Radiazione per Esportazione

Radiazioni per Esportazione: cambiano da Gennaio 2020

Agenzia GAMMA Normative 3' di lettura

Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada, cambiano i requisiti per effettuare le Radiazioni per Esportazione.

Premesso che sull’argomento sono in corso approfondimenti (che porteranno quasi sicuramente a successivi aggiornamenti), nell’attesa, le indicazioni ricevute prevedono che la Radiazioni per Esportazione, dal 1° gennaio 2020:

  • potranno essere gestite solo con le nuove procedure digitali “DL98” (nuove procedure legate al Documento Unico);
  • potranno essere gestite solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 MESI rispetto alla data di richiesta della radiazione; Tale vincolo normativo si applica solo dopo 4 anni dall’immatricolazione di una autovettura.
  • Il controllo del termine della revisione sopra evidenziato determina conseguentemente l’obbligo per l’intestatario o l’avente titolo del veicolo, di effettuare la radiazione PRIMA che il veicolo venga effettivamente esportato all’estero, a differenza dell’attuale sistema che, invece, prevede l’obbligo di effettuare la radiazione dopo che il veicolo è stato effettivamente esportato all’estero.

Una volta effettuata la radiazione, il veicolo potrà circolare (se necessario) per raggiungere il Paese estero di destinazione richiedendo il Foglio di via e la Targa provvisoria previste dall’art. 99 CdS (tali documenti possono essere richiesti esclusivamente agli Uffici Motorizzazione o agli STA privati).

Disposizioni temporanee

Coloro che entro il 31/12/2019, in vigenza quindi delle vecchie regole, avessero esportato il veicolo all’estero e non avessero ancora provveduto ad effettuare la cancellazione dal PRA, potranno presentare la radiazione successivamente all’avvenuta esportazione allegando al fascicolo copia della Carta di Circolazione estera che attesti la reimmatricolazione all’estero del veicolo in data anteriore al 1° gennaio 2020. In tal caso, in via transitoria, gli STA dovranno presentare tali pratiche con le procedure tradizionali.

In attesa di chiarimenti

Per i veicoli esportati all’estero fino al 31/12/2019 e non ancora reimmatricolati (o reimmatricolati nel 2020) saranno fornite specifiche disposizioni con successiva comunicazione.

Parimenti, saranno fornite disposizioni per disciplinare la casistica dei veicoli rottamati in Paesi esteri (ad esempio, a seguito di incidente stradale).

Altri riferimenti

Rimangono in vigore, ovviamente, le disposizioni relative ai vincoli (ossia l’impossibilità a procedere) alla radiazione per esportazione in presenza di Fermi Amministrativi, sequestri, pignoramenti e ipoteche non scadute iscritti sul veicolo (cfr Lett. Circolare ACI n. 4202/2014).

Nulla è innovato per quanto riguarda i soggetti legittimati alla richiesta della radiazione per esportazione.

Aggiornamenti in corso

Ci teniamo a precisare che sui contenuti sopra espressi sono ancora in corso approfondimenti che potrebbero concretizzarsi in ulteriori indicazioni intorno alla metà del mese di gennaio.


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