Targhe Zoll

Targhe Temporanee e violazione art. 93 comma 1 bis codice della strada

Agenzia GAMMA Normative 6' di lettura

Capita spesso di entrare in contrasto con gli organi di polizia che vorrebbero sanzionare (in base all’art. 93 comma 1 bis del codice della strada) i conducenti, residenti in Italia da più di 60 giorni, che circolano sul territorio italiano su veicoli che montano targhe temporanee.

Ma è ammesso fare una contravvenzione ex art. 93 comma 1 bis (con relativa sanzione, di cui al comma 7 bis del CDS),  a colui che conduce un veicolo con targhe temporanee valide?

Secondo noi NO,
non si può fare una contravvenzione,
perché le targhe temporanee non sono targhe di immatricolazione definitiva presso uno Stato, ma targhe provvisorie, di durata prestabilita, rilasciate proprio per l’importazione di un veicolo. 

Ed infatti la Prefettura di Firenze il 5.3.2019 si è espressa accogliendo un ricorso in tale senso.

Prefettura di Firenze!

Accoglimento del ricorso e archiviazione del verbale.

In questo articolo vorremmo fare luce sulla differenza fra:

  • Targhe di Stato (di immatricolazione definitiva)
  • Targhe temporanee, anche dette targhe “doganali“, “provvisorie” o “di transito” (di immatricolazione provvisoria)

e cercare di spiegare perché la sanzione dell’art. 93/1 bis non può essere applicata a chi circola con targhe temporanee, ma solo a chi circola con targhe di Stato.

Per fare questo e per semplificare il discorso, proviamo a riferirci al caso più diffuso sul nostro territorio, ossia ai veicoli che vengono importati dalla Germania tramite l’utilizzo di Targhe ZOLL (targhe temporanee tedesche), tenendo conto che il discorso può tranquillamente essere esteso (per analogia) alle targhe temporanee emesse da tutti gli altri Stati dell’UE.

Targhe ZOLL
(targhe temporanee tedesche)

Le targhe ZOLL (trad. Dogana) sono targhe di durata prefissata (la cui scadenza è scritta in una banda colorata a destra):

  • da 5 giorni, (per le targhe a banda gialla)
  • da 9 giorni fino a 12 mesi (per le targhe a banda rossa),

Le targhe Zoll possono essere assegnate a chiunque lo richieda (sia esso cittadino tedesco o appartenente ad altri paesi dell’Unione Europea), per motivi di prova, di collaudo, ma soprattutto (ed è questo il nostro caso) di trasferimento del veicolo. Alla targa va sempre abbinato un documento di circolazione temporaneo, contenente i dati personali e i dati tecnici/identificativi del veicolo.

La normativa

  • ACCORDO DI RECIPROCITÀ TRA GERMANIA E ITALIA del 22.10.1993
    La circolazione dei veicoli con targa doganale provvisoria è regolata dall’accordo di reciprocità vigente tra Germania e Italia sottoscritto il 22.10.1993, in vigore dal 01 gennaio 1994. All’art. 2 si legge: “Il Governo della Repubblica Italiana, su base di reciprocità, ammetterà a sua volta alla circolazione sul proprio territorio- per viaggi di prova, collaudo e trasferimento– i veicoli [ex] immatricolati nella Repubblica Federale di Germania, con i numeri di targa rossi in stato di validità.
  • CIRCOLARE MINISTERO dei TRASPORTI n. 692/M363 DEL 10.3.2004
    La circolare chiarisce che “ deve ritenersi ammessa la circolazione sul territorio italiano, in applicazione dell’accordo [di reciprocità] medesimo, dei veicoli provenienti dalla Germania muniti delle tradizionali “targhe rosse” ovvero delle ”targhe di breve termine”.
  • GIURISPRUDENZA
    La targhe di breve termine sono quindi le targhe finalizzate all’arrivo del mezzo in Italia. La vettura, munita di detta targa, può circolare per viaggi di prova, collaudo e trasferimento per tutta la durata della validità della targa, che come detto, è coincidente con il permesso di circolare e non supera mai per durata l’anno solare. Quanto detto trova pacifica applicazione in ambito giurisprudenziale come confermato anche da recente Cassazione civile sentenza n. 24008 del 12.10 2017
  • CONFERMA nella circolare esplicativa del min. interni n.113/2018
    Quanto detto trova conferma nelle Circolare indicata che alla pagina 15 prevede espressamente al paragrafo 2, punto 2.3: ” in caso di concorso …le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a quelle del codice della strada…”

Un parere esperto

Anche un articolo (di Gianluca Fazzolari1 e Raffaele Chianca2) pubblicato a Marzo 2019 sulla rivista “Il Centauro” (la rivista ufficiale dell’ASAPS sulla Sicurezza Stradale) si esprime al riguardo considerando:

Una teoria veramente incomprensibile, che potremmo definire un delirio di onnipotenza di un immotivato giustizialismo, quella in base alla quale qualcuno sanziona in modo improprio la circolazione sul territorio nazionale di veicoli oggetto di immatricolazione temporanea.

Il Centauro
La Rivista della Sicurezza Stradale

Veicoli con immatricolazione temporanea estera... E' applicabile l'art. 93/1bis?

  1. Gianluca Fazzolari: Consulente ed esperto internazionale già Ispettore Superiore della Polizia di Stato
  2. Raffaele Chianca: Ispettore Superiore della Polizia di Stato Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione da cui uno di essi dipende.

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Conclusioni

Da quanto precede è facilmente desumibile che l’immatricolazione temporanea non solo è valida sul nostro territorio a tutti gli effetti, ma appare evidente che un veicolo in tale regime non può rientrare nelle previsioni di cui all’art. 93 comma 1-bis per due ragioni:

  1. la previsione di cui all’art. 93 è riferita unicamente ai veicoli dotati di Targhe di Stato (di immatricolazione definitiva).
    Nel caso di una targhe temporanee il mezzo non è più immatricolato all’estero, in quanto radiato; diversamente non potrebbe avere né targa provvisoria, né libretto di circolazione provvisorio;
  2. la previsione di cui all’art. 93 del non fa venire meno l’accordo bilaterale esistente tra Germania e Italia (sopra riportato).

Pertanto deve ritenersi illegittimo elevare una contravvenzione, con conseguente ritiro del libretto di circolazione, quando il veicolo è munito di targa Zoll in corso di validità.

In buona sostanza, e per concludere, la norma, così per come concepita e novellata, si pone l’obiettivo di contrastare il dilagante fenomeno della circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati oltre confine, ma non può riguardare per logica veicoli che stanno circolando solo temporaneamente (con un limite di tempo prefissato) ed al solo scopo di raggiungere l’ufficio Motorizzazione Civile, o lo Studio di consulenza abilitato, dove verranno avviate le procedure di nazionalizzazione.


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