Nuovo Codice della Strada 2024

Nuovo Codice della Strada 2024: sintesi delle modifiche in vigore dal 14 dicembre

Agenzia GAMMA Normative 7' di lettura

Il nuovo Codice della strada, introdotto con la legge 25 novembre 2024, n. 177entra in vigore il 14 dicembre 2024, anche se alcuni aspetti specifici saranno ulteriormente definiti da futuri decreti ministeriali di attuazione.

In pratica, NON tutte le modifiche entrano in vigore dal 14 dicembre in quanto, per la piena operatività, necessitano degli indispensabili decreti attuativi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e degli altri ministeri competenti.

Importante notare che i termini di emanazione dei decreti attuativi non sono mai perentori. Quindi termini come “entro 60 giorni” o “entro 90 giorni”, ecc. sono puramente indicativi e quasi mai rispettati. Talvolta, in passato, ci sono voluti anni per emanare un decreto atteso entro pochi mesi.

Anche se da tutti viene definito “nuovo codice della strada”, in realtà questa riforma non è propriamente un “nuovo” codice, quanto piuttosto un intervento spot urgente su alcuni contenuti (per contrastare l’elevata incidentalità stradale), ma che include già da ora una delega al Governo per la riforma organica, prossimamente, del codice della strada: solo in quell’occasione potremo parlare (forse tra un anno e mezzo) di nuovo codice della strada.

Alcol
Art. 186

Guida in stato di ebbrezza

In caso di violazione e condanna per guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali:

  • Codice 68: Niente Alcol
    Il conducente non può consumare alcolici prima di guidare
  • Codice 69: Solo veicoli dotati di Alcolock
    Il conducente può guidare solo veicoli dotati di Alcolock, (etilometro installato sull’auto che impedisce l’accensione del veicolo se il tasso alcolemico supera 0 g/l).

Durata dell’Apposizione dei Codici:

  • 2 anni: con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.
  • 3 anni: con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
  • Periodo maggiore: se stabilito dalla Commissione Medica
    Locale.

Manca Decreto attuativo per alcolock:
L’individuazione delle caratteristiche dell’alcolock, delle modalità di installazione e delle officine autorizzate al suo montaggio è rimessa a un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Droghe
Art. 187

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Prima:
Per la contestazione di guida era necessario dimostrare:
positività al test (saliva o sangue)
– stato di alterazione psicofisica

Dopo:
Non è più necessario dimostrare lo stato di alterazione psicofisica alla guida, è sufficiente la positività al test.
Nel caso in cui il conducente risulti positivo al test è prevista la revoca della patente e, in ogni caso, il titolare non potrà conseguire una nuova patente prima di tre anni decorrenti dalla data di revoca.

Monopattini

Uso dei monopattini elettrici

Prima:
Non erano previste prescrizioni specifiche

Dopo:
Viene introdotto l’obbligo di targhino, casco e assicurazione.
Inoltre i monopattini potranno circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h (non più sulle piste ciclabili). Divieto di sosta sui marciapiedi (salvo deroghe appositamente segnalate).

Manca Decreto attuativo per Targhino (e Assicurazione?):
Per l’obbligo del “contrassegno identificativo adesivo” (Targhino) sul monopattivo si dovrà attendere un successivo decreto attuativo. Resta invece in dubbio l’entrata in vigore dell’Assicurazione obbligatoria il 14/12, perché in assenza del targhino appare difficile identificare i mezzi ai quali abbinare una copertura.

Neopatentati
Art. 117

Neopatentati

Prima:
Per 1 anno dopo l’esame Patente B:
– potenza massima fino a 70 KW
– rapporto potenza/tara fino a 55 KW/t (65KW/t per ibridi ed elettrici)

Dopo:
Per 3 anni dopo l’esame Patente B:
– potenza massima fino a 105 KW
– rapporto potenza/tara fino a 75 KW/t

Chiarimento importante:
Per i conducenti che abbiano conseguito la patente B prima del 14 dicembre 2024, invece, continuano a trovare applicazione le precedenti limitazioni inerenti al rapporto peso/potenza per un anno successivo al conseguimento.

Foglio Rosa
Art. 122

Guide certificate per potersi esercitare con il Foglio Rosa

Prima:
Il foglio rosa veniva rilasciato subito dopo aver superato l’esame di Teoria.

Dopo:
Per poter circolare con il Foglio rosa (per la patente B) il candidato dovrà aver svolto con l’autoscuola un certo numero di guide certificate (in autostrada, strada extraurbana e notturne), che sarà stabilito con un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Manca Decreto attuativo: fino all’emanazione di apposito decreto attuativo, che disciplinerà l’obbligo di guide certificate per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi con il foglio rosa, restano in vigore le attuali disposizioni normative.

Cellulare
Art. 173

Uso del cellulare alla guida

Prima:
Multa: da 165 a 660 euro
Sospensione della patente: non viene sospesa alla prima violazione; sospensione da 1 a 3 mesi nel caso sia la seconda violazione in due anni.

Dopo:
Multa
: da 250 a 1000 euro
Sospensione della patente: L’uso del cellulare alla guida è inserito anche tra le gravi violazioni che prevedono la mini sospensione automatica (ossia senza l’intervento del prefetto) della patente alla prima violazione per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente.

Mini-sospensione automatica della patente
Art. 218-ter

Sospensione breve e automatica della Patente (senza l’intervento del prefetto)

Prima:
Alcune gravi violazioni delle norme di circolazione non prevedevano la sospensione della patente (oppure la prevedevano solo dopo la seconda violazione in un biennio).

Dopo:
Ora alcune gravi violazioni saranno punite con la cosiddetta sospensione breve e automatica della Patente (ossia non servirà uno specifico provvedimento del prefetto) che si applicherà già alla prima violazione ma solo se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente sulla base del seguente schema:
7 giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19 punti,
15 giorni di sospensione se si hanno da 1 a 9 punti.
La durata della sospensione raddoppierà in caso di incidente. 

Autovelox
Art. 142

Nuove regole per l’Autovelox

Più violazioni della velocità. Nel caso in cui lo stesso veicolo commetta più violazioni dei limiti di velocità in un tratto stradale di competenza dello stesso ente e in un periodo di tempo di un’ora dalla prima violazione, si prevede il pagamento di una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevole.

Velocità nei centri abitati. Si introduce una sanzione specifica in caso di violazione dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h all’interno di un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno: multa di 220 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Telecamere e altri dispositivi

Contestazione delle violazioni pericolose e contemporanee

Accertamento automatico di più violazioni contemporaneamente. I dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni ne potranno accertare contemporaneamente due o anche più (se approvati od omologati), per esempio velocità e semaforo rosso.

Violazioni pericolose, ammesso l’uso delle telecamere. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, le forze di polizia potranno accertare alcune violazioni particolarmente pericolose (divieto di circolazione di determinati veicoli, inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, impropria occupazione delle corsie di accelerazione o decelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta o la fermata, violazione delle norme sull’esazione del pedaggio) usando le normali telecamere e la relativa documentazione fotografica o filmata.


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