
Foglio Complementare, Certificato di Proprietà (CDP o CDPD), Documento Unico (DU)
Si sente spesso parlare di PRA (Pubblico Registro Automobilistico), Foglio Complementare, Certificato di Proprietà (CDP Cartaceo o CDPD Digitale), Documento Unico (DU), come se fossero la stessa cosa. Proviamo in questo articolo a chiarire le differenze ed a mettere un po’ di ordine (anche cronologico) ai documenti che si sono succeduti in Italia fino ad oggi.
Indice
Il PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in Italia è un registro pubblico istituito con il Regio Decreto Legge n. 436 del 15 marzo 1927 e affidato in gestione all’Automobile Club d’Italia. Con il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1814 ne fu approvato il regolamento di attuazione.
La ragione della sua istituzione è da ricercarsi nell’eliminazione di incertezze e conflitti inerenti alla proprietà dei veicoli e al fine di rafforzare le posizioni giuridiche di chi vanta diritti reali di garanzia su un veicolo. Così si è passati da un regime di bene mobile comune (dove il “possesso vale titolo“) al regime di “bene mobile registrato“.

Nell’art. 815 del codice civile del 1942, viene stabilito che i beni iscritti nei pubblici registri sono soggetti a specifiche disposizioni normative e che solo in mancanza di queste, sono regolati secondo le disposizioni dei beni mobili.
Il PRA riceve gli atti di compravendita dei veicoli, li controlla, li trascrive nel Registro. Conserva tutti i fascicoli relativi ai passaggi di proprietà contenenti gli atti pubblici e privati autenticati, ne dà copia a chiunque abbia interesse; inoltre fornisce Visure e Certificazioni su quanto contenuto in archivio.
Grazie alla certezza data dal PRA il proprietario di un veicolo potrà inoltre garantire un debito con il valore del veicolo, iscrivendovi sopra un’ipoteca.
Al PRA devono essere registrati:
- contratti di compravendita (passaggi) di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi con portata superiore a 3,5 tonnellate (e comunque tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo);
- diritti di garanzia inerenti ai veicoli registrati (ipoteche).
Ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 1814/1927, l’archivio del PRA è organizzato secondo una “base reale”, secondo cui “ogni autoveicolo viene iscritto nel foglio del PRA che porta il numero progressivo corrispondente a quella della licenza di circolazione”. Di conseguenza, tutte le richieste devono essere fatte con riferimento alla targa automobilistica del veicolo.
Il Foglio Complementare (fino al 1994)
Il Foglio Complementare è un documento, rilasciato fino al 1994, che accompagnava la Carta di circolazione (o Libretto) del veicolo e che attestava la regolare iscrizione al PRA del veicolo.

Il Foglio complementare riportava nella parte superiore:
- l’Ufficio Provinciale del PRA di competenza che lo aveva rilasciato
- Tipo veicolo
- Targa
- Dati del primo proprietario
- Prezzo del veicolo
- Data di prima iscrizione al PRA
- Numeri identificativi del Foglio
- Carta di circolazione di riferimento (di cui è appunto complementare)
Nella parte inferiore (e nel retro), era diviso in 2 colonne:
- nella prima colonna “TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ ED ALTRE TRASCRIZIONI” venivano riportati tutti i passaggi. Veniva aggiornato ad ogni passaggio di proprietà e quindi, su di esso, il nuovo proprietario trovava la storia di tutti i precedenti passaggi di proprietà;
- nella seconda colonna “IPOTECHE E LORO VARIAZIONI” venivano riportate le ipoteche (iscrizioni, variazioni e cancellazioni)
Il foglio complementare è ancora presente soprattutto nelle vetture immatricolate prima del 1994 che non hanno avuto passaggi successivi.
Dato il valore storico di tale documento, la normativa attuale (che prevede di regola, ad ogni passaggio successivo, il ritiro, la distruzione e la sostituzione con nuovo documento) consente, ai soli fini di salvaguardare il valore storico e collezionistico dei documenti di circolazione e di proprietà dei veicoli, di restituire il foglio complementare, dopo averlo scansionato e acquisito nel fascicolo digitale, anche in tal caso senza il taglio dell’angolo superiore destro né apposizione di alcun segno (timbro, tagliando adesivo o altro) di annullamento.
Il Certificato di Proprietà – CDP CARTACEO
(dal 1994 al 5 ottobre 2015)
Nel 1994 il Foglio Complementare è stato sostituito con un nuovo documento denominato Certificato di Proprietà, che certifica lo stato giuridico attuale del veicolo.

