Targa Prova - Fiat 500

Rinnovo targa prova (deroga) e nuovi criteri di utilizzo

Agenzia GAMMA Normative 4' di lettura

Le targhe prova in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, che in forza delle deroghe COVID avevano mantenuto validità fino al 29 giugno 2022, possono essere rinnovate fino al 31 dicembre 2022. Utilizzo consentito anche su veicoli non immatricolati e senza revisione.

Com’è noto, l’art. 103, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID 19.

Detta disposizione, ha trovato applicazione, tra l’altro, con riguardo alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR n. 474/2001, per le quali non fosse già pendente il procedimento di rinnovo alla data del 31 gennaio 2020.

Essendo lo stato di emergenza terminato il 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, decreto-legge n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022), dette autorizzazioni hanno conservato la propria validità sino al 29 giugno 2022.

Ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in ordine alle tempistiche ancora utili per il rinnovo di dette autorizzazioni, al fine di uniformare le prassi amministrative in uso presso tutti gli UMC.

Il rinnovo della targa prova: la regola generale

Al riguardo, si richiama anzitutto la circolare prot. n. prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, il cui paragrafo 2.6) prevede che:

  • per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
  • per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell’anno successivo;
  • trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa;
  • successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l’autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.

La deroga per la proroga

Pertanto con la circolare numero 33233 del 24/10/2022, le autorizzazioni alla circolazione di prova in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, che in forza delle richiamate disposizioni emergenziali hanno mantenuto validità fino al 29 giugno 2022, possono essere rinnovate fino al 31 dicembre 2022, data oltre la quale gli interessati potranno richiedere esclusivamente il rilascio di una nuova autorizzazione. Nelle more del rinnovo, le autorizzazioni in parola non potranno essere utilizzate.

Si evidenzia, inoltre, che le autorizzazioni possono essere rinnovate solo previa verifica del permanere dei requisiti prescritti per il primo rilascio. Non è richiesta, viceversa, la necessità di comprovare il pagamento della tassa annuale regionale né la sussistenza di una valida copertura assicurativa RCA, trattandosi di adempimenti connessi all’utilizzo dell’autorizzazione stessa e che, pertanto, attengono al regime delle responsabilità ricadenti sull’intestatario dell’autorizzazione.

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Utilizzo della targa prova: anche sui veicoli non immatricolati e senza revisione

Si coglie infine l’occasione per evidenziare che l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è intervenuto in materia stabilendo in particolare che: “L’autorizzazione alla circolazione di prova … può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione……o del certificato di circolazione … anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992”.

Quindi, riassumendo, la targa prova è ora consentita per effettuare prove tecniche, anche a fini di vendita,

  • sia sui prototipi non ancora omologati e sui veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati,
  • sia sui veicoli già immatricolati ed anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Sulla base di tali presupposti, il comma 4 dell’art. 1 del citato decreto-legge n. 121/2021, delega l’aggiornamento delle disposizioni contenute nel vigente DPR n. 474/2000. A detto aggiornamento si è già provveduto mediante la predisposizione di uno schema di DPR attualmente al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Dicasteri concertanti.

Non appena sarà concluso l’iter di adozione del nuovo regolamento, si provvederà all’aggiornamento anche delle istruzioni operative già diramate con la richiamata circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.


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