
Targa Prova: una nuova sentenza dichiara non legittimo l’utilizzo sui veicoli già immatricolati
Farà sicuramente rumore la nuova sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 17665 del 25/8/2020 che ha dichiarato NON legittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati.
La copertura assicurativa della polizza RCauto dovrà essere perciò quella del veicolo a motore già immatricolato mentre quella della targa prova non coprirà alcun danno.
Non è la prima sentenza che decide in tal senso ma, come gli addetti ai lavori ricorderanno, proprio il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 aveva dato un parere in cui dichiarava come la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati (carrozzieri e concessionari di veicoli in particolare) non corrispondesse alle finalità del dettato normativo dell’art. 98 del Codice della Strada (come modificato e integrato dal DPR 474/2001). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 4699/M363 del. 4.4.2004 si era invece dimostrato possibilista sull’utilizzabilità’ della targa prova anche sui veicoli immatricolati. I due Ministeri dopo un lavoro di analisi ad un tavolo congiunto avevano chiesto un parere al Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopra descritta e il Ministero dell’Interno aveva disposto la sospensione di ogni attività sanzionatoria che avrebbe comportato un danno a varie categorie economiche.
Secondo la sentenza della Cassazione appena pubblicata “la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente
- “sana”, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione,
- ma non “sana”, né la mancanza di revisione (decisione della Cassazione Civile Sezione II nr. 16310/2016) né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione Civile Sez. 2, n. 10868 del 07/05/2018).
In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione.
La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. La Cassazione conclude specificando che “se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Tanto che dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
Ora il Ministero dell’Interno dovrà emanare ulteriori disposizioni, magari sollecitando sommessamente il Consiglio di Stato a fornire il parere richiesto nel 2018, per mettere fine ad una delicata questione che potrebbe creare difficoltà a migliaia di attività economiche che trattano veicoli.
Vi terremo aggiornati…