
Fermo amministrativo fiscale: scattano le multe
Una recente circolare del Ministero dell’Interno ha ribaltato le vecchie interpretazioni dell’art. 214, comma 8, CdS, dichiarando che la circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937.
Indice
Cos’è il Fermo amministrativo fiscale?
Il fermo amministrativo (c.d. fermo fiscale) è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) , al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Per verificare se un veicolo è gravato da uno o più Fermi amministrativi fiscali (ed avere informazioni complete su ogni fermo amministrativo e sul Concessionario della riscossione che lo ha iscritto), è necessario chiedere una Visura PRA (anche per il tramite della nostra Agenzia).
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.
Il temine per pagare ed evitare che venga iscritto un fermo fiscale sui veicoli a me intestati, è scritto sulla cartella esattoriale stessa (di solito sono 60 giorni).
NO. La circolazione, in base recente circolare del Ministero dell’Interno, è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937.
NO. La radiazione per esportazione di un veicolo gravato da Fermo amministrativo fiscale è bloccata dal sistema.
Se il veicolo è già stato reimmatricolato all’estero, non è comunque possibile radiare il veicolo, che continuerà a maturare la necessità di pagare la tassa di proprietà (bollo).
NO. La demolizione di un veicolo gravato da Fermo amministrativo fiscale è bloccata dal sistema, e sul veicolo continuerà a maturare la necessità di pagare la tassa di proprietà (bollo).
Esiste solo una possibilità: (circolare ACI prot.11454 del 16 Settembre 2009) i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.
SI. La vendita (e il relativo passaggio di proprietà) in Italia di un veicolo gravato da Fermo amministrativo fiscale è consentita. Il debito rimane in carico al vecchio proprietario, ma il veicolo rimane gravato del fermo amministrativo e, di conseguenza, il nuovo proprietario non può né circolare, né radiare il veicolo (può solo rivenderlo in Italia).
Il Fermo amministrativo fiscale verrà trascritto sul nuovo libretto (ora denominato Documento Unico) emesso a seguito del passaggio di proprietà a nome del nuovo proprietario.
Il Fermo amministrativo fiscale ora viene scritto anche sul libretto (DU)
Il Fermo amministrativo fiscale viene iscritto automaticamente nel Pubblico Registro Automobilistico, d’ufficio, su istanza del Concessionario della riscossione.
L’annotazione del Fermo amministrativo fiscale veniva registrato solo al PRA ed era visibile solo a fronte di una Visura oppure solo in caso di ristampa del Certificato di Proprietà.
Con la scomparsa in Italia del Certificato di Proprietà in ogni sua forma (anche digitale) e la sua sostituzione con il Documento Unico (che ha sostituito il vecchio Libretto), il Fermo amministrativo fiscale compare ora anche sul Documento Unico che viene ristampato ogni volta che viene effettuata una qualsiasi operazione sul veicolo.

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Conseguenze del Fermo amministrativo
A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo amministrativo.
Il veicolo, infatti:
- non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
- non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
- se il veicolo viene venduto, il debito rimane in carico al vecchio proprietario, ma il veicolo rimane gravato del fermo amministrativo e, di conseguenza, il nuovo proprietario non può né circolare, né radiare il veicolo.
Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Sanzioni amministrative e accessorie
Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario.
VECCHIA Interpretazione 2019
Con circolare Prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale era stata esclusa la possibilità di applicare la sanzione ivi prevista al caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall’art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Ciò in quanto, l’applicazione del fermo fiscale non richiede la nomina di un custode.
NUOVA Interpretazione 2022
Con circolare Prot. n. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22.11.2022 il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha ribaltato l’interpretazione richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16787 del 24 maggio 2022), dove, richiamando anche la suindicata circolare, ha affermato che l’art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l’ambito delle condotte punibili dall’art. 214, comma 8, CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale.
Di conseguenza in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell’art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 214, comma 8 (pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937 – nota) senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste (revoca della patente e della confisca del veicolo).
Circolazione con veicolo sottoposto a: | Fermo amministrativo | Fermo fiscale |
---|---|---|
Soggetto autore della violazione | Solo il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo | Chiunque |
Sanzione pecuniaria | SI | SI |
Pagamento in misura ridotta | NO | SI |
Sanzione accessoria: revoca patente | SI solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo | NO |
Sanzione accessoria: confisca del veicolo | Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente | NO |
Adempimenti successivi | Segnalazione all’organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione atti al Prefetto | Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fermo fiscale |
Cancellazione del Fermo amministrativo
La cancellazione del Fermo amministrativo fiscale viene autorizzata dopo aver pagato o regolarizzato il proprio debito con il Concessionario della riscossione che emette un provvedimento di revoca.
- Cancellazione AUTOMATICA:
per i provvedimenti di revoca emessi DOPO il 1° gennaio 2020, per effetto del disposto del D.Lgs. 98/2017, la revoca del fermo al PRA viene effettuata d’ufficio direttamente dai Concessionari della riscossione.
La cancellazione è gratuita.
- Cancellazione MANUALE:
per i provvedimenti di revoca emessi PRIMA del 1° gennaio 2020, la cancellazione del Fermo amministrativo deve essere richiesta al PRA (anche per il tramite della nostra Agenzia), su istanza della parte interessata.
La cancellazione è a pagamento.
Casi particolari
Errore del Concessionario
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Vendita anteriore all’iscrizione del Fermo amministrativo
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
Sospensione del Fermo amministrativo
In caso di rateizzazione del proprio debito, al pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere al Concessionario della riscossione, la SOSPENSIONE del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo gravato dal Fermo amministrativo fiscale.
Il Concessionario della riscossione rilascerà, infatti, un provvedimento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo.
N.B. La sospensione non cancella il fermo amministrativo: la sospensione autorizza alla circolazione, ma il veicolo non può essere comunque radiato.
Solo dopo il pagamento dell’ultima rata il Concessionario della riscossione rilascerà il provvedimento di revoca necessario alla cancellazione vera e propria
- Sospensione AUTOMATICA:
per i provvedimenti di sospensione emessi DOPO il 1° gennaio 2020, per effetto del disposto del D.Lgs. 98/2017, la sospensione del fermo al PRA viene effettuata d’ufficio direttamente dai Concessionari della riscossione.
La sospensione è gratuita.
- Sospensione MANUALE:
per i provvedimenti di sospensione emessi PRIMA del 1° gennaio 2020, la sospensione del Fermo amministrativo deve essere richiesta al PRA (anche per il tramite della nostra Agenzia), su istanza della parte interessata.
La sospensione è a pagamento.