
Targhe estere in Italia: scatta l’obbligo di iscrizione al REVE (REgistro Veicoli Esteri)
Da lunedì 21 marzo 2022, per effetto delle recenti modifiche al Codice della Strada, tutti i veicoli con targa estera, guidati in Italia per più di 30 giorni (anche non continuativi) da soggetti residenti in Italia, dovranno essere iscritti al REVE, il pubblico Registro Veicoli Esteri, istituito presso il PRA.
Tale Elenco, pur risiedendo nel sistema informativo dell’ACI, costituisce un archivio diverso e distinto rispetto all’archivio del PRA, creato per contrastare il fenomeno delle estero-vestizioni in Italia, con l’obiettivo di coniugare i principi di libera circolazione all’interno dell’UE, con le necessità di tracciamento da parte dello Stato italiano.
Devono essere registrati nel REVE i veicoli con targa estera a fronte delle seguenti casistiche:
- UTILIZZATORE residente in Italia (art. 93-bis, comma 2):
persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in Italia, che utilizzano, a vario titolo (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato, usufrutto ecc.), veicoli intestati a persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in uno Stato estero, per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un Titolo (con o meno data certa) sul quale potrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo.
L’obbligo di iscrizione è a carico di chi utilizza il mezzo (utilizzatore).
- Proprietario lavoratore (cosiddetto “FRONTALIERO”) (art. 93-bis, comma 3):
veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori cosiddetti “frontalieri“, ossia:- lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo, con l’Italia o
- lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante o limitrofo.
- La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.
L’obbligo di iscrizione è a carico dell’intestatario del mezzo (proprietario).
La nostra Agenzia è organizzata per gestire (anche a distanza) tutte le richieste di iscrizione al REVE. Contattateci per affidare a noi la vostra registrazione, per le istruzioni di maggior dettaglio sulle singole operazioni di registrazione e sulla documentazione da fornire.
Indice
- Le registrazioni al REVE
- 1. Iscrizione al REVE di un veicolo con targa estera in capo all’UTILIZZATORE
- 2. Iscrizione al REVE di un veicolo con targa estera di proprietà del lavoratore (FRONTALIERO) in Paesi confinanti/limitrofi
- 3. Modifica Data Fine Disponibilità
- 4. Modifica Indirizzo/Sede
- 5. Fine Disponibilità
- Esclusioni
- Le multe previste
- Altri casi
- FAQ – Domande frequenti
Le registrazioni al REVE
Le pratiche di registrazione al REVE, gestibili per il tramite della nostra Agenzia sono le seguenti:
- Iscrizione al REVE di un veicolo con targa estera in capo all’UTILIZZATORE
- Iscrizione al REVE di un veicolo con targa estera di proprietà del lavoratore (FRONTALIERO) in Paesi confinanti/limitrofi
- Modifica data fine disponibilità (non ancora disponibile)
- Modifica indirizzo/sede (non ancora disponibile)
- Fine Disponibilità
A seguito di pratica presentata con successo, le procedure rendono disponibile in output un’attestazione di avvenuta registrazione che va portata a bordo del veicolo per i controlli su strada (secondo quanto disciplinato dall’art 93-bis del Codice della Strada).
L’attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.
Codice identificativo veicolo (ID Veicolo)
In sede di registrazione del veicolo sul REVE, il sistema informatico attribuisce alla targa estera un identificativo univoco (ID), avente il formalismo delle “vecchie” targhe di cui al Codice della Strada del 1959:
- 2 caratteri
- 6 caratteri alfanumerici
Tale ID costituisce la chiave di accesso al REVE, per i veicoli in esso registrati, sia in sede di consultazione sia anche in occasione di pratiche successive alla prima registrazione.
Per conoscere l’ID veicolo attribuito a una targa estera è reso disponibile sul sito dell’ACI lo specifico servizio “Cerca codice identificativo veicolo con targa estera” che a fronte della semplice valorizzazione dei campi:
- Tipo Veicolo
- Targa Estera
- Nazionalità
restituisce l’ID corrispondente, attribuito dalle applicazioni SW all’atto della registrazione.
