
4° AGGIORNAMENTO proroghe Patenti sul territorio italiano ed europeo
Con la proroga del termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, interviene il quarto aggiornamento proroghe patenti sul territorio italiano: 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 31 marzo 2022.
Alla luce delle nuove disposizioni di proroga intervenute in sede nazionale (4° aggiornamento) e in sede comunitaria (2° aggiornamento), si ritiene opportuno, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme (nazionali e comunitarie) attualmente in vigore, riepilogare i termini di aggiornamento proroghe Patenti.
Aggiornamento proroghe Patenti per la circolazione in Italia
Il coordinamento delle disposizioni vigenti (nazionali e comunitarie) consente di riassumere nella seguente tabella l’aggiornamento proroghe Patenti per la circolazione in Italia.
Aggiornamento proroghe Patenti per la circolazione in Europa
Il coordinamento delle disposizioni vigenti (nazionali e comunitarie) consente di riassumere nella seguente tabella l'aggiornamento proroghe Patenti per la circolazione in Europa.
Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
E la Patente come documento di identità?
Si rammenta che le predette proroghe NON si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.
Patenti di guida e termini ex artt. 121 e 122 cds
Le tabelle riepilogative della validità delle patenti di guida (di cui sopra), derivano dal coordinamento delle seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 3 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 che accorda alle patenti di cui al punto precedente, un’ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/267 che proroga la validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 ottobre 2021;
- la norma di cui all’art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.