Niente più Collaudo art. 75 per NCC, Taxi e Servizio di linea per trasporto di persone

Agenzia GAMMA Normative 2' di lettura

A seguito del Decreto MIMS del 26/05/2021 e della circolare n. 23221 della Direzione Generale Motorizzazione del 19/07/2021, e nell’ottica di semplificazione (DL 76/2020), l’immissione in circolazione di tutti i veicoli da adibire a:

  1. servizio di noleggio con conducente (art. 85 del C.d.S.);
  2. servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86 del C.d.S.);
  3. servizio di linea per il trasporto di persone (art. 87 del C.d.S.);

avverrà da subito in via amministrativa, non necessitando quindi della preventiva visita e prova prevista dall’art. 75 del Codice Stradale stesso

Casi esclusi

Sono invece esclusi da tale semplificazione e quindi continuano ad essere soggetti, prima dell’immissione in circolazione, all’accertamento di “visita e prova” di cui al comma 2 del suddetto art. 75 C.d.S.:

  • autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  • veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal
    Regolamento;
  • veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva;
  • veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal
    Regolamento.

Leggi anche:

Obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione

Nel caso in cui i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 risultino:

  • immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione;
  • oppure revisionati da oltre un anno;

sulla carta di circolazione dovrà essere trascritta la seguente annotazione: “Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”.

Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 del Codice della Strada.

Fase transitoria

Le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (di pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti Casi esclusi.


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