Fiat 500 con Rimorchio

Il problema del gancio traino nei veicoli di importazione

Agenzia GAMMA Normative 9' di lettura

Capita spesso che nella Carta di circolazione italiana (ora DU), emessa a seguito di nazionalizzazione di un veicolo importato dall’estero, non venga riportata nelle righe descrittive l’annotazione del gancio traino anche se installato sin dall’origine.

Esempio Gancio Traino rimovibile AUDI, installato sin dall'origine
Esempio Gancio Traino rimovibile AUDI, installato sin dall’origine

In questo articolo cerchiamo di illustrare il perché di tale mancanza (che potrebbe non dipendere necessariamente da un errore della Motorizzazione); inoltre cercheremo di soffermarci su come fare per correggere tale anomalia, tenuto conto che viaggiare con un veicolo dotato di gancio traino, non annotato sul libretto, è vietato e potrebbe portare a conseguenze poco piacevoli (multe, rivalse assicurative, mancata revisione, ecc.).

All’estero:
il gancio traino non sempre è annotato o è annotato in forma generica

Questa situazione, molto frequente, è dovuta a diversi fattori:

  • alcuni Paesi stranieri non annotano sulle rispettive Carte di circolazione l’informazione del gancio traino (es. Olanda, Francia, ecc.);
  • alcuni Paesi stranieri annotano in forma generica la presenza del gancio traino (es. Germania, Polonia, ecc.);
  • l’informazione relativa al gancio traino non è quasi mai presente neanche sui COC (tranne in rari casi, come in alcuni COC Porsche).

Esempio: Carta di circolazione tedesca (Teil 1)

Gancio traino annotato in forma generica in una Carta di circolazione tedesca (Teil 1)
Gancio traino annotato in forma generica inuna Carta di circolazione tedesca (Teil 1)

A titolo esemplificativo si propone un Teil I (Parte 1 della Carta di circolazione tedesca) dove al Rigo 22 (righe descrittive e annotazioni) si trova quasi sempre la seguente dicitura: “ww.AHK lt.EGTG“.

La dicitura “ww.AHK lt.EGTG” consiste nell’abbreviazione della frase “wahlweise Anhängerkupplung laut EG-Typgenehmigung” che viene comunemente tradotta come “gancio traino opzionale secondo l’omologazione CE“.

Tale annotazione in forma generica non consente di stabilire:

  • né la presenza effettiva (o meno) del gancio traino,
  • né tanto meno il codice di omologazione del gancio installato.

In Italia:
il gancio traino deve essere sempre annotato specificando il relativo codice di omologazione

In Italia l’informazione del gancio traino sulla Carta di circolazione è invece obbligatoria e non può essere annotata in forma generica, ma è necessario che venga effettuata in forma specifica, annotando appunto nelle righe descrittive del libretto, il codice di omologazione del gancio traino installato.

Esempio di etichetta identificativa del Gancio Traino (apposto sulla traversa del gancio di traino stesso, sotto la vettura) con indicato il Codice di Omologazione
Esempio di etichetta identificativa del Gancio Traino (apposta sulla traversa del gancio di traino stesso, sotto la vettura) con indicato il Codice di Omologazione E13 55 R-01 4218

Cosa dice la norma

Se presente, l’annotazione inerente alla possibile presenza del gancio traino sin dall’origine del veicolo può essere riportata laddove sui documenti esteri ne sia indicata l’omologazione, inserendo la dicitura: «Il veicolo può essere dotato di gancio traino sin dall’origine. Ogni installazione successiva è soggetta ad aggiornamento», oltre allo specifico codice di omologazione.

