
Decreto attuativo Targhe STORICHE con la grafica originaria
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26-9-2023 il Decreto attuativo Targhe storiche (emanato il 4-8-2023) che permette di richiedere una targa con la grafica originaria, ossia con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o di circolazione del proprio veicolo di interesse storico e collezionistico.
Le disposizioni del decreto sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (ossia dal 25 novembre 2023):
Come stabilito all’Art. 9, comma 3, del decreto stesso, dovrà essere ora emanato un apposito provvedimento della Motorizzazione per stabilite le modalità operative per l’applicazione pratica di queste nuove disposizioni.
Indice

Targhe STORICHE (con la grafica originaria)
Come noto l’art. 94 del c.d.s. al comma 4 consentiva (in teoria) dal 2020 “di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo”, “conforme alla grafica originale”, ma (di fatto) criteri e modalità di tale richiesta, erano demandati ad un Decreto attuativo, non ancora emanato fino ad oggi.
Con il Decreto attuativo Targhe storiche n. 188 del 04/08/2023 (a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26-9-2023 sono state finalmente impartite le prime indicazioni operative per effettuare tale richiesta (che potrà avvenire solo a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale – ossia dal 25 novembre 2023).
COME:
Modalità di richiesta della Targhe STORICHE
Il rilascio della targa storica può essere richiesto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per
- veicoli di interesse storico e collezionistico (muniti di CRS – Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica)
e SOLO in abbinamento alle seguenti pratiche:
- Immatricolazione per ricostruzione di veicoli radiati dal PRA:
(richiede collaudo preventivo)- d’ufficio o
- per esportazione all’estero (su richiesta del proprietario)
- Immatricolazione di veicoli di origine sconosciuta
(richiede collaudo preventivo) - Reimmatricolazione di veicoli regolarmente circolanti
All’esito positivo della procedura sono rilasciati il:
- documento unico
- targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle
- del periodo storico di costruzione o, in assenza,
- del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell’ANV o nell’archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall’interessato
Manca ancora un Provvedimento/Circolare
Come stabilito all’Art. 9, comma 3, del decreto stesso, dovrà essere ora emanato un apposito provvedimento della Motorizzazione per stabilite le modalità operative per l’applicazione pratica di queste nuove disposizioni.
QUANTO:
Maggiorazione di costo prevista dal Decreto attuativo Targhe STORICHE
Il rilascio della targa storica, oltre al costo della pratica cui deve essere abbinata, è soggetto alla maggiorazione di costo dell’importo di:
- euro 549,00 per gli autoveicoli
- euro 274,50 per i motocicli e le macchine agricole
da aggiungersi ai costi previsti per la pratica (si veda sopra) cui deve essere obbligatoriamente abbinata la richiesta.
QUANDO:
Quando sarà possibile iniziare a fare la richiesta delle targhe storiche?
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 26/09/2023 – applicazione dal 25 novembre 2023).
Non è specificato nel Decreto quali possano essere i tempi di produzione e rilascio della Targa con la numerazione richiesta.

Leggi anche:
Legenda Decreto attuativo Targhe storiche
Di seguito un elenco delle definizioni utili alla comprensione della terminologia utilizzata nel nuovo Decreto attuativo Targhe storiche:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada»
I veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all’articolo 60, comma 4, del codice della strada
I veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall’ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare
Il certificato di cui all’articolo 215, comma 1l, del regolamento, disciplinato dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009
L’Archivio Nazionale dei Veicoli di cui agli articoli 225, co. 1, lett. b), del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell’articolo 226, commi da 5, 6 ed 8, e “completamente informatizzato” ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 226
Il Pubblico Registro Automobilistico, istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510
Il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
La targa o le targhe di cui all’articolo 93, comma 4, del codice della strada
Lo Sportello Telematico dell’Automobilista operativo presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
L’Ufficio della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti