Perdita di possesso
L’intestatario al PRA, qualora perda la disponibilità del veicolo, può richiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso. Tale annotazione produce la cessazione dell’obbligo del pagamento del Bollo per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l’evento.
Gli effetti della perdita di possesso
L'annotazione al PRA della perdita di possesso produce una serie di effetti:
- Effetti fiscali:
la perdita di possesso produce la cessazione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l’evento (in relazione alla decorrenza dell’interruzione dell’obbligo tributario è comunque necessario far riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali), - Effetti giuridico patrimoniali:
la perdita di possesso non incide sull’intestazione del veicolo, che continua ad essere iscritto al PRA a nome dello stesso soggetto. - Effetti pubblicistici:
la perdita di possesso serve anche a dare pubblicità ad un evento nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a consultare la banca dati PRA per conoscere lo stato giuridico del veicolo.
Le diverse tipologie di perdita di possesso
La perdita di possesso del veicolo può verificarsi a causa dei seguenti eventi:
- furto (o rapina) del veicolo;
- appropriazione indebita;
- truffa (che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora trascritto l’atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa, come specificato più avanti nel § 1.3.3);
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l’indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.);
- sentenza del Giudice di Pace (o di altro Organo Giurisdizionale) che abbia accertato che l’intestatario ha perduto il possesso del veicolo;
- altri eventi non altrimenti documentabili: perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva (*).
(*) Perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva
Per coloro che abbiano perduto per vari motivi (rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita ecc.) il possesso di un veicolo - ma ne siano rimasti intestatari, perché a suo tempo non sono state trascritte le relative formalità - è possibile richiedere al PRA, ai soli fini fiscali, l’annotazione di una perdita di possesso (Circolare Ministero delle Finanze n. 204/E del 09.12.1994).
La formalità di perdita di possesso, in assenza di altra documentazione idonea, deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, la cui efficacia è limitata ai soli fini fiscali, può essere utilizzata in tutti quei casi che non sono risolvibili tramite le altre formalità PRA.
A titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti fattispecie:
- consegna del veicolo al concessionario poi fallito o resosi irreperibile;
- vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini PRA;
- cessazione della circolazione con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione dal PRA;
- cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo definitivamente senza provvedere alla radiazione dal PRA;
- perdita di possesso per furto, sequestro, confisca in relazione alle quali non è possibile produrre il relativo provvedimento o denuncia perché non più reperibile a causa del tempo trascorso.











































