
Niente più Collaudo art. 78 per Gancio traino, sostituzione bombola GPL e altri adattamenti
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AGGIORNAMENTO 19/05/2022: aggiunti i sistemi ruota
Con il il Decreto dirigenziale del 19/5/2022 del Direttore Generale Motorizzazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/06/2022) viene modificata la tabella del decreto 8 gennaio 2021 sulle operazioni non più soggette a Collaudo, ma solamente ad aggiornamento amministrativo sulla carta di circolazione.
In base al nuovo Decreto (aggiornato con gli ultimi aggiornamenti) individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la Visita e Prova (Collaudo art. 78) in Motorizzazione:
- Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
- Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
- Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale o destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;
- Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
- Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
5.1. Pomello al volante;
5.2. Centralina comandi servizi;
5.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella
configurazione speculare a quella originaria;
5.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli,
etc.);
5.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
5.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno. - Installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.
Nel riportare i contenuti salienti del decreto, si forniscono anche le relative disposizioni complementari e le procedure applicative.
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I riferimenti legislativi
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del 13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 78 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall'articolo 49, comma 5-ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (semplificazioni).
Il decreto in argomento inoltre:
- specifica i requisiti per l'accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell'ambito delle relative competenze;
- stabilisce le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione;
- individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.
Officine esecutrici dei lavori
Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l'Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell'allegato C del decreto stesso.
Ad ogni officina accreditata l'Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l'utenza per il sistema. Si ricorda che tale codice è formato da 6 caratteri alfanumerici: i primi due riportano la sigla della provincia dove ha sede l'officina.
Per ogni modifica effettuata l'officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell'allegato B del decreto e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio Motorizzazione Civile:
- il numero di targa
- il numero di telaio
- il nominativo dell'intestatario,
- il tipo di modifica e
- la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.
Pertanto, in fase di accreditamento l'officina dovrà presentare, tra l'altro, il registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l'officina rilascia all'interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.
Aggiornamento della carta di circolazione
Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall'intestatario del veicolo interessato presso la Motorizzazione o presso un'Agenzia di pratiche auto entro 30 giorni dal completamento dei lavori
Tuttavia, in una prima fase applicativa in attesa dell'allineamento e dell'implementazione delle procedure informatiche la procedura potrà essere attivata solo presso l'UMC. L'avvenuta implementazione delle procedure e le relative modalità operative saranno rese note con successivo provvedimento.
In ogni caso alla domanda di aggiornamento vanno allegati:
- Attestazione dei lavori dell'officina accreditata;
- Certificazione di origine dei componenti installati
- Certificato di conformità, laddove previsto
L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall'Ufficio Motorizzazione Civile competente ed ha luogo mediante l'emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:
- i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate;
- il numero identificativo dell'officina che ha eseguito i lavori.
In particolare, il tagliando, per aggiornamento righe descrittive, è emesso con la procedura STD2 con codice causale 46
Fase transitoria
Al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure alle disposizioni innovative introdotte dal decreto è imprescindibile prevedere una fase transitoria durante la quale potrà verificarsi la coesistenza delle due diverse procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione:
- quelle introdotte dal novellato articolo 78 del Codice della strada, cioè senza visita e prova,
- con quelle preesistenti con visita e prova.
Le previgenti procedure potranno trovare applicazione sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche i cui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto.
Di contro, in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all'accreditamento
dell'officina e alle relative dichiarazioni. In tal caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate:
- allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l'UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo)
- allegare i nuovi versamenti (provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso).
Si prega il servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.
Il mancato aggiornamento della Carta di circolazione
In caso di controllo stradale in cui sia accertata una delle modifiche suindicate, nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, l'interessato può esibire la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dall'officina accreditata che attesta l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.
Il decreto prevede che le operazioni di modifica effettuate sui veicoli debbano essere annotate in ordine progressivo su un registro, tenuto presso l'officina accreditata , che deve avere le pagine numerate e deve essere preventivamente vidimato dall'ufficio della motorizzazione civile. Ciò consente, in caso di dubbio sulla genuinità del documento esibito in occasione del controllo su strada, di eseguire una verifica anche presso l'officina che ha effettuato i lavori, che è tenuta ad esibire il registro sopraindicato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
La formulazione del decreto ministeriale induce a ritenere che le violazioni agli obblighi connessi alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali ivi indicate non possano essere sanzionate ai sensi dell'art. 78, comma 3, del codice della strada, che punisce chi circola con un veicolo che non sia stato sottoposto a visita e prova quando ciò è richiesto dalla norma stessa.
Ciò in quanto, il citato decreto non prevede più l'obbligo di visita e prova cui si collegava la sanzione prevista dallo stesso art. 78, comma 3, del codice della strada.Del resto, il principio di tassatività in tema di sanzioni amministrative esclude che la fattispecie punita dalla citata norma possa essere estesa anche a tali casi. Di conseguenza, il mancato aggiornamento della carta di circolazione richiesto per completare l'iter previsto dal decreto ministeriale integra una mera irregolarità amministrativa che, al momento, è priva di specifica sanzione.
Diversamente, quando la modifica di una delle caratteristiche costruttive elencate nel decreto non sia effettuata da un'officina autorizzata, in caso di circolazione, trova applicazione l'art. 71, comma 6, del codice della strada in quanto il veicolo modificato non è più conforme alle disposizioni tecniche dettate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Per quanto riguarda, infine, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli che nel corso del tempo erano state sottratte dall'obbligo di visita e prova attraverso direttive e circolari e che non sono indicate nel decreto in argomento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha precisato che le stesse non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina, e devono continuare a ritenersi sottratte all'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in quanto non riconducibili alla disciplina dell'art. 78 del codice della strada.




