Qualora al veicolo siano stati associati, in tempi diversi, più ID veicolo, la procedura restituisce l’elenco completo dei vari ID in ordine cronologico di assegnazione.
Certificazioni e Visure
E’ possibile richiedere visure e certificazioni dei veicoli presenti sul REVE. La richiesta va effettuata sulla base dell’ID veicolo, pertanto prima di procedere alla richiesta la parte dovrà accedere al servizio sul sito ACI per individuare tale ID.
1. Iscrizione al REVE di un veicolo con targa estera in capo all’UTILIZZATORE
Il comma 2 dell’art. 93-bis in prevede l’obbligo di registrazione a carico di chi (persona fisica o giuridica) residente in Italia ha la disponibilità di un veicolo con targa estera, vale a dire colui che ha il possesso del veicolo sulla base di un titolo legittimo (cosiddetto “utilizzatore”).
Per residenti in Italia si intendono sia i cittadini italiani, sia i cittadini stranieri che hanno residenza anagrafica in Italia.
L’obbligo di iscrizione è a carico di chi utilizza il mezzo (utilizzatore), mentre il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore.
Fermo restando che la norma non limita l’utilizzo a fattispecie specifiche per cui la disponibilità del veicolo può essere concessa dall’intestatario a qualsiasi titolo (anche a titolo “di cortesia”), rientrano nella previsione normativa, ad esempio, coloro che utilizzano il veicolo, immatricolato a nome di una persona fisica o giuridica straniera (UE o extra UE), in base a contratto di leasing, di noleggio a lungo termine, comodato d’uso, atto costitutivo di usufrutto ecc.
Documentazione necessaria
- Istanza: firmata dal soggetto utilizzatore persona fisica che circola in Italia con il veicolo (+ copia Documento e Tessera sanitaria). In caso di persona giuridica, il soggetto dichiarante è il legale rappresentante e nei dati della persona giuridica va inserita anche la sede legale.
- Carta di Circolazione estera: e relativa traduzione asseverata nel caso di annotazioni aggiuntive o nel caso di veicoli extra UE.
- Titolo con Data Certa: sottoscritto dall’intestatario della Carta di Circolazione estera da cui risultino:
- Titolo del possesso: comodato, leasing, noleggio, usufrutto, ecc.;
- Dati dell’utilizzatore: persona fisica o giuridica residente in Italia;
- Data di inizio disponibilità: va indicata la “data certa” qualora sia ricavabile dalla documentazione a corredo o, in mancanza, la data della presentazione della pratica (o del rilascio del Permesso provvisorio);
- Data di fine disponibilità: va indicata la data di fine utilizzo ricavabile dalla documentazione a corredo o, in mancanza, la la data “convenzionale” 31/12/2099.
- Sottoscrizione dell’intestatario estero
Il Titolo per la registrazione
Come titolo per la registrazione è da considerare valido qualsiasi documento, prodotto anche in copia, redatto in lingua italiana (ad es. copia del contratto di leasing, di comodato, locazione a lungo termine, usufrutto, ecc.), sottoscritto dall’intestatario e recante data certa antecedente alla richiesta, dal quale risultino:
- Data certa
- Titolo del possesso
- Durata della disponibilità
- Dati dell’utilizzatore
- Sottoscrizione dell’intestatario
Qualora il titolo fosse redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata anche la traduzione asseverata.
La documentazione, a seconda dei casi, può essere costituita anche da più documenti purché, nel complesso, sia idonea a consentire di ricostruire la continuità di eventuali diversi passaggi della disponibilità del veicolo dall’intestatario fino all’utilizzatore che ne chiede la registrazione sul REVE. Pertanto, la documentazione può essere rappresentata, ad esempio, da contratti di locazione e sub-locazione, comodato e sub-comodato, ovvero da contratti di leasing e di comodato, di locazione e di cortesia, ecc.. Si precisa che non sono ammessi sub-utilizzi a nessun titolo nel caso in cui l’intestatario li abbia espressamente vietati nel titolo originario.
