Radiazione per Esportazione

Radiazioni per esportazione: è sufficiente che sia in regola con la Revisione periodica

Agenzia GAMMA Normative 1' di lettura

La radiazione per esportazione dei veicoli può ora avvenire a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi della revisione periodica, e non più con il vincolo che abbia effettuato una revisione negli ultimi 6 mesi.

L’articolo 103 del Codice della Strada è stato modificato, all’articolo 1, al secondo periodo, nel modo seguente, dalla legge di conversione 120/2020 (in vigore dal 15/9/2020) del DL 76/2020 Semplificazioni.

Articolo 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1 Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito  positivo,  in data non anteriore a sei mesi rispetto  alla  data  di  richiesta  di cancellazioneLa cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.

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