Laddove sui documenti esteri non siano, invece, indicati la possibile presenza dall’origine del gancio e/o il relativo codice di omologazione, per il riconoscimento della presenza del dispositivo sarà possibile allegare alla istanza:

  • attestazione resa dalla Casa costruttrice che ne dimostri sia la presenza in origine sia la
    omologazione;

    o, in alternativa,
  • dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale l’importatore o
    l’acquirente, a nome del quale il veicolo dovrà essere immatricolato, dichiara la presenza del
    gancio all’atto dell’importazione e il relativo codice omologativo, corredata dalla
    dichiarazione dell’officina meccanica, accreditata ai sensi del DM 08.01.2021, che ne
    certifica la corretta installazione
    .
Decreto Direttoriale n. 581 del 17.12.2025 (Istruzioni operative sulle procedure da osservare per l’immatricolazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto da Paesi UE e relative misure di semplificazione) – pagina 22.

Le circolari attualmente in vigore disciplinano solo il caso di gancio traino presente sin dall’origine (e quindi NON installato successivamente alla prima immatricolazione):

Le varie ipotesi

In Italia quindi si possono venire a delineare diverse ipotesi

  1. Gancio all’origine annotato sul libretto estero CON codice di omologazione:
    se sulla Carta di circolazione estera è presente l’indicazione della possibile presenza del gancio traino e della relativa omologazione, il gancio traino viene riportato anche nella Carta di circolazione italiana (ora DU) in sede di nazionalizzazione, senza richiedere nessuna documentazione aggiuntiva.
  2. Gancio all’origine annotato sul libretto estero SENZA codice di omologazione oppure
    gancio NON annotato sul libretto estero:
    se sulla Carta di circolazione estera è presente l’indicazione della possibile presenza del gancio traino, ma SENZA la relativa omologazione, il gancio traino NON viene riportato nella Carta di circolazione italiana (ora DU) in sede di nazionalizzazione, se non viene richiesta nessuna documentazione aggiuntiva alla Casa costrittrice.
    In questa seconda ipotesi poi le casistiche si dividono ulteriormente:
    1. se l’identificazione del veicolo conduce ad una omologazione nazionale
      (del tipo OE, OA, OM):
      è possibile che l’informazione del gancio all’origine con il relativo codice di omologazione venga stampato automaticamente nelle righe descrittive (perché già presente nel database delle omologazioni nazionali italiane);
    2. se l’identificazione del veicolo NON conduce ad una omologazione nazionale:
      la motorizzazione deve creare un Esemplare Unico e necessita obbligatoriamente
      1. di una specifica attestazione da parte della Casa costruttrice del veicolo che ne dimostri sia la presenza in origine sia la omologazione.

        o, in alternativa,
      2. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale l’importatore o l’acquirente, a nome del quale il veicolo dovrà essere immatricolato, dichiara la presenza del gancio all’atto dell’importazione e il relativo codice omologativo, corredata dalla dichiarazione dell’officina meccanica, accreditata ai sensi del DM 08.01.2021, che ne certifica la corretta installazione.

2.b.1 Attestazione di gancio traino presente sin dall’origine rilasciata dalla Casa costruttrice del veicolo

Nell’ipotesi 2.b.1 di cui sopra, ossia :

  • quando il gancio all’origine sia annotato sul libretto estero SENZA codice di omologazione oppure NON sia per niente annotato sul libretto estero
  • quando l’identificazione del veicolo NON conduce ad una omologazione nazionale (e sia necessario creare un Esemplare Unico)

è necessario richiedere alla Casa costruttrice (del veicolo) specifica DICHIARAZIONE che attesti:

  • la presenza del gancio traino sin dall’origine
  • il codice di omologazione del gancio traino
  • il Telaio del veicolo cui si riferisce la dichiarazione stessa

A questo punto è necessario verificare se la Casa costruttrice (del veicolo) sia in grado di rilasciare tale DICHIARAZIONE :

  1. PRIMA della nazionalizzazione del veicolo (ipotesi MENO frequente)
  2. DOPO la nazionalizzazione del veicolo (ipotesi PIU’ frequente)

2.b.1.A. Dichiarazione rilasciata dalla Casa costruttrice PRIMA della Nazionalizzazione del veicolo

Se la Casa costruttrice del veicolo fosse disposta a rilasciare tale dichiarazione PRIMA della nazionalizzazione del veicolo (ipotesi MENO frequente), tale dichiarazione potrebbe essere allegata alla istanza di nazionalizzazione da presentare in Motorizzazione.

