono esclusi i mezzi più grandi e i veicoli commerciali.

L’imposta non è applicata inoltre ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE (ad esempio, camperveicoli blindatiambulanzeveicoli con accesso per sedia a rotelleecc.).


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