Rilascio / Rinnovo Targa Prova personalizzata
Commercianti e Officine possono richiedere ed utilizzare la Targa Prova per effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Sono ammessi alla circolazione di prova:
- veicoli non ancora immatricolati (nuovi di fabbrica, prototipi);
- veicoli immatricolati in Italia.
In ogni caso, la condizione essenziale che qualifica la circolazione di prova è costituita dalla esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Detta condizione ha carattere perentorio ed è quindi inderogabile.
I soggetti che più frequentemente richiedono la Targa Prova sono Commercianti o Officine di riparazione.
Solo una Targa Prova ogni 5 addetti
Il Nuovo Regolamento prevede (a decorrere dal 29 febbraio 2024) un numero massimo di Targhe Prova rilasciabili, fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma:
- dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e
- dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi)

Rilascio della Targa Prova personalizzata in giornata
La nostra Agenzia:
- può rilasciare Targhe Prova senza nessun vincolo territoriale (a differenza delle Motorizzazioni che hanno un vincolo provinciale)
- può produrre Targhe Prova personalizzate (con caratteri a scelta del richiedente) in quanto dotata di PRESSA omologata dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare prot. 2006/404 del 13 novembre 2001 in tema di omologazione delle apparecchiature).


Rinnovo della Targa Prova in giornata
La Targa Prova ha validità di 1 anno ed è soggetta a rinnovo entro 6 mesi dalla sua scadenza.
L’autorizzazione è rinnovata previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio; pertanto, la richiesta di rinnovo è presentata con le stesse modalità previste per il primo rilascio.
In caso di mancata richiesta di rinnovo entro il prescritto termine di 6 mesi, l’autorizzazione decade ed il titolare è tenuto alla restituzione all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, dell’autorizzazione stessa e della relativa targa entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, decorsi inutilmente i quali l’UMC comunica la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa.











































