
Documento Unico obbligatorio per tutte le pratiche auto dal 1° ottobre
Il Decreto Dirigenziale MIMS n. 196 del 27/09/2021, prevede per il 1° ottobre 2021 l’entrata a pieno regime per la totalità delle nuove procedure (denominate DL98) necessarie al rilascio del Documento Unico di circolazione e di proprietà (denominato per brevità DU) per TUTTE le pratiche che hanno ad oggetto veicoli assoggettati, a norma della legislazione vigente, al regime di iscrizione al PRA.
Per le operazioni di Motorizzazione e di PRA, richieste a decorrere dal 1° ottobre 2021, le procedure telematiche rilasciate dal CED in cooperazione applicativa con ACI danno luogo, in via obbligatoria, all’emissione del DU.
Nelle medesime ipotesi, a decorrere dalla predetta data non sono più emessi la carta di circolazione o il relativo tagliando di aggiornamento e il CDPD.
Indice
La riforma (il cui iter legislativo è iniziato nel 2015) ha iniziato a produrre i primi effetti il 1° gennaio 2020 ed ha iniziato a produrre i primi DU il 6 maggio 2020 (solo per una piccola parte di Pratiche auto). La data prevista per l’entrata a pieno regime per la totalità delle nuove procedure (doveva essere il 30 ottobre 2020), ma è stata poi rimandata più volte per ritardi tecnici, fino ad arrivare appunto al 1° ottobre, data in cui TUTTE le pratiche dovrebbero produrre un DU.
La fase transitoria
Il Decreto Dirigenziale MIMS n. 196 del 27/09/2021, rimanda comunque a ulteriori apposite circolari congiunte della DGMOT e dell’Unità Progettuale per l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti dell’ACI. Attendiamo queste circolari per dirimere alcuni dubbi e considerazioni che comunque rimangono nella entrata a pieno regime di una riforma così complessa.
La carta ci circolazione propedeutica “non valida per la circolazione”
Per tutte le operazioni (ricadenti nelle procedure DL98), non ancora gestite con le nuove procedure telematiche alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, a decorrere dal 1° ottobre 2021, all’emissione, nei casi previsti, di una carta di circolazione propedeutica, recante la dicitura “non valida per la circolazione”, ed alla stampa del DU mediante l’utilizzo, in via obbligatoria, degli appositi applicativi predisposti dal CED in cooperazione applicativa con ACI. La stampa del DU viene consentita a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla emissione della carta di circolazione propedeutica.
Questo si applica sia nel caso di veicoli già dotati di DU sia nel caso di veicoli non ancora dotati di DU; non si dà luogo all’emissione del CDPD o di altra certificazione attestante la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. La carta di circolazione propedeutica è ad uso interno degli STA pubblici e privati ed è stampata su foglio bianco formato A4.
Cos’è il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU)?
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (che da i nome alle procedure DL98), adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati,
- costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,
- nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.
Tutti gli adempimenti amministrativi, necessari per il rilascio del DU, debbono essere gestiti esclusivamente in via telematica, con conseguente totale dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo.
Com’è fatto il Documento Unico?
Il documento unico è stampato su supporto cartaceo mediante l’utilizzo della modulistica già in uso per la stampa delle carte di circolazione.
L’unica eccezione, motivata da finalità di risparmio e razionalizzazione delle risorse, è costituita dalle ipotesi in cui è prevista l’emissione di un DU non valido per la circolazione (es. nel caso delle cd. minivolture), che deve essere stampato su foglio bianco formato A4. [AGGIORNATO: la stampa su foglio bianco è stata abolita il 3/11/2020 – si veda aggiornamento]
Quindi, rispetto ad una “normale” Carta di circolazione, il DU differisce unicamente in quanto, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina, sono indicati:
- il numero di repertorio progressivo PRA
- la data e il tipo di atto per la proprietà;
- la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo;
- il numero dei fogli che compongono il DU.

Eventuali informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresa la sussistenza di fermi amministrativi e di provvedimenti amministrativi o giudiziari di sequestro o di confisca, sono annotati in chiaro in uno o più fogli aggiuntivi, anch’essi stampati utilizzando la medesima modulistica a stretta rendicontazione, che corrispondono alla “Parte II” della carta di circolazione così come definita dalla richiamata direttiva 1999/37/CE.
Nel foglio aggiuntivo sono altresì indicati i nominativi degli eventuali comproprietari o di altri soggetti di interesse ai fini della corretta individuazione dello stato giuridico-patrimoniale del veicolo.
Cambiano i moduli da fare firmare ai clienti?
Il modello unico di domanda volta al rilascio del DU si chiama Istanza Unificata:
L’istanza unificata è parte integrante del nuovo sistema e, pertanto, è stata realizzata per essere firmata digitalmente. Ciò non impedisce, tuttavia, la possibilità che venga stampata su supporto cartaceo e firmata dal cliente in forma tradizionale.
Dove si faranno gli atti dopo l’emissione del DU?
Normalmente l’atto di vendita di un veicolo veniva compilato, firmato e autenticato sul RETRO del Certificato di proprietà.
Ma se, come sopra descritto, un veicolo per il quale sia stato rilasciato il DU non avrà più il Certificato di proprietà, dove verrà compilato l’atto?
Si dovrà procedere alternativamente con una delle due modalità seguenti:
- Redazione di ATTI NATIVI DIGITALI:
l’atto viene prodotto digitalmente e, attraverso l’utilizzo di appositi tablet presso la nostra Agenzia, sottoscritto dal venditore con firma elettronica avanzata (FEA), autenticata con firma digitale remota (FDR) dai nostri soggetti autorizzati.
- Redazione di ATTI SU FOGLIO BIANCO con successiva verifica di conformità:
l’atto può essere prodotto anche su foglio bianco, nella forma della scrittura privata autenticata, ma in questo caso è necessario che l’atto sia sottoposto a preventiva verifica di conformità da parte del PRA (che ha tempo fino a 30 giorni per dare l’OK). Solo dopo tale verifica l’atto potrà essere trascritto ed il passaggio concluso.