
Campagne di richiamo airbag Takata: verifica ora se il tuo veicolo è coinvolto
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha scelto di affidare agli Studi di Consulenza Automobilistica un compito fondamentale nella gestione di una delle più importanti campagne di sicurezza degli ultimi anni: quella relativa agli airbag Takata.
Con il decreto interdirigenziale n. 229 del 2 luglio 2026 — firmato dai Direttori Generali per la Motorizzazione e per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto — il MIT introduce infatti un sistema di controllo capillare che, a partire da venerdì 17 luglio 2026, cambia concretamente il modo in cui
- revisioni,
- passaggi di proprietà,
- immatricolazioni o importazioni
dovranno tenere conto dei veicoli ancora coinvolti dal richiamo.
Vediamo cosa prevede il decreto, cosa cambia per chi porta l’auto in revisione o deve fare un passaggio di proprietà, e perché il ruolo delle agenzie come la nostra diventa centrale in questo processo.
Indice
Il contesto: la vicenda Takata in numeri
Il caso Takata riguarda i generatori di gas di alcuni moduli airbag, basati su un propellente (nitrato di ammonio stabilizzato) che con il tempo, l’umidità e le escursioni termiche può degradarsi. In caso di attivazione, l’inflatore può frammentarsi e proiettare schegge metalliche nell’abitacolo: un rischio grave, in alcuni casi mortale, per conducente e passeggeri.
Il Ministero ha reso noto che in Italia risultano coinvolti circa 4 milioni di veicoli, di cui 3,2 milioni già notificati dalle case costruttrici; ad oggi si stima che circa 1,6 milioni siano ancora in circolazione con airbag Takata non sostituiti. Numeri che spiegano perché il MIT abbia deciso di intervenire con un provvedimento specifico, dopo anni di campagne di richiamo gestite direttamente dai costruttori.
Cosa introduce il decreto n. 229/2026
Il decreto conferma per tutti i veicoli oggetto di richiamo Takata lo stato di “rischio grave”, non derogabile fino alla sostituzione certificata dell’airbag, e introduce due livelli di misure:
- “Stop Drive”: fermo cautelativo immediato del veicolo, disposto dal costruttore per i casi più critici. Il veicolo non può circolare se non per raggiungere il domicilio o l’officina autorizzata per l’intervento.
- “Rischio grave” senza Stop Drive: il veicolo può continuare a circolare in attesa della sostituzione, ma con obblighi documentali precisi in sede di revisione.

In sede di revisione (art. 80 Codice della Strada)
Da quando le nuove regole diventano operative, l’ispettore è tenuto a verificare, prima di ogni altra prova strumentale, l’eventuale esistenza di un richiamo Takata pendente sul veicolo, controllando il numero di telaio (VIN) sul portale del Ministero o direttamente su quello del costruttore. Gli esiti previsti sono:
- veicolo in Stop Drive → esito “Ripetere – sospeso dalla circolazione”, con divieto di circolare salvo il tragitto per l’intervento;
- veicolo a rischio grave (senza Stop Drive), fino al 30 settembre 2026 → esito positivo solo se si esibisce la prenotazione ufficiale dell’intervento presso la rete del costruttore, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la prenotazione e la data prevista; in mancanza, l’esito è “Ripetere”;
- dal 1° ottobre 2026 → se l’intervento non è ancora stato eseguito, l’esito è “Ripetere” e il veicolo deve essere sottoposto a nuova revisione entro 30 giorni, senza possibilità di circolare nel frattempo (salvo il tragitto verso l’officina).
In sede di pratica automobilistica (il ruolo degli Studi di Consulenza Automobilistica)
Ed è qui che entra in gioco il nostro ruolo. L’articolo 6 del decreto assegna esplicitamente agli Studi di Consulenza Automobilistica, insieme agli Uffici della Motorizzazione Civile e alle Sezioni PRA, il compito di verificare, nell’esercizio delle funzioni di Sportello Telematico dell’Automobilista, l’eventuale pendenza di un richiamo Takata:
- in ogni passaggio di proprietà;
- in ogni immatricolazione o importazione di un veicolo sul territorio nazionale.
Se il controllo del VIN restituisce un richiamo pendente, l’operatore deve informare l’acquirente o il proprietario e raccogliere agli atti una dichiarazione firmata che attesti l’avvenuta informazione e, in caso di trasferimento di proprietà, la consapevole volontà di acquisire il veicolo nello stato in cui si trova. Una tutela in più sia per chi vende sia per chi compra, che evita contestazioni successive sulla buona fede contrattuale.
Il blocco in arrivo
Il decreto prevede inoltre l’inserimento, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi dei costruttori, di un ostativo informatico nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che bloccherà le pratiche di motorizzazione fino alla comunicazione dell’avvenuta sostituzione. Al momento questo blocco automatico non è ancora attivo, ma la Direzione Generale per la Motorizzazione ha già comunicato che sta acquisendo gli elenchi dai costruttori per attivarlo: è quindi solo questione di tempo prima che la verifica diventi automatica su tutte le pratiche.