La Data Certa
La norma prevede che il titolo presentato per la registrazione abbia data certa al fine di dimostrare che il documento in questione è stato formato in data antecedente o pari a quella della richiesta di registrazione.
A tale fine conferiscono data certa al titolo:
- la data di sottoscrizione autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato;
- la copia dell’atto sottoscritto digitalmente riportante la data di sottoscrizione;
- la data di registrazione dell’atto presso l’Ufficio del Registro;
- il timbro postale, apposto sul documento stesso, contenente la data di spedizione del documento a mezzo posta;
- la data della ricevuta di consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata nel caso in cui il titolo sia stato spedito via PEC; al riguardo è necessario che nell’oggetto o nel corpo della PEC vengano riportati i dati di riferimento del contratto in modo che la PEC sia riconducibile al titolo che sarà allegato alla suddetta;
- la data del Verbale redatto dalla Polizia (o in generale dalle FF.OO.) qualora il conducente sia stato trovato a circolare con il veicolo immatricolato all’estero in assenza di idoneo titolo a bordo che ne legittimi l’utilizzo e non sia in grado di produrre alcun titolo. In tal caso, infatti, la norma prevede che la disponibilità sia considerata in capo al conducente che è tenuto ad assolvere immediatamente l’obbligo di registrazione nel REVE, iscrivendo il veicolo a proprio nome. In tal caso come titolo per la registrazione va prodotta copia del Verbale e la durata della disponibilità, la cui decorrenza coincide con la data di accertamento, va dichiarata dalla parte nell’istanza di richiesta.
In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE (o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA).
2. Iscrizione al REVE di un veicolo con targa estera di proprietà del lavoratore (FRONTALIERO) in Paesi confinanti/limitrofi
Medesimo obbligo di registrazione nel REVE è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori (cosiddetti “frontalieri“) subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà immatricolati con targa estera di tale Stato.
L’obbligo di iscrizione è a carico dell’intestatario del mezzo.
Tali soggetti hanno l’obbligo di richiedere la registrazione entro 60 giorni dalla data di acquisto del veicolo; tuttavia è ammissibile la richiesta di registrazione anche nel caso in cui sia effettuata oltre tali termini.
Per questa casistica il soggetto può essere solo una persona fisica (non può essere una persona giuridica)
Si evidenzia che non rientrano nel campo di applicazione della norma e, quindi, non hanno obbligo di registrazione nel REVE anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente.
Documentazione necessaria
- Istanza: firmata dal soggetto proprietario (persona fisica) lavoratore frontaliero in uno Stato confinante o limitrofo (+ copia Documento e Tessera sanitaria);
- Carta di Circolazione estera già intestata al lavoratore frontaliero: e relativa traduzione asseverata nel caso di annotazioni aggiuntive o nel caso di veicoli extra UE. Va indicata la data di acquisto della proprietà, ricavabile dal documento di circolazione stesso
- Documentazione comprovante l’attività lavorativa prestata in un paese confinante/limitrofo (es. contratto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro in caso di lavoratore dipendente, iscrizione alla Camera di Commercio/albo professionale all’estero in caso di lavoratore autonomo o DS nel caso in cui il lavoratore autonomo non abbia la possibilità di esibire alcuna documentazione) che, se redatta in lingua straniera dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata.
Per Paesi limitrofi devono intendersi tutti gli Stati esteri che sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in auto in tempi ragionevolmente brevi. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria, la Germania, la Croazia, il Principato di Monaco e Liechtenstein.
Tali valutazioni sono comunque di competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza in sede di controllo su strada.
Per quanto di competenza ACI, se viene richiesta la registrazione al REVE da lavoratori residenti in Italia che svolgono attività lavorativa in altri Paesi non espressamente citati nella circolare, quali ad es. Spagna , Albania, Grecia, ACI darà seguito alla richiesta di registrazione.
3. Modifica Data Fine Disponibilità
Questa pratica va utilizzata per annotare la modifica della data finale di utilizzo di un veicolo già registrato nel REVE (solo se in capo ad un soggetto “utilizzatore”).
