Dopo la bocciatura, da parte della Corte di Giustizia europea, delle regole introdotte dal Decreto Sicurezza del 2018 (c.d. Decreto Salvini), cambiano di nuovo le norme contro i «furbetti della targa estera» con l’obiettivo di coniugare i principi di libera circolazione all’interno dell’UE con le necessità di tracciamento da parte dello Stato.
Con la nuova legge 238/2021 il legislatore tenta nuovamente di mettere ordine nella “telenovela” che riguarda i veicoli con targa estera che circolano in Italia, condotti da conducenti residenti e non residenti.
Purtroppo anche in questa circostanza sembra che il legislatore abbia perso l’ennesima occasione per rendere semplice e facilmente applicabile una norma così incomprensibilmente “complicata”, senza chiarire le questioni in modo definitivo.
Le novità in breve
Le novità più importanti riguardano il nuovo Art. 93-bis, che spazza vie le regole introdotte dal Decreto Sicurezza del 2018 e ridefinisce le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targhe estere:
- dal 1° febbraio 2022 il proprietario di un veicolo con targa estera, che sposta la propria residenza in Italia, deve reimmatricolarlo con targa italiana entro 3 mesi.
- dal 19 marzo 2022 i veicoli con targa estera che risultino di proprietà di persone (fisiche o giuridiche) residenti all’estero, ma che vengono guidati in Italia da un altro soggetto avente residenza in Italia [e quindi sono da ricomprendersi anche leasing, noleggi, comodati, usufrutti, ecc], devono:
- avere all’interno del veicolo un documento un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;
- se l’utilizzo del veicolo supera la durata di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati il nuovo REVE (REgistro Veicoli Esteri). Ai veicoli iscritti in tale elenco si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia [a tal proposito c’è da chiedersi se la questione andrà ad abbracciare anche l’assicurazione e/o il bollo].
- delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo.
- sono previste alcune deroghe:
- I cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
- il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
- i familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
- i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
REVE
Il nuovo REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.
Reimmatricolare in Italia un veicolo estero
Resta da chiedersi se non convenga a questo punto reimmatricolare il veicolo con targa italiana. La nostra Agenzia è specializzata in questo tipo di pratiche ed opera da anni con professionalità in modo da rendere il tutto molto semplice e senza conseguenze legali o fiscali.
La presunzione di legge
Ma come faranno gli agenti di polizia a sapere se un veicolo con targa estera non registrato al PRA e privo di documentazione è nella disponibilità da più o da meno di 30 giorni del conducente residente in Italia?
Il problema è risolto dalla stessa legge, che in assenza di documentazione considererà ipso facto il mezzo nella disponibilità del conducente e gli imporrà l’obbligo di registrazione.
Nella pratica funzionerà così:
- se a un controllo non risulterà la registrazione al Pra e il conducente non avrà con sé una specifica documentazione, scatterà una prima multa da 250 euro con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni. Il mezzo sarà sottoposto a fermo amministrativo fino a quando la documentazione sarà esibita o, comunque, per 60 giorni.
- Se il conducente porterà al comando la documentazione richiesta e da essa risulterà che al momento del controllo il veicolo avrebbe dovuto essere registrato al PRA senza esserlo, scatterà una seconda multa di 712 euro con ritiro della carta di circolazione e restituzione solo dopo la registrazione (la stessa sanzione è prevista in caso di omessa variazione di disponibilità). Nel caso in cui, invece, il conducente non si rechi al comando di polizia con la documentazione richiesta, la multa sarà di 727 euro.
Quella della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli con targa estera, almeno in astratto, non dovrebbe essere così complicata e tormentata come invece appare dall’analisi dell’excursus storico delle norme susseguitesi nel tempo.
La storia del fenomeno delle estero-vestizioni in Italia
Ecco un piccolo riassunto di come si è evoluto nel nostro Paese il fenomeno della cosiddetta “estero-vestizione” ovvero la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.
Gli inasprimenti fiscali del 2011 e l’aumento delle targhe estere in Italia
Il fenomeno dei «furbetti della targa estera», iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto, per evitare:
- le tasse di iscrizione al Pra (IPT)
- la tassa di proprietà (BOLLO) e nei casi previsti l’addizionale (Superbollo),
- il caro assicurazione (RC auto),
- le notifiche delle contravvenzioni (MULTE)
- gli indici di reddito utilizzati dal Fisco (REDDITOMETRO)
Da quel periodo infatti non pochi residenti in Italia avevano iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.
