Autocarro e trasporto di persone

Posso trasportare persone liberamente con un veicolo immatricolato autocarro?

Agenzia GAMMA Normative 10' di lettura

In breve: no. Un veicolo immatricolato come autocarro è destinato al trasporto di cose. A bordo possono salire solo le persone addette all’uso, al carico o allo scarico delle merci, nel numero massimo indicato sulla carta di circolazione. Trasportare familiari, amici o passeggeri “di cortesia” è vietato e sanzionato. E attenzione: anche un autocarro “equiparato” a un’autovettura ai soli fini fiscali resta, ai fini della circolazione, un autocarro. Vediamo nel dettaglio.

Cosa dice il Codice della Strada: la definizione di autocarro

Il punto di partenza è l’articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che definisce gli autocarri come «veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse».

  • N1: Autocarro trasporto COSE
  • M1: Autovettura trasporto PERSONE

Da questa definizione discende tutto: il carattere distintivo dell’autocarro è il trasporto delle merci. Il trasporto di persone è ammesso solo in quanto funzionale a quello delle cose. Può quindi salire a bordo soltanto chi serve a caricare, scaricare o utilizzare ciò che viene trasportato — e non un numero indefinito di persone, ma solo quelle previste dalla carta di circolazione.

È la ragione per cui, tecnicamente, gli autocarri rientrano nella categoria europea N (N1 fino a 3,5 t, N2 ed N3 per i mezzi più pesanti), mentre i veicoli pensati per le persone appartengono alla categoria M (M1 = autovetture).

Destinazione e uso: l’articolo 82 CdS

Il secondo pilastro è l’articolo 82 del Codice della Strada, dedicato alla destinazione ed uso dei veicoli. La norma distingue:

  • la destinazione, cioè l’utilizzo del veicolo in base alle sue caratteristiche tecniche (per un autocarro: il trasporto di cose);
  • l’uso, cioè l’utilizzo economico (uso proprio o uso di terzi).

Il principio è semplice: un veicolo va impiegato secondo quanto risulta dalla carta di circolazione. Se sul libretto è indicato «trasporto di cose», non lo si può usare per trasportare persone al di fuori dei casi consentiti.

Chi può salire su un autocarro?

Mettendo insieme i due articoli, le persone autorizzate a bordo di un autocarro sono esclusivamente quelle addette al carico, allo scarico o all’uso delle merci trasportate, e nel numero massimo riportato sulla carta di circolazione.

Restano quindi vietati:

  • l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo non addetti alle merci;
  • il cosiddetto trasporto di cortesia (dare un passaggio a un amico o a un conoscente);
  • il trasporto di componenti dell’impresa familiare che non siano effettivamente addetti al servizio di trasporto in corso.

Sul punto è netto anche il Ministero dell’Interno: già con la circolare prot. n. M/2413-38 del 28 gennaio 1999, esaminando il caso di una persona trasportata sul sedile anteriore «a titolo di amicizia e cortesia», il Ministero aveva chiarito che il trasporto di cortesia fa venir meno la funzionalità al trasporto delle cose e configura quindi una destinazione diversa da quella prescritta, sanzionabile ai sensi dell’art. 82, comma 8 CdS.

Cosa dice il Ministero dell’Interno (nota del 6 agosto 2004)

L’interpretazione amministrativa più citata è la nota del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004, emessa in risposta a un quesito di un Comando di Polizia Locale.

La nota chiarisce che, con la scomparsa della vecchia categoria del «trasporto promiscuo», in sede europea i veicoli idonei a portare persone sono stati assimilati alle autovetture (M1), mentre gli autocarri (N1) non consentono il trasporto di persone, fatta eccezione per gli addetti al carico e allo scarico delle merci, nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione. La stessa nota ricorda che la destinazione d’uso ha rilevanza anche fiscale (la tassa di proprietà è più alta per i veicoli destinati al trasporto di persone) e che l’uso difforme può comportare, oltre alle sanzioni dell’art. 82, anche la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E i bambini? La circolare del 14 luglio 2006

Una domanda frequente riguarda i più piccoli. Con la circolare n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006, il Ministero dell’Interno — commentando le nuove regole su cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini — ha precisato che, letti insieme all’art. 54, comma 1, lett. d) e all’art. 82 CdS, i bambini non possono di norma prendere posto sugli autocarri, salvo le residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto. In pratica: il fatto che esista l’obbligo del seggiolino non autorizza a trasportare un bambino su un autocarro.

Comma 8 o comma 9? La differenza che incide sulla multa

L’art. 82 prevede due fattispecie distinte, che è bene non confondere:

  • comma 8 — punisce chi utilizza un veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione (è l’ipotesi, ad esempio, del passeggero “di cortesia” in cabina);
  • comma 9 — punisce chi, senza l’autorizzazione del comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose (è l’ipotesi tipica delle persone trasportate nel cassone o nel vano di carico).

Da entrambe le violazioni (comma 10) consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi, che sale da 6 a 12 mesi in caso di recidiva.