4. Modifica Indirizzo/Sede
Questa pratica va utilizzata per annotare la modifica dell’indirizzo italiano del soggetto “utilizzatore” (o della sede, qualora l’utilizzatore sia una persona giuridica) o di un “lavoratore frontaliero in Paese confinante/limitrofo” in nome del quale sia già stato registrato un veicolo nel REVE.
5. Fine Disponibilità
Questa pratica va utilizzata per annotare la cessazione dell’utilizzo di un veicolo già registrato nel REVE per le seguenti casistiche:
- in caso di utilizzatore, avvenuta scadenza del periodo di utilizzo annotato in sede di registrazione (la scadenza del termine di utilizzo non comporta, infatti, l’automatica cancellazione del veicolo dal REVE) o cessazione anticipata dell’utilizzo rispetto alla scadenza (anche nei casi in cui sia stata indicata la data convenzionale del 31.12.2099) registrata sul REVE;
- nel caso di lavoratore frontaliero in Paese confinante/limitrofo, vendita del veicolo;
- perdita di possesso/demolizione/distruzione del veicolo.
Inoltre va utilizzato tale codice quale necessaria operazione, propedeutica a una successiva registrazione sul REVE, nei seguenti casi:
- cessione dell’utilizzo ad un soggetto diverso;
- variazione dati tecnici del veicolo;
- reimmatricolazione veicolo per smarrimento/furto targa.
In tali ultimi 3 casi dopo l’avvenuta cancellazione con il codice pratica in parola – il veicolo deve essere nuovamente registrato sul REVE con i nuovi dati, mediante una pratica di Iscrizione di utilizzatore o lavoratore frontaliero.
Non sarà possibile procedere alla nuova registrazione se la precedente non risulti “cessata”.
Esclusioni
Non sono obbligati a iscrivere il veicolo con targa estera al REVE:
- I cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
- il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
- i familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
- i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
N.B. la deroga vale solo ed esclusivamente solo se le 2 condizioni siano soddisfatte ENTRAMBE SIMULTANEAMENTE ossia:
1) veicoli con Targa RSM (Repubblica di San Marino)
E
2) che il conducente (residente in Italia da oltre 60 giorni) sia legato da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con l’impresa sammarinese (cui il veicolo risulti in proprietà o in disponibilità)
Le multe previste
Data la complessità del nuovo impianto normativo relativo a multe e sanzioni si ripropone un diagramma, ideato dal Consigliere Nazionale di ASAPS.IT, Ispettore della Polizia Stradale Roy Pietrucci, volto a facilitare il controllo su strada degli organi di polizia spesso in difficoltà nel destreggiarsi tra le varie ipotesi, deroghe ed esenzioni previste dalla normativa.
Il diagramma va interpretato seguendo passo passo gli step del controllo e rispondendo alle domande che si incontrano lungo il tracciato per poi arrivare alla conclusione della fattispecie sanzionatoria prevista oppure alla regolarità del controllo.
Tutti i cui dettagli, anche di carattere operativo, sono compendiati nella Circolare n. 300-STRAD-1-9865.U-2022 – Allegato 1 cui si rimanda per la complessità dei temi trattati.
Altri casi
Attenzione, quanto sopra scritto vale esclusivamente nelle situazioni di veicoli immatricolati all’estero e guidati da una persona, diversa dall’intestatario, residente in Italia.
- Se, invece, il mezzo è di proprietà di un cittadino straniero che ottiene la residenza in Italia, la norma concede tre mesi di tempo per immatricolarlo nel nostro Paese.
- Le persone residenti all’estero, invece, possono circolare in Italia con veicoli targati all’estero per un anno.
Stesso intestatario all’estero che sposta la propria residenza in Italia (con veicolo al seguito)
Il proprietario di un veicolo con targa estera, che sposta la propria residenza in Italia, deve reimmatricolarlo con targa italiana entro 3 mesi.
Art. 93-bis, comma 1:
Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
Le regole per i residenti all’estero
I veicoli con targa estera possono circolare in Italia, se guidati da NON residenti in Italia, per un anno al massimo, con i documenti e le targhe di immatricolazione straniere.
Art. 132, comma 1:
Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
FAQ – Domande frequenti
Ecco una lista di domande frequenti e relative riposte desunte dal combinato disposto delle circolari, chiarimenti e allegati emessi fino ad oggi dal Ministero dell’Interno e da ACI.
SI, una volta che il veicolo è stato registrato nel REVE, lo stesso può essere condotto da chiunque (anche diversa da colui che ha provveduto a registrare il proprio titolo di possesso.) in virtù di quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo dell’art. 93-bis, che equipara i veicoli registrati ai veicoli immatricolati in Italia.
NO, quando la disponibilità del veicolo è già stata registrata, durante la circolazione non occorre più
esibire la documentazione indicata all’art. 93-bis, comma 2, ed il veicolo può essere condotto da chiunque. In tali casi il conducente, per certificare la propria legittimazione a condurlo, può esibire al momento del controllo la ricevuta dell’avvenuta registrazione insieme ai documenti di circolazione esteri. In caso di mancanza momentanea della ricevuta, la registrazione è, comunque, verificabile attraverso la consultazione della banca dati del PRA da parte degli organi di polizia.
SI. In tal caso, la registrazione al REVE sarà effettuata solo a nome del soggetto che l’ha richiesta. Il veicolo potrà comunque essere condotto, fino a che risulta registrato sul REVE, da qualsiasi altra persona
NO, i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero) non possono essere considerati residenti anagraficamente in Italia e, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione dell’art. 93-bis.
NO, perché questo caso ricade nel comma 1 del nuovo art. 93-bis che NON prevede l’iscrizione al REVE, ma la NAZIONALIZZAZIONE del veicolo con targhe italiane.
L’intestatario potrebbe fare un comodato d’uso a favore di un diverso utilizzatore residente in Italia (che lo iscriverebbe al REVE), ma l’intestatario non potrebbe comunque guidarlo sul territorio italiano.
NO, è lo stesso caso della FAQ precedente: ricade nel comma 1 del nuovo art. 93-bis che NON prevede l’iscrizione al REVE, ma la NAZIONALIZZAZIONE del veicolo con targhe italiane.
La sanzione prevista, in tali casi, trova applicazione anche se la circolazione avviene con un veicolo a lui stesso intestato all’estero, ottenuto beneficiando della seconda residenza residenza nel Paese di immatricolazione.
Nel nostro ordinamento la residenza anagrafica è unica ed esclusiva perché collegata alla dimora abituale e alla dichiarazione resa in tal senso dalla persona presso gli Uffici comunali, al momento della richiesta di iscrizione nell’anagrafe dei residenti.
SI. Il veicolo va iscritto al REVE. Come “titolo” il legale rappresentante potrà produrre un documento in cui dichiara di essere l’utilizzatore del veicolo intestato alla società da lui stesso rappresentata.
A fine di rendere maggiormente efficace l’attività degli organi di polizia, in occasione dei controlli stradali in cui il conducente esibisce un documento che attesta la disponibilità del veicolo per un periodo non superiore a trenta giorni, condizione nella quale non scatta l’obbligo di registrazione al REVE, è opportuno procedere all’inserimento nella banca dati SDI attraverso la procedura “segnalazioni”, inserendo il nominativo del soggetto sottoposto a controllo, annotando gli estremi del veicolo (targa e nazionalità), e il periodo di disponibilità indicandone la data iniziale e quella finale.
In questo modo, qualora ad un successivo controllo in cui lo stesso conducente alla guida dello stesso veicolo, esibisca un nuovo documento che attesta la disponibilità del veicolo per un periodo non superiore a trenta giorni, sarà possibile verificare se la somma dei periodi di disponibilità supera trenta giorni, configurando la violazione di cui all’art. 93-bis, comma 2 e 9 cds, in caso di mancata registrazione al REVE.
