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I mini-passaggi sostituiscono l’invio degli elenchi di esenzione bollo quadrimestrali (in Emilia-Romagna)

Agenzia GAMMA Normative 4' di lettura

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene meno, per i rivenditori di veicoli, l’obbligo di comunicazione degli elenchi di esenzione bollo quadrimestrali dei beni acquisiti per la rivendita, rimanendo la “minivoltura” l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica.

La Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 11, all’art. 18 (Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto), ha infatti stabilito che la minivoltura assolva anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato, nel rispetto dei termini previsti dal comma 44, dell’art. 5, del D.L. 953/1982.

Dal 1° quadrimestre 2021 non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione

  • con la trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo con minivoltura risultano anche adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 953/1982 e non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione bollo quadrimestrali;
  • è comunque dovuto il diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita;
  • al concessionario viene comunicato via PEC l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, che dovrà essere versato con le modalità indicate sul modello pagoPA, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione, sul conto corrente postale n 732404 intestato a Regione Emilia-Romagna – tasse automobilistiche PagoPA;
  • il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario, con effetto dalla data della trascrizione della minivoltura;
  • la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei concessionari, automaticamente aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

Un esempio

  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 1° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 30 aprile e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 2° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 agosto e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 3° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 dicembre la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno seguente.

Cosa sono le minivolture?

Le minivolture, anche chiamate mini-passaggi o passaggi Legge Dini, sono passaggi a tariffe agevolate che lo Stato consente quando un veicolo viene venduto ad un Commerciante di veicoli In questo caso il passaggio non paga l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e paga metà emolumenti al PRA, ai sensi dell’Art. 56, comma 6, Decreto Legislativo 446/1997 (Decreto Dini).

Siccome il mini-passaggio consente un passaggio a tariffe agevolate e la messa in esenzione bollo di un veicolo che per un commerciante è una MERCE e non un BENE STRUMENTALE, tale veicolo (essendo una merce e non un bene strumentale) non può essere utilizzato:

  • se non con Targa Prova e
  • solo per finalità legate alla tentata vendita.

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Casi particolari

Primo bollo

L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica sorge all’atto della prima iscrizione (o della iscrizione in caso di usato) dei veicoli. Di conseguenza il primo bollo auto deve essere sempre corrisposto (esempio i veicoli immatricolati di proprietà dei Rivenditori a Km zero).

L’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica scaturisce anche dalle minivolture relative alle prime iscrizioni come veicolo usato (formalità PRA codice 17 – esempio importazioni a nome del commerciante) ma solo con effetto dal periodo tributario successivo

Da bene strumentale a bene per rivendita

L’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un concessionario auto senza minivoltura (ossia come bene strumentale, con Documento Unico valido per la circolazione) non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. (si vedano le differenze con il Documento Unico non valido per la circolazione in questo approfondimento)

Per poter porre in esenzione i veicoli già intestati al concessionario come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita, deve essere presentata al PRA una minivoltura dal concessionario a se stesso, con cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”. 

Da noleggio a bene per rivendita

Per poter porre in interruzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso


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