Rientro in possesso
Qualora su un veicolo sia stata annotata la perdita di possesso, è necessario annotare anche il rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo, anche al fine del corretto ripristino del pagamento del Bollo (che per effetto della perdita di possesso era stato sospeso).
L'obbligo del rientro in possesso
Il presupposto per annotare il rientro in possesso di un veicolo è l’aver annotato in precedenza una perdita di possesso.
Il rientro in possesso è comunque obbligatorio per effettuare sul veicolo qualunque pratica successiva alla perdita di possesso, tranne per le seguenti eccezioni.
Eccezioni
È possibile effettuare una formalità successiva alla perdita di possesso, senza procedere prima all’annotazione del rientro in possesso, nei seguenti casi:
- cessazione della circolazione per demolizione (nel caso di radiazione per esportazione, invece, è indispensabile procedere preventivamente al rientro in possesso);
- trascrizione di un atto di vendita in cui sia specificato che il veicolo è stato ceduto senza la sua materiale detenzione;
- cancellazione di ipoteca.
Il rientro in possesso è in ogni caso obbligatorio, qualora, dopo una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, l’acquirente inadempiente intenda successivamente trascrivere l’atto di vendita in suo favore.











