In questo caso il veicolo verrebbe nazionalizzato (ossia immatricolato per importazione) già con il gancio traino annotato nelle righe descrittive della nuova Carta di circolazione italiana (ora DU).

AGGIORNAMENTO
Il Decreto DG Mot 581 del 17.12.2025 ha aggiunto alle regole sopra esposte una ulteriore ALTERNATIVA:

2.b.1.B. Dichiarazione rilasciata dalla Casa costruttrice DOPO della Nazionalizzazione del veicolo

Se la Casa costruttrice del veicolo invece è disposta a rilasciare tale dichiarazione solo DOPO della nazionalizzazione del veicolo (ipotesi PIU’ frequente), è necessario:

  1. prima nazionalizzare (ossia immatricolare per importazione) il veicolo con Targa italiana, senza gancio traino nelle righe descrittive
  2. poi chiedere alla Casa costruttrice del veicolo la dichiarazione, riferita al Telaio del veicolo (che ne attesti sia la presenza del gancio traino sin dall’origine, sia il codice di omologazione)
  3. infine chiedere alla stessa Motorizzazione che ha effettuato la nazionalizzazione del veicolo, un DUPLICATO della nuova Carta di circolazione italiana (ora DU), allegando la dichiarazione e chiedendo un aggiornamento delle righe descrittive con l’aggiunta del gancio traino e del relativo codice di omologazione.
Esempio Annotazione Gancio Traino su Carta di circolazione (ora DU)
Esempio di annotazione su Carta di circolazione (ora DU) di gancio traino con codice di omologazione E13 55 R-01 4218

2.b.2 Dichiarazione importatore + Dichiarazione officina meccanica accreditata

Il alternativa è possibile allegare alla richiesta di nazionalizzazione una:

  • dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale l’importatore o l’acquirente, a nome del quale il veicolo dovrà essere immatricolato, dichiara la presenza del gancio all’atto dell’importazione e il relativo codice omologativo,
  • corredata dalla dichiarazione dell’officina meccanica, accreditata ai sensi del DM 08.01.2021, che ne certifica la corretta installazione

Cosa significa accreditata accreditata ai sensi del DM 08.01.2021?

Il DM 8 gennaio 2021 è il Decreto con il quale alcune officine private sono state autorizzate dal Ministero a svolgere alcune modifiche ai veicoli (Ganci traino, Sostituzione serbatoio GPL, alcuni adattamenti disabili, Sistema ruota), senza più l’obbligo di chiedere la Visita e Prova (Collaudo art. 78) in Motorizzazione, fermo restando l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

Il gancio traino installato all’estero successivamente alla prima immatricolazione

Fino a questo momento abbiamo parlate sempre e solo del gancio traino presente sul veicolo sin dall’origine, perché la Circolare quadro delle nazionalizzazioni prot. n. 9716 del 23/03/2023, parla solo ed esclusivamente di tale ipotesi.

Ma se il gancio traino presente sul veicolo non è stato installato sin dall’origine dalla Casa costruttrice del veicolo, ma è stato installato successivamente alla prima immatricolazione del veicolo?

In questo caso, in mancanza di norme specifiche, le varie Motorizzazioni d’Italia adottano procedure diverse a seconda dell’interpretazione discrezionale dei vari funzionari:

  • c’è chi lo annota solo se sul libretto estero è presente sia l’informazione dell’installazione del gancio, sia il codice omologazione;
  • c’è chi lo annota solo se sul libretto estero è presente l’informazione dell’installazione del gancio e chiede una foto della targhetta del gancio (per annotare il codice di omologazione corretto);
  • c’è chi lo annota solo se sul libretto estero è presente l’informazione dell’installazione del gancio, ma richiede comunque un Collaudo in Motorizzazione per verificare di persona il codice di omologazione corretto;
  • c’è infine anche chi non lo annota in questo caso.

Si spera che anche questo caso, in futuro, venga disciplinato da una circolare, onde evitare ogni interpretazione e procedure differenziate.


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