Coronavirus: proroga scadenza revisioni

Coronavirus: proroga scadenza REVISIONI al 31 ottobre 2020

Agenzia GAMMA Normative 2' di lettura

Con l’entrata in vigore del Decreto #CuraItalia DL 17 marzo 2020, n. 18, è stata autorizzata una proroga della scadenza revisioni: è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio 2020 dovranno essere sottoposti a revisione (o a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche).

Decreto #CuraItalia DL 17 marzo 2020, n. 18
Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)
Comma 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Riassumendo: Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Precisazioni

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.


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