Fiat 600 Furgone - Art. 186 guida in stato di ebbrezza

Patente ritirata per Alcol, sospesa per guida in stato di ebbrezza (Art. 186)

Agenzia GAMMA Normative 24' di lettura

Patente ritirata per Alcol? La guida in stato di ebbrezza (Art. 186) non solo rappresenta un grave pericolo per chi guida, ma anche per gli altri utenti della strada.

Il nostro Codice della Strada impone severe sanzioni per questa condotta, sia a livello di multe che di conseguenze penali.

Condurre un veicolo dopo aver consumato anche una singola bevanda alcolica incrementa notevolmente il pericolo di causare incidenti o di diventarne vittima. Questo avviene poiché l’assunzione di alcol altera la prontezza nella risposta a stimoli acustici, luminosi e spaziali.

Sanzioni art. 186 per guida in stato di ebbrezza

Nella seguente tabella sono riassunti i punti principali delle sanzioni previste, in base al Tasso alcolemico, dall’art. 186 del Codice della Strada per chi guida in stato di ebbrezza.

Cosa succede in caso di guida in stato di ebbrezza?

A seguito dell’accertamento di guida in stato di ebbrezza si instaurano due procedimenti:

  • un procedimento amministrativo-civile
  • un procedimento penale (quando viene superato il limite di tasso alcolemico di 0,8 g/l, o se ci si è rifiutati di sottoporsi all’alcoltest)

Procedimento amministrativo-civile

  • Gli agenti procedono al ritiro della patente di guida e la inviano al Prefetto.
  • Il Prefetto emette un’ordinanza di sospensione della patente di guida (ovviamente più il tasso alcolemico è alto, maggiore sarà il periodo di sospensione della patente) e ordina di sottoporsi alle visite mediche presso una commissione medica locale per accertare l'idoneità alla guida.
  • L’ordinanza viene notificata e da tale momento iniziano a decorrere 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace civile contro il provvedimento di sospensione della patente di guida.
  • Quando viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, viene emesso inoltre un sequestro amministrativo (provvisorio) del veicolo di proprietà finalizzato all’eventuale confisca (definitiva) che può essere ordinata in caso di condanna nel procedimento penale.

Procedimento penale

  • Quando viene superato il limite di tasso alcolemico di 0,8 g/l, o se ci si è rifiutati di sottoporsi all’alcoltest, si viene denunciati per violazione dell’art. 186 e di conseguenza inizia un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.
  • È possibile fare ricorso al Giudice di pace civile entro 30 giorni dalla notifica del periodo di sospensione della patente (in caso si dovesse essere assolti il Prefetto dovrà restituire la patente).
  • Oltre alla sospensione disposta dalla Prefettura potrebbe essere determinato un ulteriore periodo di sospensione o la revoca della patente di guida (cui dovrà seguire nuovo esame per riottenere la patente: teorico e pratico) al termine del procedimento penale in Tribunale.

Lavori di pubblica utilità

  • Nell'ambito del procedimento penale, se non si è commesso incidente stradale, è possibile richiederel a sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta).
  • L'ammissione ai lavori di pubblica utilità comporta anche il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.

Per sapere come fare è necessario rivolgersi ad un avvocato (art. 186, comma 9-bis).

Cosa fare per riavere la patente sospesa?
Revisione dell'idoneità alla guida in CML

Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l'idoneità dalla Commissione medica locale (CML) attraverso un procedimento denominato Revisione dell'idoneità alla guida.

Sarà necessario quindi prenotare per tempo tutti gli accertamenti previsti, in modo che il procedimento di Revisione dell'idoneità alla guida possa essere concluso in coincidenza con la fine del periodo di sospensione.

La nostra Agenzia è organizzata per prenotare tutti gli appuntamenti necessari, programmando le date in modo che il procedimento possa essere concluso in coincidenza con la fine del periodo di sospensione (in modo da restare senza patente il meno possibile).

In caso contrario, la patente rimane sospesa fino alla fine di tutto il procedimento.

Facciamo tutto noi!

La nostra Agenzia è organizzata per fornire tutto il supporto necessario per riavere la Patente in tempi brevi! Prepariamo tutto noi: modulistica, appuntamenti, pagamenti, duplicato patente, consegna patente, ecc.

