
Radiazioni per esportazione: è sufficiente che sia in regola con la Revisione periodica
La radiazione per esportazione dei veicoli può ora avvenire a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi della revisione periodica, e non più con il vincolo che abbia effettuato una revisione negli ultimi 6 mesi.
L’articolo 103 del Codice della Strada è stato modificato, all’articolo 1, al secondo periodo, nel modo seguente, dalla legge di conversione 120/2020 (in vigore dal 15/9/2020) del DL 76/2020 Semplificazioni.
Articolo 103
1 Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchiLa cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.