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Cambiano i mini-passaggi: Documento Unico non valido per la circolazione

Agenzia GAMMA Normative 9' di lettura

Per i cosiddetti Mini-passaggi, dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore delle nuove procedure DL98 per il rilascio del Documento UnicoDU), non viene più emesso il Tagliando di aggiornamento da applicare sulla vecchia Carta di Circolazione, perché quest’ultima viene ritirata e sostituita con un nuovo Documento Unico NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE.

Documento Unico non valido per la circolazione - particolare in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina
Documento Unico non valido per la circolazione – particolare in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina

Anche i casi di esclusione dalle nuove procedure, inizialmente temporaneamente previsti (che ancora consentivano la stampa del Tagliando, ad esempio: pratiche cumulative, consecutive, ecc.), sono stati via via inclusi nel nuovo sistema e dal 19 gennaio 2021, tutti i casi di mini-passaggi producono un nuovo Documento Unico NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE.

Il DU, ancorché non valido per la circolazione, deve essere stampato esclusivamente su modulistica a stretta rendicontazione (non più su foglio bianco)

Inoltre la stampa di questo DU non valido per la circolazione, al fine di risparmio e razionalizzazione delle risorse, deve essere effettuata su foglio bianco formato A4. (la stampa su foglio bianco è stata abolita il 3/11/2020 – si veda aggiornamento seguente)

La Circolare numero 31112 del 3.11.2020 ha stabilito che, contrariamente a quanto precedentemente previsto, anche il DU non valido per la circolazione rilasciato in sede di minivoltura deve essere stampato su modulistica a stretta rendicontazione (quindi non più su comune foglio bianco A4, ma sul modulo di colore verde previsto per il nuovo DU e la precedente Carta di circolazione) al fine di superare una serie di problematiche applicative segnalate dagli operatori commerciali.

Pertanto, è da ritenersi abrogata ogni altra contraria istruzione operativa sin qui diramata al riguardo. 

Dal monitoraggio condotto, infatti, è emerso che, nel caso predetto, la stampa del DU su comune foglio A4, consentita per finalità di semplificazione e di risparmio delle risorse, costituisce un elemento di criticità nelle relazioni tra gli Operatori commerciali ed il circuito bancario ed ha altresì dato luogo a prassi operative di dubbia legittimità .

Cosa sono i Minipassaggi?

I mini-passaggi, anche chiamati minivolture o passaggi Legge Dini, sono passaggi a tariffe agevolate che lo Stato consente quando un veicolo viene venduto ad un Commerciante di veicoli In questo caso il passaggio non paga l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e paga metà emolumenti al PRA, ai sensi dell’Art. 56, comma 6, Decreto Legislativo 446/1997 (Decreto Dini).

Siccome il mini-passaggio consente un passaggio a tariffe agevolate e la messa in esenzione bollo di un veicolo che per un commerciante è una MERCE e non un BENE STRUMENTALE, tale veicolo (essendo una merce e non un bene strumentale) non può essere utilizzato:

  • se non con Targa Prova e
  • solo per finalità legate alla tentata vendita.

La legge e l’equivoco (ora risolto): solo con Targa Prova

In realtà la legge è sempre stata così, ma era stata spesso equivocata sia dagli operatori, sia dalle assicurazioni.

Infatti spesso i veicoli in carico come merce (con mini-passaggio) venivano assicurati ed utilizzati SENZA targa prova, anche per motivi non finalizzati alla tentata vendita.

Questo perché l’informazione che il veicolo era acquisito come merce (con mini-passaggio), non era riportata sulla Carta di circolazione, ma solo sul Certificato di proprietà che (come sappiamo) non è un documento da tenere in auto: quindi la Carta di circolazione di un bene merce o di un bene strumentale risultavano identiche.

Ora invece l’informazione scritta sul DU in basso a destra “Documento unico non valido per la circolazione – Art. 56, comma 6, D. Lgs. n. 446/1997” toglie ogni dubbio, si circola:

  • solo con Targa Prova e
  • solo per finalità legate alla tentata vendita.

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Cos’è il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU)?

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (che da i nome alle procedure DL98), adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati,

  • costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,
  • nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo. 

Tutti gli adempimenti amministrativi, necessari per il rilascio del DU, debbono essere gestiti esclusivamente in via telematica, con conseguente totale dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo.

Com’è fatto il Documento Unico?

Il documento unico è stampato su supporto cartaceo mediante l’utilizzo della modulistica già in uso per la stampa delle carte di circolazione.