La stretta del 2018 e la diminuzione delle targhe estere in Italia
Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza (DL 113/2018), entrata in vigore il 4/12/2018 (il cosiddetto Decreto Salvini) molti “furbetti” sono stati stroncati dalla modifica dell’articolo 93 del Codice della strada che introduceva il divieto ai residenti in Italia da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero, salvo alcune particolari eccezioni (ossia la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, noleggio o comodato per dipendenti o collaboratori di aziende UE o SEE), pena:
- multa di 711 euro + ritiro della Carta di Circolazione
- sequestro del veicolo (in luogo non soggetto a pubblico passaggio)
- obbligo di reimmatricolazione in Italia entro 180 giorni (o trasporto all’estero), pena la confisca del veicolo
La Corte UE “boccia” la stretta del 2018 e costringe il legislatore ad intervenire nuovamente sul Codice della strada
La Corte di giustizia europea, ha “bocciato” la modifica all’art. 93 introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018, in un giudizio nato da un procedimento giudiziario italiano avente ad oggetto la legittimità di una da una multa comminata dalla Polizia Stradale di Massa ad una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di un’automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà di una signora, residente in Slovacchia, ma guidata dal marito, che invece era residente in Italia da più di 60 giorni.
Questa vicenda ha quindi costretto il legislatore ad intervenire nuovamente sull’art. 93 c.d.s. con l’attuale rivisitazione di seguito descritta.
Le novità nel dettaglio
La Legge n. 238 del 23/12/2021, all’art. 2 recante “disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Caso Ares 2019/4793003” interviene con alcune modifiche al Codice della strada, ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targa estera.
Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta “estero-vestizione” ovvero la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.
Le modifiche al Codice della Strada
Al Nuovo Codice della Strada sono apportate le seguenti modifiche:
- modifica, con abrogazioni, dell’articolo 93 C.d.S.
- viene introdotto il nuovo articolo 93-bis, con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, norma che troverà applicazione solo quando saranno decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 18 marzo 2022 (art. 2, comma 1 lett. b) legge 238/2021);
- nell’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il comma 4-ter che introduce il nuovo registro del P.R.A. per la registrazione dei veicoli con targa straniera utilizzati in Italia per più di 30 giorni
- è intervenuta la riformulazione dell’articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
- il primo comma dell’articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.
Targhe estere in Italia: scatta l’obbligo di iscrizione al REVE
Da lunedì 21 marzo 2022, per effetto delle recenti modifiche al Codice della Strada, tutti i veicoli con targa estera, guidati in Italia per più di 30 giorni (anche non continuativi) da soggetti residenti in Italia, dovranno essere iscritti al REVE, il pubblico Registro dei Veicoli Esteri, istituito presso il PRA.
Reimmatricolare in Italia un veicolo estero
Resta da chiedersi se non convenga a questo punto reimmatricoare il veicolo con targa italiana. La nostra Agenzia è specializzata in questo tipo di pratiche ed opera da anni con professionalità in modo da rendere il tutto molto semplice e senza conseguenze legali o fiscali.
Il vecchio Art. 93 C.d.s.
(Le modifiche, con abrogazioni)
All'art. 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati.
Con l’abrogazione dei commi così per come indicati, viene spazzato via tutto l’impianto preesistente introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018.
Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo si considera in capo al conducente.
Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati.
Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
ai residenti nel Comune di Campione d'Italia; al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.
Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 711 a euro 2.842)). L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.
Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 250 a euro 998)). Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Il nuovo Art. 93-bis C.d.s.
(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)
Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.
Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6
L'art. 94, comma 4-ter C.d.s.
(il nuovo elenco del PRA dei veicoli con targa estera)
Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico.
REVE
Il nuovo REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.
L'art. 132 C.d.s.
(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia )
In sintesi: i veicoli con targa estera possono circolare in Italia, se guidati da NON residenti in Italia, per un anno al massimo, con i documenti e le targhe di immatricolazione straniere
Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis.
L'art. 196 C.d.s.
(Responsabilità in solido dell'utilizzatore)
Al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volontà.