Nell’ordinamento nazionale la circolazione di un veicolo in regime di “prova” è regolata dal d.P.R. 474/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. In G.U. 30 gennaio 2002) e dall’articolo 98 del codice della strada.
In buona sostanza è consentita la circolazione di prova per i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con:
prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di
vendita o di
allestimento.
Sono autorizzati i seguenti soggetti:- le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente dellaRepubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
- gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione anche per proprio conto