Il Certificato di Proprietà CARTACEO non è un documento necessario per la circolazione del veicolo, ma deve essere custodito con cura dal proprietario (è opportuno venga conservato in casa piuttosto che nel veicolo) ed era necessario per presentare, ove necessario, qualsiasi successiva richiesta al PRA: infatti il Retro del documento stesso era già predisposto per poter essere utilizzato come Nota di presentazione di qualunque successiva richiesta di trascrizione (passaggio, radiazione, ecc.), la quale avrebbe dato origine all’emissione di un nuovo Certificato di Proprietà aggiornato.
Il Certificato di Proprietà DIGITALE – CDPD
(dal 5 ottobre 2015 al 1° ottobre 2021)
Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà inizia ad essere rilasciato non più in forma CARTACEA, ma in forma DIGITALE.
Il nuovo certificato di proprietà digitale non è altro che il vecchio CDP in versione dematerializzata; non esiste più in forma cartacea ma solo in forma digitale ed è conservato negli archivi informatici del PRA. Esteticamente appare del tutto identico al formato cartaceo, con la medesima impostazione e gli stessi colori.

- Dati del Veicolo:
Telaio, Classe/Uso, Fabbrica/Tipo, Data Immatricolazione, Potenza/Portata - Intestazione:
Tutti i dati del proprietario: Cognome, Nome, Codice Fiscale, Data di Nascita e Residenza - Annotazioni:
Eventuali ipoteche o gravami pendenti sul veicolo, annotazioni generali
Al proprietario viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD con le seguenti modalità:
- attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
- collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso;
- tramite la nostra pagina “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”.

- Veicolo/Intestatario:
Dati del veicolo e dell’intestatario - Indirizzo e codici di accesso:
L’indirizzo internet e i codici di accesso attraverso cui si può visualizzare il Certificato di Proprietà Digitale on line e la relativa ricevuta - QR Code:
Il codice a barre bidimensionale attraverso cui è possibile, con uno smartphone o qualunque altro device abilitato alla lettura dei QR code, è possibile visualizzare il proprio Certificato di Proprietà Digitale e la relativa ricevuta
Conseguenza diretta di questa dematerializzazione è il fatto che esso non può essere più smarrito né sottratto.
Documento Unico – DU
(dal 1° ottobre 2021)
Il D. lgs. n. 98/2017 (che da i nome alle procedure DL98), entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede la progressiva introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), in sostituzione dei 2 documenti separati:
- Carta di Circolazione
- Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale).
Dal 1° ottobre 2021, data di entrata a regime dei nuovi processi del DU, per tutte le operazioni che comportano il rilascio o l’aggiornamento dei documenti di circolazione verrà sempre rilasciato un nuovo DU al posto della Carta di Circolazione e del CDPD.
Il documento unico è stampato su supporto cartaceo sulla stessa modulistica già in uso per la stampa delle carte di circolazione.

Quindi, rispetto ad una “normale” Carta di circolazione, il DU differisce unicamente in quanto, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina, sono indicati:
- il numero di repertorio progressivo PRA
- la data e il tipo di atto per la proprietà;
- la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo;
- il numero dei fogli che compongono il DU.
Eventuali informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresa la sussistenza di fermi amministrativi e di provvedimenti amministrativi o giudiziari di sequestro o di confisca, sono annotati in chiaro in uno o più fogli aggiuntivi, anch’essi stampati utilizzando la medesima modulistica a stretta rendicontazione, che corrispondono alla “Parte II” della carta di circolazione così come definita dalla richiamata direttiva 1999/37/CE.
Nel foglio aggiuntivo sono altresì indicati i nominativi degli eventuali comproprietari o di altri soggetti di interesse ai fini della corretta individuazione dello stato giuridico-patrimoniale del veicolo.
Come per la carta di circolazione, il DU è il documento necessario per la circolazione del veicolo che il conducente deve sempre tenere a bordo del mezzo per poter circolare.
Per i veicoli già iscritti al PRA al 1° ottobre 2021 e non ancora dotati di DU, i 2 documenti precedenti (Carta di circolazione e CDP) verranno riuniti con il rilascio di un nuovo DU in occasione della prima operazione effettuata (ad es. trasferimento di proprietà, reimmatricolazione, duplicato, ecc.).