1. Prenotazione accertamenti

Dopo che il Prefetto ha inviato l’ordinanza di sospensione della patente di guida, l'interessato per ottenere la certificazione medica necessaria a riavere la patente sospesa, deve procedere con:

  1. Prenotazione Corso infoeducativo di 1° livello
    Il corso, che è parte integrante del percorso di valutazione della CML, ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del guidatore e di informarlo e sensibilizzarlo sui temi della sicurezza della circolazione stradale.
    Argomenti trattati: gli effetti dell'alcol sulla guida e sulla salute, i rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, la legislazione vigente.
    Il corso si svolge in gruppo, ha una durata di quattro ore ed è tenuto da docenti dei servizi alcologici autorizzati e formati dalla Regione: medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori.
    Concluso il corso, è prevista la valutazione dell'apprendimento ed è rilasciato un attestato di partecipazione.
  2. Prenotazione Analisi del sangue
    Il metabolismo dell'alcol induce modifiche biochimiche dell’organismo che possono essere ricercate attraverso indagini di laboratorio (alcuni marcatori specifici forniscono un dato diretto e quantitativo correlato alla quantità di alcol metabolizzata).
  3. Prenotazione Visita medica collegiale presso CML
    La visita in CML deve essere prenotata attraverso apposita modulistica, tenendo in considerazione il fatto che il giorno della visita dovranno essere già disponibili:
    • l'attestato di partecipazione al corso infoeducativo (in forma cartacea);
    • i referti delle analisi del sangue (comunicati telematicamente alla CML);
    • (eventuale altra documentazione solo se dovessero esistere altre patologie).

La nostra Agenzia è organizzata per prenotare tutti gli appuntamenti necessari, programmando tutte le date in modo che il procedimento possa essere concluso in coincidenza con la fine del periodo di sospensione (in modo da restare senza patente il meno possibile).

Percorso valutativo per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida nei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza
L’oggetto della valutazione da parte delle CML non è tanto l’abitudine ad assumere o meno bevande alcoliche, bensì la capacità di guidare senza gli effetti dovuti all’assunzione di bevande alcoliche (compito estremamente difficile e complesso, che può essere svolto solo attraverso l’integrazione degli elementi clinici, di laboratorio e delle periodicità di controllo, in base a solide sinergie interprofessionali e interdisciplinari).

2. Pagamenti con PagoPA

Tutti i pagamenti previsti per i vari accertamenti richiesti, devono avvenire tramite piattaforma PagoPA, previa autenticazione dell'intestatario della Patente con il proprio SPID.

SPID - PagoPA
SPID - PagoPA

La nostra Agenzia è autorizzata ad effettuare, per i propri clienti, tutti i pagamenti PagoPA in nome e per conto dell'interessato, anche se l'interessato non ha (oppure non sa usare) lo SPID.

3. Visita medica collegiale presso CML

La CML nel corso della visita medica collegiale:

  • accerta la sussistenza dei requisiti fisici e psichici,
  • esamina i referti delle Analisi del sangue,
  • prende atto dell'attestato di partecipazione al Corso infoeducativo,

al fine di esprimere un giudizio di idoneità o meno alla guida.

Al primo rinnovo in CML (successivo alla prima sospensione della Patente) il giudizio di idoneità può essere:

  • da minimo 6 mesi
  • a massimo 1 anno

Per i rinnovi successivi al primo si veda capitolo dedicato.

4. Ritiro Patente in Prefettura

Una volta ottenuto dalla CML un Certificato medico di idoneità (con scadenza da 6 mesi a 1 anno) l'interessato dovrà consegnare una copia di tale Certificato medico all'Ufficio patenti della Prefettura che restituirà all'interessato la Patente di guida precedentemente ritirata.

ATTENZIONE: la patente di guida ritirata non è più considerata un documento valido per la circolazione poiché la scadenza originaria è diversa dalla nuova scadenza decisa dalla CML (così come riportata nel Certificato medico di idoneità).

Per questo motivo è sempre obbligatorio aggiornare la scadenza della Patente chiedendo alla Motorizzazione un duplicato.

5. Duplicato Patente in Motorizzazione (per aggiornamento scadenza)

Per aggiornare la scadenza della Patente con la nuova data (così come riportata sul Certificato medico dalla CML) l'interessato dovrà obbligatoriamente presentare alla Motorizzazione una richiesta di Duplicato per l'emissione di una nuova patente di guida (con la scadenza aggiornata), presentando tutto il necessario (Certificato, Documento, Tessera sanitaria, Foto, Autocertificazioni, Dichiarazioni sostitutive, Versamenti, ecc.).

La nostra Agenzia è organizzata a preparare e presentare la Richiesta di duplicato in nome e per conto del proprio cliente.

