Coronavirus: Fase 2 - riapertura dal 4 maggio

Fase 2: Dal 4 maggio ripartono Commercianti auto e Agenzie pratiche

Agenzia GAMMA Normative 3' di lettura

Con il nuovo DPCM firmato il 26 aprile 2020 dal presidente del Consiglio dei Ministri, inizia la cd “Fase 2”, ossia la riapertura progressiva e graduale delle attività dopo il lockdown per Covid-19 iniziato l’11 marzo scorso, e fra queste, ripartono Commercianti auto e Agenzie pratiche.

Per quanto ci riguarda, viene previsto espressamente nell’allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 – la riapertura a partire dal prossimo 4 maggio delle attività con codice Ateco:

  • 45: Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli”
  • 82: Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese” (fra cui le Agenzie pratiche auto)

purché vengano rispettati i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali.

I Dubbi sull’interpretazione del Decreto

Da alcune parti sono state manifestate interpretazioni circa l’impossibilità di vendere veicoli dal 4 maggio sulla base del fatto che il commercio di autoveicoli e il disbrigo pratiche non sono inclusi nell’allegato 1 del DPCM.

In realtà le nostre attività rientrano nell’art. 2, comma 1 del decreto:

Art. 2 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

  1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Tale posizione è del tutto infondata, in quanto l’allegato 1 del DPCM 26 aprile fa riferimento alla divisione 47 della classificazione ATECO (che ESCLUDE il commercio al dettaglio degli autoveicoli che sono inseriti, invece, nella divisione 45 che è quella inserita nell’allegato 3 al medesimo DPCM 26 aprile.

I Commercianti e le Agenzie possono, quindi, aprire dal 4 maggio essendo in possesso del codice ATECO 45 e 82, entrambi ricompresi nell’allegato 3.

Ma i clienti possono recarsi presso le nostre attività?

Con la possibilità di muoversi entro i confini regionali cadono anche i residui limiti agli spostamenti dei consumatori fatte salve eventuali ordinanze più restrittive delle Regioni.

Dal 4 maggio si potrà riprendere l’attività e ovviamente i clienti potranno ritirare i veicoli già targati e pagati e i relativi documenti, effettuare tagliandi e cambio pneumatici purché le aziende si attengano scrupolosamente al rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio, e fissando appuntamenti distanziati tra loro.

Relativamente agli spostamenti delle persone si riporta la FAQ presente sul sito del Governo (non ancora aggiornata al DPCM 26.04.2020):

Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte costituisce una ragione legittima di spostamento?

Sì, lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona.

Appare utile in questi giorni inviare ai clienti una e-mail/whatsapp per confermare l’appuntamento/tagliando/ritiro, ecc. da poter mostrare, se necessario, agli organi di controllo.

Le attività propedeutiche dal 27 aprile 2020

Inoltre, l’art. 2, comma 9, prevede che già dal 27 aprile, le nostre attività possano svolgere tutte le attività organizzative interne propedeutiche alla riapertura del 4 maggio, soprattutto in termini di pulizia/sanificazione dei locali, adeguamento della distanza tra le postazioni di lavoro, ecc.

Da valutare, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del DPCM 26 aprile, se vada effettuata la comunicazione alla Prefettura competente per territorio (utilizzando i moduli reperibili sui relativi siti web) ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020 per lo svolgimento delle attività propedeutiche.


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