
Accordo Italia Svizzera per riconoscimento reciproco Targa prova
L’Italia e la Svizzera hanno stabilito di riconoscere reciprocamente la possibilità di utilizzare le rispettive targhe prova. L’accordo con l’Italia entrerà in vigore il 2 agosto 2022.
Indice
In base alle condizioni dell’accordo accordo, la Svizzera e l’Italia riconoscono reciprocamente:
- le autorizzazioni alla circolazione di prova e le relative targhe italiane
- nonché le licenze di circolazione collettive e le rispettive targhe professionali svizzere.
Entrambi i Paesi si atterranno al principio secondo cui i veicoli muniti di autorizzazioni o licenze collettive e targhe corrispondenti saranno ammessi a circolare nel territorio dell’altro Stato a condizione di essere assicurati contro danni subiti da terzi.
Quali altri Paesi hanno il riconoscimento reciproco delle rispettive Targhe prova?
Sul territorio dell’Unione vige il comune riconoscimento delle targhe degli autoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati membri, secondo il regolamento n. 2411/98 (CE) che si basa sull’art. 37 della Convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione stradale.
Tuttavia le cosiddette “targhe di prova” non sono comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2411/98. Pertanto, due Stati membri devono siglare un accordo di reciprocità per consentire il mutuo riconoscimento delle targhe di prova sui rispettivi territori nazionali.
Contrariamente a quanto si possa pensare, la circolazione con targa di prova italiana è riconosciuta reciprocamente solo ed esclusivamente con quegli Stati con i quali intercorrono specifici accordi bilaterali:
- Germania
- Austria
- Repubblica di San Marino
- Svizzera (dal 2 agosto 2022)
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Austria
L’Austria, con legge federale del 30 dicembre 1982, ha previsto, tra l’altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in Austria. In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul territorio italiano.
Analogamente a quanto avviene nel nostro Paese, la targa di prova in Austria può essere rilasciata per i viaggi di prova, di dimostrazione o di collaudo di un veicolo.

A differenza della targa standard d’immatricolazione, la targa di prova austriaca ha una scritta bianca su fondo blu.
Germania
Per quanto attiene all’accordo bilaterale stipulato tra il nostro Paese e la Germania, concernente la circolazione per viaggi di prova, trasferimento e collaudo, entrato in vigore dal 1° gennaio 1994, i due Paesi hanno ammesso a circolare sul proprio territorio i veicoli muniti delle rispettive targhe di prova. A condizione di reciprocità, e in virtù del citato accordo bilaterale tra l’Italia e la Germania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, i veicoli tedeschi in circolazione di prova nel territorio del nostro Paese devono essere muniti di una targa prova, anche conosciuta come “TARGA ROSSA”.

Emessa dall’Ufficio immatricolazioni, in analogia a quanto avviene per le targhe prova italiane, è rilasciata agli operatori del settore legati alla commercializzazione, collaudo e riparazione dei veicoli, siano essi produttori, concessionari, carrozzieri ecc.
La targa è accompagnata da un documento di circolazione a più pagine ove l’intestatario
trascrive i dati del veicolo sul quale intende apporla. In particolare, si tratta di caratteri rossi su fondo bianco, in metallo, bordatura rossa – in alto a sinistra il simbolo della comunità europea e sotto la sigla (D), seguono 1/3 lettere che indicano il distretto dove è stata rilasciata la targa, segue un sigillo, cinque numeri, (le prime due cifre sempre 06).
Lo stesso modello viene rilasciato ai veicoli storici, in questo caso le prime due cifre saranno 07.
N.B. dal 1° maggio 1998 questo tipo di targa (TARGA ROSSA) NON viene più rilasciata a privati, i quali, per lo stesso utilizzo, e in sostituzione della stessa, possono richiedere una Targa TEMPORANEA di breve termine denominata Kurzzeitkennzeichen (valida 5 giorni, con banda gialla).

Va chiarito che con circolare del Ministero dell’interno, Servizio Polizia Stradale, n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004, invertendo completamente il precedente orientamento riferito alla circolare n. 300/A/44559/123/2/27/3 del 31 ottobre 2003, acquisiti i necessari chiarimenti con le autorità germaniche ed accolto il parere tecnico espresso dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha reso noto che i veicoli provenienti dalla Germania con targhe TEMPORANEE di breve termine denominate Kurzzeitkennzeichen (valida 5 giorni, con banda gialla) devono ritenersi ammessi alla circolazione sul territorio nazionale proprio perché, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dette targhe hanno sostituito le TARGHE ROSSE di prova per uso singolo, destinate ai privati.
Lo stesso NON vale per le targhe denominate Ausfuhrkennzeichen in quanto si tratta di targhe di esportazione che nulla hanno a che vedere con il regime di circolazioni di prova.


Repubblica di San Marino
L’Italia e la Repubblica di San Marino hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° maggio 1995, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1995, per l’ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall’altro Paese.
La targa è trasferibile da veicolo a veicolo ed ha le seguenti caratteristiche: fondo bianco con caratteri neri, a sinistra lo stemma dello stesso tipo delle targhe ordinarie.
