
Portasci e portabici a sbalzo posteriore o sul gancio di traino
La Direzione Generale della Motorizzazione ha emanato una nuova Circolare protocollo 25981 del 06/09/2023 nella quale si determinano le caratteristiche e le modalità di installazione di strutture portasci e portabici, applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera per i veicoli di categoria M1.


Indice
Entità tecniche indipendenti (Regolamento UNECE 26 – omologazione)
La circolare richiama la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, “disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne”, normativa in base alla quale le strutture portasci possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche.
Modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabici
Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabici applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo.
Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Si fa presente che l’installazione di dette strutture amovibili comporta il rispetto di alcune condizioni citate nella circolare tra cui:
Dimensioni
le dimensioni nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della Strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni:
- lunghezza, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), non superiore a 1,20 m.
- larghezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore al veicolo e comunque non superiore a 2,35 m.
- altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 m.
Pesi
La massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell’autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell’omologazione del dispositivo di traino.
Collaudo e aggiornamento Libretto, Sì o NO?
L’obbligo di Collaudo in Motorizzazione e di conseguenza l’obbligo di aggiornamento sul Libretto (ora DU – Documento Unico) del veicolo, dipende dal fatto che la struttura amovibile portasci o portabici installata, determini (o meno) l’ostruzione, anche parziale:
- dei dispositivi di illuminazione e/o di segnalazione visiva;
- della targa.
Nei casi di assenza di ostruzione (anche parziale) l’installazione può avvenire senza l’obbligo di aggiornamento del Libretto (ora DU – Documento Unico).
Nei casi di ostruzione (anche parziale) dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, l’installazione comporta il Collaudo in Motorizzazione ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del Libretto (ora DU – Documento Unico).
La nostra Agenzia è organizzata per prenotare questo tipo di Collaudo ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del Libretto. Contattateci.
Ostruzione dei dispositivi di illuminazione e/o di segnalazione visiva
In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del CdS.
I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.
Ostruzione della Targa
In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.
Cartello carichi sporgenti
Si fa presente, infine, che le strutture portasci e portabici e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di carichi sporgenti (di cui all’art. 164 comma 6 del CdS e all’articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Installazione portasci e portabici sul TETTO
È consentito che le strutture in esame, portasci e portabici, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l’obbligo di aggiornamento del Libretto (ora DU – Documento Unico).

La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente.
Strutture per il trasporto di ciclomotori e motocicli
Si evidenzia che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all’art. 56, comma 2 -+ lett. f) e comma 4, del CdS.
Autocaravan
È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.
L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan. In questo secondo caso è previsto un Collaudo in Motorizzazione ai sensi dell’ art. 78 del C.d.S., con conseguente aggiornamento del Libretto (ora DU – Documento Unico), cui dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso (nulla-osta da parte del costruttore del veicolo) e di una dichiarazione di lavori eseguiti a regola d’art da parte di un’officina dal medesimo autorizzata.