Quindi, rispetto ad una “normale” Carta di circolazione, il DU differisce unicamente in quanto, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina, sono indicati: 

  • il numero di repertorio progressivo PRA 
  • la data e il tipo di atto per la proprietà; 
  • la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo; 
  • il numero dei fogli che compongono il DU. 
Esempio di Documento Unico
Esempio di Documento Unico

Eventuali informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresa la sussistenza di fermi amministrativi e di provvedimenti amministrativi o giudiziari di sequestro o di confisca, sono annotati in chiaro in uno o più fogli aggiuntivi, anch’essi stampati utilizzando la medesima modulistica a stretta rendicontazione, che  corrispondono alla “Parte II” della carta di circolazione così come definita dalla richiamata direttiva 1999/37/CE. 

Nel foglio aggiuntivo sono altresì indicati i nominativi degli eventuali comproprietari o di altri soggetti di interesse ai fini della corretta individuazione dello stato giuridico-patrimoniale del veicolo. 

  • DU - foglio 1
  • DU - foglio 2

Come fare per i veicoli muniti di DU (non valido per la circolazione) stampato su comune foglio A4 nel periodo dal 4/05/2020 al 3/11/2020

Come già sopra sottolineato il 3 novembre 2020 si è stabilito che, contrariamente a quanto precedente previsto il 4 maggio 2020, anche il DU non valido per la circolazione, rilasciato in sede di minivoltura, deve essere stampato su modulistica a stretta rendicontazione (e non più su foglio bianco A4). Pertanto, è da ritenersi abrogata ogni altra contraria istruzione operativa sin qui diramata al riguardo.

Ma come fare con i DU stampati su foglio bianco A4 nel periodo compreso fra il 4/05/2020 ed il 3/11/2020 ancora in circolazione?

Il File avvisi DGMOT prot. n. 12781 dell’8.05.2020 ha chiarito che il DU emesso in sede di minivoltura e stampato su foglio bianco A4 nel periodo compreso fra il 4/05/2020 ed il 3/11/2020, ancorché non valido per la circolazione, possiede lo stesso valore giuridico del DU rilasciato a seguito di qualsivoglia altra operazione rientrante nell’ambito di applicazione del d.l.vo n. 98/2017, tanté che anche nel caso di stampa del documento su foglio bianco A4 viene comunque assolta l’imposta di bollo.

Ciò posto, si forniscono risposte alle domande più frequenti:

Trasferimento di proprietà effettuato successivamente a una minivoltura con DU stampato su foglio bianco A4

E’ stato chiesto se il DU non valido per la circolazione debba essere allegato al fascicolo digitale previo taglio dell’angolo superiore destro.
La risposta è affermativa. Si applica anche in tal caso la regola generale stabilita per l’acquisizione digitale sia del DU sia delle carte di circolazione.

Veicolo con DU non valido per la circolazione e stampato su foglio A4 e con revisione scaduta

Al riguardo si evidenzia che le nuove procedure non inibiscono la possibilità di sottoporre a revisione veicoli muniti di DU non valido per la circolazione e stampato su comune foglio A4.
Pertanto è da ritenersi consentito che il tagliando attestante l’esito della revisione venga apposto sul DU stampato su comune foglio A4.

Smarrimento, furto, distruzione o deterioramento del DU non valido per la circolazione e stampato su foglio A4

Si applicano le medesime disposizioni previste per il DU valido per la circolazione e stampato su modulistica a stretta rendicontazione, ivi compreso l’obbligo di sporgere denuncia agli Organi di polizia in caso di smarrimento, di furto e di distruzione.
Ciò in quanto, come già evidenziato, il DU rilasciato in sede di minivoltura ha lo stesso valore giuridico del DU rilasciato nell’ambito delle altre operazioni rientranti nel campo di applicazione del d.l.vo n. 98/2017.
Non è quindi da ritenersi consentita la ristampa del DU non valido per la circolazione senza l’utilizzo delle procedure telematiche relative ai codici pratica appositamente previsti e, conseguentemente, il pagamento delle prescritte tariffe

Ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione e stampato su foglio A4

In considerazione di quanto già chiarito nella prima domanda, gli Studi di consulenza (STA) che debbono gestire un trasferimento di proprietà di un veicolo munito di DU non valido per la circolazione e stampato su foglio comune A4 sono legittimati al rilascio della ricevuta sostitutiva di cui all’art. 92 c.d.s. e all’art. 7, legge n. 264/1991.


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