Portabici - nuova legge - collaudo e annotazione sul libretto

Portabici “semplice carico sporgente”: torna praticamente tutto come prima

Agenzia GAMMA Normative 7' di lettura

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 328 del 19/12/2024 (in vigore dal 21/01/2025) si pone fine alla tanto travagliata vicenda sulle modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli, portascì e portabici installate posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino.

In pratica, dopo i vari ricorsi delle case costruttrici di portabici, si ritorna alla normativa precedente, ossia che le strutture portabagagli, portascì e portabici poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo, nel rispetto
delle prescrizioni dell’art. 164 del Codice della strada (Sistemazione del carico sui veicoli) e della cui corretta installazione, compreso l’eventuale carico su di esse sistemato, è responsabile il conducente.

Installazione libera (senza più obbligo di collaudo e aggiornamento libretto)

È ammessa l’installazione delle strutture amovibili di:

  • portabagagli
  • portascì
  • portabici

poggianti sul gancio di traino, senza aggiornamento della carta di circolazione (e quindi senza collaudo) nel rispetto:

  • delle masse massime del veicolo, complessive e dei singoli assi, nonché
  • del carico massimo ammissibile sul gancio di traino,
  • a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l’alloggiamento della targa, in caso di ostruzione (si veda art. 3 del nuovo DM 328 del 19/12/2024).

Il marchio di omologazione UNECE

Questa disciplina si applica alle sole strutture amovibili portabagagli, portascì e portabici:

  • omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26,
  • che recano il relativo marchio “E” di omologazione e
  • che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell’utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.
Esempio di marchio E1 sul parabrezza di un’autovettura.
Esempio di marchio E2 su uno pneumatico di un’autovettura.

Il marchio “E” è apposto dal costruttore o produttore una volta che l’ente omologatore abbia concesso l’omologazione al termine della relativa procedura. Unitamente al marchio sono identificate altre informazioni codificate che designano: nazione nella quale è stato omologato il prodotto, riferimenti alla norma, numero di omologazione, altro.

Utilizzo delle strutture amovibili

L’art. 4 del nuovo DM 328 del 19/12/2024 stabilisce le modalità di utilizzo delle strutture amovibili:

Dimensioni

La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora
il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell’art. 164 del
codice della strada
.

Larghezza portabici - ingombro - carichi sporgenti laterali
Larghezza portabici – ingombro – carichi sporgenti laterali

Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164 del codice della strada.

Cartello carichi sporgenti
Cartello carichi sporgenti

Articolo 164 del codice della strada

Comma 1

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità’ al conducente ne’ impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilita’ del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne’ le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

Comma 2

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche’ nei limiti stabiliti dall’art. 61.

Comma 3

Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche’ la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

Comma 4

Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno

Comma 5

E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

Comma 6

Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita’ della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.

Targa ripetitrice

Sull’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l’applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all’art. 100, comma 4, del codice della strada.

Responsabilità dell’utilizzatore

L’utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all’articolo 3 applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.

La storia della vicenda

Settembre 2023

Nuove regole e modalità di installazione + obbligo di collaudo e aggiornamento Libretto

Con la Circolare protocollo 25981 del 06/09/2023 il Ministero stabilisce:

  • Larghezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore alla sagoma del veicolo
  • Collaudo: in caso di ostruzione (anche parziale) di luci e/o targa
  • Aggiornamento del libretto con i dati della struttura montata

Si veda approfondimento.

Gennaio 2024

Il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di sospensiva cautelare della Circolare

Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso di alcuni costruttori, accoglie la richiesta di sospensiva cautelare della circolare.

Di conseguenza le indicazioni in essa contenute sono da considerarsi “Tamquam non esset”, cioè “come se non esistesse”, ripristinando al lo stato precedente a settembre 2023, che prevedeva la libera installazione delle strutture portabici e portasci, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

Si veda approfondimento.

Agosto 2024

Il TAR respinge la sospensiva e la circolare torna in vigore

Con sentenza 15955/2024 pubblicata il 27 agosto 2024, il TAR del Lazio si pronuncia nel merito e dichiara che il ricorso presentato da alcuni costruttori è in parte inammissibile per carenza di legittimazione attiva e, per la restante parte, lo respinge.

Conseguentemente le Circolari di Settembre 2023 tornano in vigore.

Si presume che il Ministero fornirà chiarimenti in merito.

Gennaio 2025

Il Ministero torna praticamente alla normativa precedente.

Con Decreto Ministeriale 328 del 19/12/2024 (in vigore dal 21/01/2025) il Ministero stabilisce che le strutture portabagagli, portascì e portabici poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo, nel rispetto
delle prescrizioni dell’art. 164 del Codice della strada (Sistemazione del carico sui veicoli) e della cui corretta installazione, compreso l’eventuale carico su di esse sistemato, è responsabile il conducente.


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