Sportello Telematico dell'Automobilista

STA - Sportello Telematico dell'Automobilista

Siamo abilitati ai sensi del D.P.R. 358/200 a svolgere on-line tutte le pratiche automobilistiche, senza più code alla Motorizzazione o al PRA
Centro Servizi Motorizzazione

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Siamo autorizzati dal Ministero dei Trasporti per la consegna immediata di Targhe, Libretti, Prenotazione Collaudi e Revisioni, Patenti, ecc.

6. Consegna della Patente tramite Poste (in contrassegno)

Una volta completato il procedimento di rilascio del Duplicato della Patente (con la scadenza aggiornata), la nuova Patente verrà spedita da Roma via Posta all'indirizzo di residenza dell'interessato in Contrassegno: in questo caso è necessario che qualcuno sia presente alla consegna da parte del postino, per firmare il ritiro e per pagare quanto dovuto.

(N.B. In caso di assenza il giorno del tentativo di consegna, il postino riporta la Patente presso l'Ufficio postale e dopo 60 giorni di giacenza la patente viene rispedita a Roma e distrutta).

Per evitare che la Patente venga spedita all'indirizzo dell'interessato e per evitare il rischio che possa tornare indietro in caso di assenza del destinatario il giorno della consegna, la nostra Agenzia è autorizzata a chiedere la postalizzazione della Patente e il pagamento del relativo contrassegno presso i nostri uffici.

Rinnovi patente successivi alla prima revisione in CML

Dopo aver subito una prima sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza (prima violazione art. 186) i rinnovi successivi, per diversi anni, devono continuare ad essere effettuati in CML secondo lo schema riassunto nella seguente Tabella:

È possibile avere un permesso provvisorio di guida?

La possibilità di rilasciare un permesso di guida dipende dal fatto che sia in corso o meno un procedimento di sospensione della patente.

Permesso provvisorio durante il periodo di sospensione (ritiro) della Patente

  • Il permesso provvisorio è possibile solo nei casi in cui NON sia partito un procedimento penale (quindi non è possibile nei casi di tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento).
  • La richiesta di permesso deve essere presentata al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida, prima che sia emessa l'ordinanza di sospensione della patente dalla Prefettura.
  • La richiesta deve essere motivata ed è concessa solo per due casi:
    • lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
    • persone con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità (L. 104/92).
  • Consiste in un permesso di 3 ore giornaliere al massimo, articolabili in più fasce orarie, che dovranno essere recuperate alla fine del periodo di sospensione della patente (nella misura doppia rispetto alle ore di cui effettivamente hai goduto del permesso di guida).

Permesso provvisorio nei rinnovi successivi

Siccome, come sopra detto, i rinnovi successivi alla prima revisione della patente in CML, devono continuare ad essere effettuati in CML (per parecchi anni - si veda tabella sopra), potrebbe capitare che l'appuntamento possa essere prenotato oltre la data di scadenza della Patente.

In questo caso la nostra Agenzia è autorizzata ad emettere un Permesso provvisorio di guida valido dalla data di scadenza della patente fino alla data di prenotazione della visita in CML.

Gli articoli del Codice della Strada sulla guida in stato di ebbrezza

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcol

Comma 1 - Il divieto

E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Comma 2 - Le sanzioni a seconda del tasso alcolemico

Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

Comma 2-bis - L'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

Comma 2-ter - Tribunale competente per i casi di guida in stato di ebbrezza

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.

Comma 2-quater - Sanzioni accessorie amministrative e patteggiamento

Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Comma 2-quinquies - L'affidamento del veicolo

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Comma 2-sexies - L'aggravante dell'orario notturno

L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Comma 2-septies - Divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti concorrenti

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Comma 2-octies - Ammenda destinata al fondo di garanzia delle vittime della strada

Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Comma 3 - Accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Comma 4 - Accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando

Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

Comma 5 - Accertamento da parte delle strutture sanitarie

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

Comma 6 - Stato di ebbrezza

Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

Comma 7 - Il rifiuto dell'accertamento

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Comma 8 - Sospensione della patente e visita medica

Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

Comma 9 - Sospensione cautelare della patente quando il tasso sia superiore a 1,5 g/l

Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Comma 9-bis - I lavori di pubblica utilità

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'.

Durata
In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'.

Esito positivo degli LPU
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.

Violazione degli obblighi connessi allo svolgimento LPU
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.

Art. 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.

Comma 1 - Categorie di conducenti

E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati.

Comma 2 - Guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l

I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 672)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. 

Comma 3 - Guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l

Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.

Comma 4 - Divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti concorrenti

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Comma 5 - Revoca della Patente

La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

Comma 6 - Sospensione della patente

Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Comma 7 - Conducente di eta' inferiore a diciotto anni

Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'". Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.


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