Nota: gli importi delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada vengono aggiornati periodicamente (rivalutazione biennale). Verifica sempre l’importo vigente al momento della contestazione.

L’eccezione: il nulla osta del Prefetto (art. 82, comma 6)

La legge prevede una sola valvola di uscita. L’articolo 82, comma 6 CdS stabilisce che, previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e sulla base del nulla osta del Prefetto, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.

Si tratta di un’autorizzazione specifica, da richiedere prima, e limitata a situazioni eccezionali e temporanee: non è un permesso generale per usare l’autocarro come un’auto di famiglia.

Attenzione al “falso autocarro”: l’equiparazione è solo fiscale e per il bollo

Qui si annida l’equivoco più diffuso. Per contrastare gli abusi, l’art. 35, comma 11 del D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e il successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 hanno individuato alcuni veicoli che, pur immatricolati come N1, vengono equiparati alle autovetture ai fini fiscali (deducibilità, IVA) e pagano il Bollo come Autovetture. Sono i mezzi che presentano contemporaneamente:

  1. codice carrozzeria F0 (“Effe zero”);
  2. quattro o più posti;
  3. un rapporto potenza/portata pari o superiore a 180, secondo la formula: I = Pt (kW) / (Mc − T) ≥ 180, dove Mc è la massa complessiva e T la tara in tonnellate.

Il punto cruciale è questo: questa equiparazione vale solo ai fini fiscali (e per il pagamento del Bollo) e non modifica la classificazione ai fini della circolazione. Il principio dell’art. 54, comma 1, lett. d) CdS resta valido, quindi anche un “autocarro” rientrante in quei parametri fiscali non può, di per sé, trasportare liberamente persone. È un punto su cui esistono state in passato anche posizioni amministrative locali più permissive (ad esempio una circolare dell’Ufficio Motorizzazione di Bologna del 2007 che, in presenza dei tre requisiti, evitava la sospensione della carta), ma l’orientamento prevalente continua a tenere distinti il profilo fiscale e quello della circolazione.

Giurisprudenza: la Cassazione conferma

L’orientamento è consolidato anche in sede di legittimità:

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6885 del 20 marzo 2009: l’utilizzo di un autocarro per il trasporto di persone, anche se a titolo di cortesia, integra la violazione dell’art. 82, comma 9 CdS, salvo nulla osta del Prefetto.
  • Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 10853 dell’8 maggio 2013: sussiste la violazione anche quando la persona trasportata fa parte dell’impresa familiare, se è estranea al servizio di trasporto delle cose in corso.

Il caso dei pick-up e dei veicoli a doppia cabina

Avere fisicamente i sedili posteriori non equivale ad avere il diritto di trasportare passeggeri liberamente: ciò che conta è la classificazione riportata sulla carta di circolazione. Se il veicolo è immatricolato come autocarro (categoria N), valgono le regole viste sopra, a prescindere dal numero di sedili presenti e dall’eventuale equiparazione fiscale.

Come fare se hai davvero bisogno di trasportare persone

Se l’esigenza di trasportare passeggeri è stabile e non occasionale, la strada corretta non è “rischiare la multa”, ma intervenire sulla classificazione del veicolo:

  • valutare il cambio di destinazione d’uso del veicolo (da autocarro N1 ad autovettura M1), quando tecnicamente possibile, tramite visita e prova presso la Motorizzazione e rilascio di una nuova carta di circolazione;
  • in alternativa, per esigenze eccezionali e temporanee, richiedere il nulla osta del Prefetto previsto dall’art. 82, comma 6.

Si tratta di procedure che incidono anche sul regime fiscale del veicolo: è quindi consigliabile farsi assistere prima di prendere decisioni.

Domande frequenti (FAQ)

Posso trasportare un familiare sul mio autocarro?

No, se il familiare non è addetto al carico, allo scarico o all’uso delle merci trasportate. Anche il trasporto di familiari o conoscenti rientra nei casi vietati, salvo autorizzazione.

Quante persone posso portare su un autocarro?

Solo quelle indicate come posti sulla carta di circolazione e soltanto se addette al servizio di trasporto delle merci in corso.

Posso mettere mio figlio nel seggiolino su un autocarro?

Di norma no. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che i bambini non possono prendere posto sugli autocarri, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività complementari al trasporto. L’obbligo del seggiolino non autorizza il trasporto del bambino su un autocarro.

mio autocarro è equiparato a un’autovettura ai fini fiscali: posso portare passeggeri?

No. L’equiparazione introdotta dal D.L. 223/2006 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 vale soltanto ai fini fiscali e non modifica la classificazione del veicolo ai fini della circolazione.

Cosa rischio se trasporto persone non autorizzate su un autocarro?

Una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 82 CdS (comma 8 o comma 9 a seconda del caso) e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi.

Esiste un modo legale per trasportare persone con un autocarro?

Sì: richiedere il nulla osta del Prefetto (art. 82, comma 6) per esigenze eccezionali e temporanee, oppure cambiare la destinazione d’uso del veicolo da N1 a M1, quando tecnicamente possibile.

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