Targhe estere in Italia, cambia ancora la legge e arriva l’obbligo di iscrizione al PRA

Agenzia GAMMA Normative 10' di lettura

Dopo la bocciatura, da parte della Corte di Giustizia europea, delle regole introdotte dal Decreto Sicurezza del 2018 (c.d. Decreto Salvini), cambiano di nuovo le norme contro i «furbetti della targa estera» con l’obiettivo di coniugare i principi di libera circolazione all’interno dell’UE con le necessità di tracciamento da parte dello Stato.

Con la nuova legge 238/2021 il legislatore tenta nuovamente di mettere ordine nella “telenovela” che riguarda i veicoli con targa estera che circolano in Italia, condotti da conducenti residenti e non residenti.

Purtroppo anche in questa circostanza sembra che il legislatore abbia perso l’ennesima occasione per rendere semplice e facilmente applicabile una norma così incomprensibilmente “complicata”, senza chiarire le questioni in modo definitivo.

Le novità in breve

Le novità più importanti riguardano il nuovo Art. 93-bis, che spazza vie le regole introdotte dal Decreto Sicurezza del 2018 e ridefinisce le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targhe estere:

  • dal 1° febbraio 2022 il proprietario di un veicolo con targa estera, che sposta la propria residenza in Italia, deve reimmatricolarlo con targa italiana entro 3 mesi.
  • dal 19 marzo 2022 i veicoli con targa estera che risultino di proprietà di persone (fisiche o giuridiche) residenti all’estero, ma che vengono guidati in Italia da un altro soggetto avente residenza in Italia [e quindi sono da ricomprendersi anche leasing, noleggi, comodati, usufrutti, ecc], devono:
    • avere all’interno del veicolo un documento un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;
    • se l’utilizzo del veicolo supera la durata di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati il nuovo REVE (REgistro Veicoli Esteri). Ai veicoli iscritti in tale elenco si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia [a tal proposito c’è da chiedersi se la questione andrà ad abbracciare anche l’assicurazione e/o il bollo].
    • delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo.
  • sono previste alcune deroghe:
    1. I cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
    2. il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
    3. il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
    4. i familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
    5. i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

REVE

Il nuovo REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.

La presunzione di legge

Ma come faranno gli agenti di polizia a sapere se un veicolo con targa estera non registrato al PRA e privo di documentazione è nella disponibilità da più o da meno di 30 giorni del conducente residente in Italia?

Il problema è risolto dalla stessa legge, che in assenza di documentazione considererà ipso facto il mezzo nella disponibilità del conducente e gli imporrà l’obbligo di registrazione.

Nella pratica funzionerà così:

  • se a un controllo non risulterà la registrazione al Pra e il conducente non avrà con sé una specifica documentazione, scatterà una prima multa da 250 euro con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni. Il mezzo sarà sottoposto a fermo amministrativo fino a quando la documentazione sarà esibita o, comunque, per 60 giorni.
  • Se il conducente porterà al comando la documentazione richiesta e da essa risulterà che al momento del controllo il veicolo avrebbe dovuto essere registrato al PRA senza esserlo, scatterà una seconda multa di 712 euro con ritiro della carta di circolazione e restituzione solo dopo la registrazione (la stessa sanzione è prevista in caso di omessa variazione di disponibilità). Nel caso in cui, invece, il conducente non si rechi al comando di polizia con la documentazione richiesta, la multa sarà di 727 euro.

Quella della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli con targa estera, almeno in astratto, non dovrebbe essere così complicata e tormentata come invece appare dall’analisi dell’excursus storico delle norme susseguitesi nel tempo.

La storia del fenomeno delle estero-vestizioni in Italia

Ecco un piccolo riassunto di come si è evoluto nel nostro Paese il fenomeno della cosiddetta “estero-vestizione” ovvero la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.

Gli inasprimenti fiscali del 2011 e l’aumento delle targhe estere in Italia

Il fenomeno dei «furbetti della targa estera», iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto, per evitare:

  • le tasse di iscrizione al Pra (IPT)
  • la tassa di proprietà (BOLLO) e nei casi previsti l’addizionale (Superbollo),
  • il caro assicurazione (RC auto),
  • le notifiche delle contravvenzioni (MULTE)
  • gli indici di reddito utilizzati dal Fisco (REDDITOMETRO)

Da quel periodo infatti non pochi residenti in Italia avevano iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.

La stretta del 2018 e la diminuzione delle targhe estere in Italia

Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza (DL 113/2018), entrata in vigore il 4/12/2018 (il cosiddetto Decreto Salvini) molti “furbetti” sono stati stroncati dalla modifica dell’articolo 93 del Codice della strada che introduceva il divieto ai residenti in Italia da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero, salvo alcune particolari eccezioni (ossia la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, noleggio o comodato per dipendenti o collaboratori di aziende UE o SEE), pena:

  • multa di 711 euro + ritiro della Carta di Circolazione
  • sequestro del veicolo (in luogo non soggetto a pubblico passaggio)
  • obbligo di reimmatricolazione in Italia entro 180 giorni (o trasporto all’estero), pena la confisca del veicolo

La Corte UE “boccia” la stretta del 2018 e costringe il legislatore ad intervenire nuovamente sul Codice della strada

La Corte di giustizia europea, ha “bocciato” la modifica all’art. 93 introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018, in un giudizio nato da un procedimento giudiziario italiano avente ad oggetto la legittimità di una da una multa comminata dalla Polizia Stradale di Massa ad una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di un’automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà di una signora, residente in Slovacchia, ma guidata dal marito, che invece era residente in Italia da più di 60 giorni.

Questa vicenda ha quindi costretto il legislatore ad intervenire nuovamente sull’art. 93 c.d.s. con l’attuale rivisitazione di seguito descritta.

Le novità nel dettaglio

La Legge n. 238 del 23/12/2021, all’art. 2 recante “disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Caso Ares 2019/4793003” interviene con alcune modifiche al Codice della strada, ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targa estera.

Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta “estero-vestizione” ovvero la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.

Le modifiche al Codice della Strada

Al Nuovo Codice della Strada sono apportate le seguenti modifiche:

  1. modifica, con abrogazioni, dell’articolo 93 C.d.S.
  2. viene introdotto il nuovo articolo 93-bis, con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, norma che troverà applicazione solo quando saranno decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 18 marzo 2022 (art. 2, comma 1 lett. b) legge 238/2021);
  3. nell’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il comma 4-ter che introduce il nuovo registro del P.R.A. per la registrazione dei veicoli con targa straniera utilizzati in Italia per più di 30 giorni
  4. è intervenuta la riformulazione dell’articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
  5. il primo comma dell’articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.

Il vecchio Art. 93 C.d.s.

(Le modifiche, con abrogazioni)

All'art. 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati.

Con l’abrogazione dei commi così per come indicati, viene spazzato via tutto l’impianto preesistente introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018.



Il nuovo Art. 93-bis C.d.s.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)


L'art. 94, comma 4-ter C.d.s.

(il nuovo elenco del PRA dei veicoli con targa estera)


REVE

Il nuovo REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.


L'art. 132 C.d.s.

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia )

In sintesi: i veicoli con targa estera possono circolare in Italia, se guidati da NON residenti in Italia, per un anno al massimo, con i documenti e le targhe di immatricolazione straniere


L'art. 196 C.d.s.

(Responsabilità in solido dell'utilizzatore)

Al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:



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