NO, non può considerarsi nella “disponibilità”, ai fini previsti dalla norma in esame, il veicolo straniero condotto in Italia dal lavoratore dipendente che risiede nel nostro Paese e circoli nell’ambito dell’esecuzione di una prestazione lavorativa nella quale non ha autonomia nell’utilizzazione del mezzo (ad esempio veicolo utilizzato esclusivamente per la consegna di surgelati). In tal caso, fermo restando l’obbligo di documentare la disponibilità del veicolo a favore dell’impresa, ai sensi dell’art. 93-bis, comma 2, il conducente dovrà documentare, altresì, la sua condizione di lavoratore dipendente. Pertanto, il lavoratore dipendente non è mai tenuto alla registrazione nel REVE anche se conduce lo stesso veicolo per più di 30 giorni l’anno in Italia.
SI, ricade nell’obbligo di registrazione al REVE di cui all’art. 93-bis il caso in cui il veicolo straniero sia concesso in uso al lavoratore subordinato in comodato (ad esempio, a titolo di comodato, o come fringe benefit, ecc…) anche per le proprie esigenze personali.
SI, ricade nell’obbligo di registrazione al REVE di cui all’art. 93-bis il caso di lavoratore autonomo o con contratto di collaborazione, che utilizzi il veicolo straniero di proprietà o nella disponibilità dell’azienda con cui ha un rapporto professionale o di collaborazione. In tali casi, infatti, il conducente può liberamente disporre del veicolo, facendo ricadere la fattispecie nella descrizione di cui all’art. 93-bis.
Nel caso di differenti durate dell’utilizzo, riportate sul titolo, può essere indicata un’unica scadenza.
Sono quindi possibili le seguenti alternative:
a) Nel caso di intestazione al REVE in capo a tutti i soggetti, la data di fine disponibilità sarà necessariamente quella più breve, in quanto giuridicamente è l’unica che appare coerente con il periodi di condivisione del veicolo risultante dalla documentazione a supporto. A tale proposito, si fa notare che, al termine della scadenza, sarà necessario procedere alla cancellazione del veicolo dal REVE (mediante la pratica P28705) e alla nuova registrazione del veicolo in capo all’utilizzatore con la scadenza temporalmente successiva.
b) Si evidenzia, peraltro, che l’Istanza di iscrizione al REVE potrebbe anche essere effettuata da uno solo dei soggetti che hanno “titolo” alla disponibilità del veicolo, in quanto, comunque, il veicolo può essere condotto da chiunque fino a che non risulta cancellato dal REVE. In tal caso, quindi, se si vuole effettuare la registrazione al REVE considerando la scadenza più lunga, ciò è possibile registrando l’utilizzo del veicolo in capo unicamente al soggetto che ha una maggiore durata della disponibilità.
Se la registrazione viene richiesta dal soggetto con disponibilità più breve, la disponibilità e relativa data di scadenza sarà quella più breve.
Motoveicoli, Autoveicoli e Rimorchi. Restano, perciò, esclusi dall’applicazione delle disposizioni degli artt. 93-bis e 132 i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici immatricolate all’estero. Per tali veicoli, perciò, esiste obbligo di immediata immatricolazione/nazionalizzazione se sono di proprietà o sono condotti da persona residente in Italia.
Quando si parla veicoli immatricolati all’estero (ovvero veicoli stranieri o veicoli esteri) deve intendersi veicoli registrati definitivamente (immatricolati presso gli uffici stranieri corrispondenti all’Archivio Nazionale dei Veicoli Italiano) in un Paese diverso dall’Italia. Pertanto, dall’ipotesi di applicazione delle nuove norme sono esclusi:
– i veicoli con immatricolazione temporanea, utilizzati per il transito oltre confine per esportazione
(ai sensi dell’art, 99 cds) o per importazione (targhe provvisorie straniere o targhe doganali);
– i veicoli con targa diplomatica (CD e CC), con targa per escursionisti esteri (EE), con targa AFI (Comando delle Forze Alleate in Italia);
– i veicoli non immatricolati muniti di targa di prova straniera, nei casi in cui essa possa essere utilizzata in Italia.