Documento Unico di circolazione e di proprietà

Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU): si parte il 4 maggio

Agenzia GAMMA Normative 6' di lettura

Il 4 maggio 2020 potremo stampare e vedere per la prima volta il Documento Unico di circolazione e di proprietà (denominato per brevità DU), dopo un iter legislativo iniziato il 7 agosto 2015.

Leggi anche

Le fasi della riforma

In realtà il processo di avvio del DU non è affatto concluso, anzi possiamo affermare che è solo all’inizio: la riforma è in vigore dal 1° gennaio 2020 (prima fase), ma di fatto solo dal 4 maggio (fase due) potremo vedere stampato il DU e solo per una piccola parte di Pratiche auto.

Assisteremo poi ad una serie di fasi successive, da completarsi comunque entro il 31 ottobre 2020 (salvo ulteriori deroghe), che prevederanno gradualmente il rilascio del DU anche per tutte le altre Pratiche auto.

Prima fase

Questa prima fase (in vigore dal 1° gennaio 2020) è stata caratterizzata dal 17 febbraio 2020:

  • dall’utilizzo delle nuove procedure (denominate DL98),
  • ma ancora con il rilascio della vecchia documentazione (Carta di circolazione + Certificato di proprietà digitale)

Seconda fase

Questa seconda fase prevede dal 4 maggio 2020 (in realtà sarà il 6 maggio, perché i primi 2 giorni saranno dedicati solo a prove operative coinvolgendo alcuni uffici pilota):

  • l’utilizzo delle nuove procedure (denominate DL98)
  • il rilascio del Documento Unico (DU) in sostituzione della vecchia Carta di circolazione + Certificato di proprietà digitale

Per quali pratiche è previsto il rilascio del DU dal 4 maggio?

Utilizzo OBBLIGATORIO delle nuove procedure per le pratiche di:

  • Minipassaggi:
    verrà emesso solo il nuovo DU NON VALIDO per la circolazione (in sostituzione di vecchia Carta di circolazione + Certificato di proprietà digitale) – se veda approfondimento sui mini-passaggi con DU non valido per la circolazione
  • Radiazioni per DEMOLIZIONE:
    verrà emessa solo una nuova Ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione (in sostituzione del vecchio Certificato di radiazione digitale)
  • Radiazioni per ESPORTAZIONE (sia verso Paesi UE sia verso Stati Extra-UE):
    verrà emesso un Tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU + una nuova Ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per esportazione (in sostituzione del vecchio Certificato di radiazione digitale)

Utilizzo FACOLTATIVO delle nuove procedure per le pratiche di:

  • Immatricolazioni
  • Nazionalizzazioni
  • Reimmatricolazioni
  • Passaggi

Se lavorate con le nuove procedure, queste pratiche dal 4 maggio consentiranno esclusivamente l’emissione del DU e pertanto, anche in tal caso, non sarà più rilasciato il vecchio Certificato di proprietà digitale.

L’utilizzo FACOLTATIVO delle nuove procedure per queste pratiche diverrà OBBLIGATORIO a partire dal 1° giugno 2020

Esclusioni (temporanee)

Sono escluse (temporaneamente, per motivazioni tecniche) dall’utilizzo delle nuove procedure (e di conseguenza dal rilascio del DU):

  • Pratiche cumulative
  • Pratiche consecutive
  • Veicoli diversi da Auto e Moto
  • Casi di Leasing, usufrutto o patto di riservato dominio
  • Noleggi o Licenze

Cos’è il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU)?

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (che da i nome alle procedure DL98), adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati,

  • costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,
  • nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo. 

Tutti gli adempimenti amministrativi, necessari per il rilascio del DU, debbono essere gestiti esclusivamente in via telematica, con conseguente totale dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo.

Com’è fatto il Documento Unico?

Il documento unico è stampato su supporto cartaceo mediante l’utilizzo della modulistica già in uso per la stampa delle carte di circolazione.

