Furbetti della targa estera, la Corte Ue boccia la stretta italiana

Agenzia GAMMA Normative 6' di lettura

La norma del codice della strada italiano che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all’estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni è contraria al diritto europeo.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione, bocciando la “stretta” contenuta nel cosiddetto Decreto Sicurezza Salvini del dicembre 2018, il provvedimento che, tra le altre cose, stabilì la modifica dell’articolo 93 del Codice della strada.

La vicenda sottoposta alla Corte UE

Il caso esaminato dalla Corte è relativo alla contravvenzione elevata, in data 17.2.2019, ex art. 93 comma 1-bis Codice della Strada, ad una coppia di coniugi, da parte della Polizia Stradale di Massa Carrara. Il marito risultava residente in Italia, mentre la moglie in Slovacchia con i due figli. La coppia e figli si stavano recando al supermercato a bordo dell’auto di proprietà della moglie, immatricolata in Slovacchia. L’auto veniva condotta inizialmente dalla donna e successivamente dal marito.

Le modifiche del Codice della Strada erano in vigore da un paio di mesi circa e la pubblica amministrazione effettuava assiduo controllo delle auto targate all’estero e dei loro conducenti che, a dire del Governo, sarebbero dei “furbetti” intenzionati ad eludere delle norme.

Un accertamento, quello della Polstrada, ineccepibile in relazione alla legge italiana, una norma che però, secondo i giudici, è in contrasto con il diritto comunitario.

Il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Margherita Kòsa del Foro di Milano (Studio Legale Kòsa Musacchio), con Ricorso ex art. 204-bis Codice della Strada, impugnava la citata contravvenzione richiedendo al giudice adito la disapplicazione della norma, in quanto in palese contrasto con le normative europee ed in subordine di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale.

Il Giudice di Pace di Massa, in persona del Dott. Alfredo Bassioni, con ordinanza del 16.6.2020 (RG. n. 183/2019), rimetteva la questione alla CGUE (C-274/20), richiedendo di verificare se il citato articolo possa, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi, circolazione dei capitali, influire in qualche modo sui suddetti diritti e/o di essere discriminatrice sulla base di nazionalità.

Parte ricorrente, la Commissione Europea, il Governo italiano, nonché gli Stati membri interessati depositavano delle Osservazioni scritte.

Parte ricorrente richiedeva inoltre di fissarsi pubblica udienza, al fine di illustrare, in replica alle Osservazioni del Governo italiano, quanto siano irragionevoli le giustificazioni a supporto della violazione delle norme europee, addotte dall’Italia. La Corte riteneva pronta la questione per la decisione e le ulteriori chiarificazioni superflue e quindi tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) (scarica PDF) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.

La parola torna all’Italia

Ma che cosa significa, nella pratica, la sentenza dei giudici di Lussemburgo?

Per quanto riguarda la vicenda da cui è nata la causa, spetterà al giudice italiano valutare la durata e la natura dell’uso del veicolo oggetto del procedimento. In generale, al momento nulla cambia nella pratica, almeno fino a quando il legislatore italiano non interverrà sull’articolo 93 del Codice della strada.

Vedi le modifiche effettuate alla legge italiana subito dopo questa vicenda:

REVE

Il nuovo REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.

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Multa di 711 euro e ritiro della carta di circolazione

Ricordiamo che l’articolo 93 del Codice della strada vieta, a una persona residente in Italia da più di 60 giorni, di guidare un veicolo immatricolato in un altro Paese.

Vi sono solo due eccezioni:

  • quando il veicolo è nella disponibilità del conducente grazie a contratto di leasing o noleggio senza conducente con un’impresa estera senza sede in Italia
  • oppure in comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa straniera senza sede in Italia.

In queste situazioni, però, a bordo del veicolo dev’essere presente un documento, sottoscritto dall’intestatario del mezzo con data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

La violazione dell’articolo 93 prevede:

  • una multa di 711 euro  (497,70 con lo sconto),
  • il ritiro della carta di circolazione e
  • il trasporto del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
  • Entro i successivi 180 giorni il veicolo dev’essere immatricolato in Italia o portato all’estero con foglio di via.

L’ulteriore violazione di quest’ultimo obbligo comporta la confisca del mezzo da parte dello Stato.

L’assenza a bordo del documento che attesti il leasing, noleggio o comodato comporta, se il documento esiste, una sanzione di 250 euro (175 con lo sconto).


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