Come verificare se il tuo veicolo è coinvolto
Se vuoi controllare subito la situazione della tua auto, ti serve il numero di telaio (VIN), il codice a 17 caratteri riportato alla voce E della carta di circolazione. Con quel dato puoi consultare la pagina dedicata del Ministero, che rimanda ai portali ufficiali di verifica delle principali case costruttrici (Audi, BMW, gruppo Stellantis, Ford, Honda, Toyota, Volkswagen e molte altre), oppure la banca dati Richiami di UNRAE. Il risultato indicherà se il veicolo è coinvolto e, in caso affermativo, se si tratta di un semplice “Richiamo” o di un “Richiamo con Stop Drive”.
Se preferisci evitare questo passaggio, possiamo occuparcene noi in agenzia in occasione di qualsiasi pratica che segui con noi.
Link ai portali delle case costruttrici coinvolte nelle campagne di richiamo airbag Takata
Si invitano i cittadini a consultare i portali ufficiali delle case automobilistiche o la banca dati Richiami di UNRAE, per alcune case costruttrici accessibile al seguente link (https://richiami.unraeservizi.com/), per verificare se il proprio veicolo sia soggetto ad una campagna di richiamo.
Per maggiore comodità, riportiamo di seguito i link di alcune case costruttrici; alcune di esse hanno un link dedicato al richiamo Takata mentre alcune rimandano ad una verifica generale dei richiami aperti sul telaio.
| Link ufficiali e portali dedicati per verificare il coinvolgimento del veicolo nelle campagne di richiamo tramite numero di telaio (VIN) | ||
|---|---|---|
| Audi | BMW | Chrysler |
| Citroën | Daihatsu | Daimler Truck |
| Dodge | DS Automobiles | Ferrari |
| Ford | Honda | Jaguar |
| Jeep | Lancia | Land Rover |
| Lexus | Mazda | Mercedes Benz Autovetture |
| Mercedes Benz Veicoli commerciali | Mitsubishi | Nissan – Campagna informativa |
| Nissan – Verifica del VIN | Opel | Peugeot |
| Ram | Seat | Skoda |
| Subaru | Suzuki | Tesla – Campagna informativa |
| Tesla – Verifica del VIN | Toyota | Volkswagen Autovetture |
| Volkswagen Veicoli commerciali | ||
Cosa fare se il veicolo risulta coinvolto
- Richiamo semplice: puoi continuare a usare l’auto, ma conviene prenotare subito l’intervento presso la rete autorizzata del costruttore. La sostituzione è sempre gratuita, ricambi e manodopera inclusi.
- Stop Drive: bisogna interrompere immediatamente l’utilizzo del veicolo e contattare il centro assistenza del costruttore, che valuterà soluzioni di mobilità alternativa (traino, auto sostitutiva) in base alle proprie politiche commerciali.
Vale la pena ricordare che il rischio non è uguale per tutti i veicoli: sono le case costruttrici, sulla base delle condizioni reali dei componenti, a decidere se disporre lo Stop Drive o un richiamo “ordinario”. Ad oggi i marchi che in Italia hanno attivato lo Stop Drive su alcune campagne includono, tra gli altri, Citroën/DS, Daimler Truck, Ford, Opel e Peugeot.
Le conseguenze di non aderire al richiamo
Non si tratta solo di una raccomandazione. Il Codice della Strada, all’articolo 80-bis, commi 2 e 5, prevede che, decorsi due anni dall’avvio di una campagna di richiamo per rischio grave, la circolazione con un veicolo non ancora messo in sicurezza sia soggetta al regime sanzionatorio dell’articolo 80, comma 14. A questo si aggiunge, con il nuovo decreto, l’impossibilità di ottenere un esito positivo di revisione senza la prova della prenotazione o dell’avvenuta sostituzione.
Perché rivolgersi a noi
In un quadro normativo che si fa via via più stringente — e che presto diventerà automatico grazie al blocco informatico sull’Archivio Nazionale dei Veicoli — affidarsi a uno Studio di Consulenza Automobilistica significa avere la certezza che ogni pratica, dal passaggio di proprietà alla gestione della revisione, tenga conto fin da subito di questi controlli, evitando sorprese allo sportello o esiti “Ripetere” inattesi.
Se hai dubbi sulla tua auto, su un veicolo usato che stai per acquistare, o semplicemente vuoi sapere se rientri tra i veicoli interessati dal richiamo, passa in agenzia o contattaci: verifichiamo insieme il VIN e ti aiutiamo a capire come procedere.




