L’unica eccezione, motivata da finalità di risparmio e razionalizzazione delle risorse, è costituita dalle ipotesi in cui è prevista l’emissione di un DU non valido per la circolazione (es. nel caso delle cd. minivolture), che deve essere stampato su foglio bianco formato A4. [AGGIORNATO: la stampa su foglio bianco è stata abolita il 3/11/2020 – si veda aggiornamento]

Quindi, rispetto ad una “normale” Carta di circolazione, il DU differisce unicamente in quanto, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina, sono indicati: 

  • il numero di repertorio progressivo PRA 
  • la data e il tipo di atto per la proprietà; 
  • la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo; 
  • il numero dei fogli che compongono il DU. 
  • DU - foglio 1
  • DU - foglio 2

Eventuali informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresa la sussistenza di fermi amministrativi e di provvedimenti amministrativi o giudiziari di sequestro o di confisca, sono annotati in chiaro in uno o più fogli aggiuntivi, anch’essi stampati utilizzando la medesima modulistica a stretta rendicontazione, che  corrispondono alla “Parte II” della carta di circolazione così come definita dalla richiamata direttiva 1999/37/CE. 

Nel foglio aggiuntivo sono altresì indicati i nominativi degli eventuali comproprietari o di altri soggetti di interesse ai fini della corretta individuazione dello stato giuridico-patrimoniale del veicolo. 

Cambiano i moduli da fare firmare ai clienti?

Il modello unico di domanda volta al rilascio del DU si chiama Istanza Unificata:

L’istanza unificata è parte integrante del nuovo sistema e, pertanto, è stata realizzata per essere firmata digitalmente. Ciò non impedisce, tuttavia, la possibilità che venga stampata su supporto cartaceo e firmata dal cliente in forma tradizionale.

Dove si faranno gli atti dopo l’emissione del DU?

Normalmente l’atto di vendita di un veicolo veniva compilato, firmato e autenticato sul RETRO del Certificato di proprietà.

Ma se, come sopra descritto, un veicolo per il quale sia stato rilasciato il DU non avrà più il Certificato di proprietà, dove verrà compilato l’atto?

Si dovrà procedere alternativamente con una delle due modalità seguenti:

  • Redazione di ATTI NATIVI DIGITALI:
    l’atto viene prodotto digitalmente e, attraverso l’utilizzo di appositi tablet presso la nostra Agenzia, sottoscritto dal venditore con firma elettronica avanzata (FEA), autenticata con firma digitale remota (FDR) dai nostri soggetti autorizzati.
  • Redazione di ATTI SU FOGLIO BIANCO con successiva verifica di conformità:
    l’atto può essere prodotto anche su foglio bianco, nella forma della scrittura privata autenticata, ma in questo caso è necessario che l’atto sia sottoposto a preventiva verifica di conformità da parte del PRA (che ha tempo fino a 30 giorni per dare l’OK). Solo dopo tale verifica l’atto potrà essere trascritto ed il passaggio concluso.

Fasi transitorie

Le carte di circolazione e i certificati di proprietà (vecchio tipo) rilasciati fino al 3 maggio 2020 mantengono la loro validità (così come quelli che continueranno ad essere emessi sino al 31 ottobre 2020, data entro la quale la totalità delle nuove procedure dovrà entrata a pieno regime), fino a quando non intervenga la necessità di espletare una nuova operazione che imponga il rilascio del DU. 

In via transitoria e fino al completamento di tutte le fasi di attuazione della riforma, nel caso in cui l’operazione successiva non sia ancora gestibile con le nuove procedure, la stessa potrà essere espletata mediante l’utilizzo delle procedure previgenti e, attraverso apposita pratica (codice C18805), sarà data la possibilità di stampare, il giorno successivo, il DU con i dati aggiornati. 


Articoli correlati

Targa Prova - Fiat 500
Cambiano i mini-passaggi: Documento Unico non valido per la circolazione
Nel caso dei mini-passaggi, non verrà più emesso il Tagliando di aggiornamento da applicare sulla Carta di Circolazione, perché quest'ultima verrà ritirata e sostituita con un Documento Unico NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE.
Documento Unico di circolazione e di proprietà
Documento Unico di circolazione – le fasi dell’avvio
La migrazione verso questo nuovo sistema del Documento Unico, porta con sé anche un'altra riforma che riguarda l’abbandono della documentazione cartacea (fascicolo cartaceo) a favore di una completa digitalizzazione di tutta la documentazione che deve essere presentata e convalidata (fascicolo digitale). Questa migrazione avverrà (salvo ulteriori deroghe) attraverso 3 fasi
Documento Unico di Circolazione – Conto alla rovescia [in continuo AGGIORNAMENTO]
"Un solo documento" per l'auto, il Documento Unico di Circolazione "una semplificazione per i cittadini", che partirà "dal gennaio del 2019", ha commentato il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia parlando del decreto a cui ha lavorato "insieme al ministro Graziano Delrio".