Radiazione per Demolizione
Se si vuole rottamare un veicolo bisogna consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato (direttamente o per il tramite di un concessionario nel caso in cui venga ceduto per acquistarne un altro) che deve provvedere entro 30 giorni alla sua cancellazione dal PRA
Rottamazione di un veicolo
Con l’espressione “rottamazione” s’intende la distruzione di un veicolo a motore e la conseguente cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 2, noto come Decreto Ronchi, sono state introdotte le linee guida per la rottamazione delle auto.
Nell’articolo 7 del Decreto è presente la classificazione dei rifiuti, divisi in due macro categorie,
- rifiuti urbani e
- rifiuti speciali.
I veicoli a motore rientrano in questa seconda categoria.
Con l’articolo 46, il Decreto Ronchi stabilisce quanto segue:
- Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla rottamazione e demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato.
- Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che provvederanno ad effettuare la consegna successiva ai centri di raccolta autorizzati.
Il certificato di rottamazione
Al momento della consegna del veicolo da demolire, il centro di raccolta, oppure il concessionario, è tenuto a rilasciare al proprietario/detentore del veicolo il “certificato di rottamazione” dal quale devono risultare i seguenti dati:
- nome e cognome del proprietario/detentore
- indirizzo del proprietario/detentore
- numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell’impresa che rilascia il certificato
- l’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione all’impresa
- la data e l’ora di rilascio del certificato e la data e l’ora di presa in carico del mezzo
- l’impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA
- gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest’ultimo)
Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo, ad esclusione dei fini tributari, per i quali occorre sempre fare riferimento alle disposizioni normative delle singole Regioni.
In seguito alla radiazione del veicolo dal PRA (curata dal centro di raccolta o dal concessionario cui è stato consegnato) viene a cessare l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), a carico dell’intestatario al PRA.
Pertanto è importante:
- accertarsi, se si consegna il veicolo direttamente al centro di raccolta, che sia in possesso della prevista autorizzazione
- esigere che il centro di raccolta o concessionario che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di rottamazione (recante i dati minimi di cui sopra)
conservare con cura il certificato di rottamazione per qualsiasi evenienza (in primo luogo di natura fiscale) - accertarsi dell’avvenuta radiazione al PRA (e che sia avvenuta entro 30 giorni).
Cancellazione dal PRA
Il punto 5 dell’articolo 46 del Decreto Ronchi stabilisce quanto segue:
La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.
Il proprietario del veicolo deve pagare solo gli importi per la cancellazione dal PRA e quelli relativi all’eventuale trasporto del veicolo al centro di raccolta.
Il gestore del centro di raccolta, oppure il concessionario, deve provvedere entro trenta giorni consecutivi dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso la presentazione della richiesta di “cessazione della circolazione per demolizione”.
Radiazione in caso di Fermo Amministrativo fiscale
Se sul veicolo da demolire è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare al PRA il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “cessazione della circolazione per demolizione”.
A tale proposito si consiglia, prima di procedere alla demolizione, di richiedere una “visura“, indicando la targa del veicolo, tramite i servizi offerti dalla nostra Agenzia, per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo.
ATTENZIONE:
è possibile radiare il veicolo per demolizione senza procedere alla preventiva cancellazione del fermo solo nei casi in cui il veicolo sia andato distrutto a seguito di eventi eccezionali quali incidenti, incendi e calamità naturali, presentando una specifica dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti che hanno constatato l’evento (non rientrano nella sopra indicata casistica i casi di veicoli non più utilizzabili a seguito di vetustà o guasti di natura meccanica).
Consegna del veicolo ad un demolitore estero
Se il veicolo viene demolito in un paese estero, il proprietario può chiedere direttamente alla nostra Agenzia la “cessazione della circolazione per demolizione” presentando:
- certificazione del demolitore estero di avvenuta demolizione con allegata traduzione ufficiale del testo.











































