Codice 42.01 e minorazione dell'udito: bastano gli specchietti di serie

Patente Codice 42.01 e minorazione dell’udito: bastano gli specchietti di serie

Agenzia GAMMA Normative 5' di lettura

Chi guida con una patente speciale per minorazioni dell’udito può finalmente contare su un chiarimento netto: la prescrizione indicata dal codice unionale 42.01 si intende soddisfatta con i normali specchietti retrovisori esterni montati di serie, senza alcun obbligo di installare dispositivi aggiuntivi o adattati. A stabilirlo sono due note ufficiali del maggio 2026, una del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e una del Ministero dell’Interno, che mettono fine a una serie di contestazioni e sanzioni nate da un equivoco normativo.

Cos’è il codice unionale 42.01 sulla patente

Sulla patente di guida le eventuali limitazioni o le prescrizioni di adattamento del veicolo vengono riportate tramite i codici armonizzati dell’Unione europea. Questi codici, introdotti originariamente dalla direttiva 91/439 del 1991 per consentire l’accesso alla guida alle persone con minorazioni fisiche, sono stati più volte aggiornati nel tempo.

Il codice 42.01 riguarda nello specifico i conducenti affetti da minorazioni dell’udito. Nella sua formulazione originaria, confermata dalla direttiva 2006/126/CE, descriveva lo «specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro»: una prescrizione di adattamento del veicolo coerente con quanto previsto dall’art. 326, comma 1, del DPR 495/92, il regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Perché era nata la confusione

Il problema è sorto con la direttiva 2015/653 del 24 aprile 2015, recepita in Italia con il Decreto del MIT del 4 novembre 2016. L’aggiornamento ha cambiato la descrizione del codice 42.01 da «specchietto retrovisore laterale esterno» a «dispositivo retrovisore adattato».

Quella modifica, apparentemente minima, ha generato incertezza sia per i titolari della patente sia per gli organi di controllo. In alcuni casi i conducenti sordi sono stati sanzionati per la presunta mancanza di specchi retrovisori “adattati” in aggiunta a quelli di serie, normalmente già presenti su tutti i veicoli moderni. La questione è stata portata all’attenzione delle amministrazioni dall’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS).

I chiarimenti ufficiali del 2026: bastano gli specchietti di serie

Per risolvere la criticità sono intervenute due note ufficiali:

  • Nota MIT prot. n. 15265 del 18 maggio 2026 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione (a firma del Direttore dott. Gaetano Servedio).
  • Nota Ministero dell’Interno prot. 300/STRAD/1/0000015068.U del 25 maggio 2026 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali (a firma del Direttore Centrale Renato Cortese).

Entrambe arrivano alla stessa conclusione: la prescrizione del codice unionale 42.01 annotata sulla patente speciale di un conducente con minorazioni dell’udito è assolta con la sola presenza dei due specchi retrovisori esterni, che sui veicoli moderni sono installati di serie, senza necessità di alcuna modifica o adattamento.

La nota del Ministero dell’Interno è stata indirizzata a Prefetture, Questure, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e agli altri organi di controllo, con l’invito alle Prefetture di estendere il contenuto anche ai Corpi e Servizi di Polizia Locale. In questo modo l’indicazione vale per tutte le forze dell’ordine impegnate nei controlli su strada.

Cosa cambia in pratica per chi ha la patente speciale

Per il conducente con codice 42.01 le conseguenze concrete sono semplici e rassicuranti:

  • Non occorre installare specchietti retrovisori speciali o aggiuntivi rispetto a quelli con cui il veicolo è venduto.
  • I due specchi retrovisori esterni di serie (sinistro e destro) sono sufficienti a soddisfare la prescrizione.
  • In caso di controllo non sono legittime le sanzioni motivate dalla presunta mancanza di specchi “adattati”.

Resta comunque sempre opportuno conservare la patente in corso di validità e verificare che il veicolo sia regolarmente dotato di entrambi gli specchietti esterni funzionanti.

Riferimenti normativi

  • Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 (introduzione dei codici unionali).
  • Direttiva 2006/126/CE (descrizione originaria del codice 42.01).
  • Direttiva 2015/653 del 24 aprile 2015 (modifica della descrizione).
  • Decreto MIT del 4 novembre 2016 (recepimento in Italia).
  • Art. 326, comma 1, DPR 495/92 (regolamento di attuazione del Codice della Strada).
  • Nota MIT prot. 15265 del 18 maggio 2026 e nota Ministero dell’Interno prot. 300/STRAD/1/0000015068.U del 25 maggio 2026.

Domande frequenti

Che cosa significa il codice 42.01 sulla patente?

È un codice unionale armonizzato che, per i conducenti con minorazioni dell’udito, indica la prescrizione relativa al dispositivo retrovisore. Secondo i chiarimenti del 2026 si considera soddisfatto con i due specchietti retrovisori esterni di serie.

Devo montare specchietti retrovisori speciali sulla mia auto?

No. Le note ministeriali del 2026 hanno chiarito che i normali specchi retrovisori esterni montati di serie sono sufficienti e non è richiesta alcuna modifica o adattamento.

Posso essere sanzionato per la mancanza di specchi “adattati”?

No. Le indicazioni sono state trasmesse a tutte le forze dell’ordine, che non devono contestare la presunta mancanza di specchi adattati a chi è titolare di patente speciale con codice 42.01.

Da cosa era nata la confusione?

Dall’aggiornamento del 2015 (recepito nel 2016) che ha cambiato la descrizione del codice da «specchietto retrovisore laterale esterno» a «dispositivo retrovisore adattato», generando interpretazioni difformi.

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