Pratiche
Esenzione Bollo
Veicoli Ventennali e Trentennali
Le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, per quanto riguarda l'esenzione bollo veicoli ventennali, sono state recepite in maniera differente sul territorio nazionale.
Vediamo in questo articolo di provare a chiarire la situazione.

Concetti preliminari: Tassa di proprietà e Tassa di circolazione
Per meglio comprendere l'argomento dell'esenzione bollo veicoli ventennali è necessario prima comprendere la seguente differenza di base:
Tassa di Proprietà
si intende il "Bollo" che deve essere pagato da chiunque sia proprietario di un veicolo immatricolato in Italia, a prescindere dal fatto che circoli o meno.
Il controllo del pagamento di questa Tassa viene fatto centralmente dalle Regioni, che inviano avvisi in caso di mancato pagamento (maggiorati di sanzioni ed interessi)
Tassa di Circolazione
si intende il "Bollo" che deve essere pagato per un veicolo (non soggetto alla Tassa di Proprietà di cui sopra) solo se circola.
Il controllo del pagamento di questa tassa viene effettuato SU STRADA dagli organi di polizia: per questo motivo questo "Bollo" deve essere portato a bordo per eventuali controlli (pena una sanzione in caso di mancata esibizione); non vengono inviati avvisi in caso di mancato pagamento.
Questa tassa deve essere pagata per:
- Ciclomotori,
- veicoli Trentennali,
che diventano d'Epoca al compimento del 30° anno di età e che AUTOMATICAMENTE smettono di pagare la Tassa di proprietà (questo vale per tutto il territorio nazionale) - veicoli Ventennali,
SOLO quando è stata concessa l'esenzione (che è l'argomento di questa pagina) dalla Tassa di Proprietà di cui sopra
Le differenze regionali nell'esenzione bollo veicoli ventennali
L’abolizione dell'esenzione bollo veicoli ventennali (compresi tra i 20 e i 29 anni di età) anche se iscritte ad un Registro Storico, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, non vale allo stesso modo per tutto il territorio. Alcune Regioni la recepiscono, altre no.
Concentriamoci quindi su come le varie disposizioni dispongono la materia dell'esenzione bollo veicoli ventennali e proviamo a mettere ordine fra le varie eccezioni e differenze Regione per Regione:
- Riferimento normativo: Legge Regionale n. 15 del 21 Dicembre 2012 Art. 7, commi 1 e 2
La Regione Emilia Romagnain merito ai veicoli ultraventennali (per i residenti in Regione) continua a riconoscere il regime di esenzione (come disciplinato dal vigente art. 7 della legge regionale n. 15 del 2012) in deroga alle disposizioni di cui alla legge di stabilità n.190/2014.
Fonte: Circolare ACI del 29/03/2023 - Veicoli Ventennali: ESENTI dalla tassa di Proprietà
Il riconoscimento del beneficio fiscale dell’esenzione spetta solo con:- rilascio del Certificato di Rilevanza Storico e collezionistico, a seguito di iscrizione ad un Registro Storico riconosciuto (ASI, FMI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Ital. Alfa Romeo)
- annotazione del CRS sulla carta di circolazione (con decorrenza dalla data del rilascio dello stesso CRS, che costituisce atto di data certa)
- una specifica Domanda di esenzione alla Regione
- Veicoli Trentennali: ESENTI automaticamente dalla Tassa di Proprietà
- Importo Tassa di circolazione (solo in caso di utilizzo su strada di veicoli Trentennali e Ventennali esenti):
- € 25,82 - Autoveicoli
- € 10,33 - Motoveicoli