
Proroghe Permessi e Autorizzazioni alla circolazione
Con la proroga del termine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, interviene il quinto aggiornamento proroghe sul territorio italiano: 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 giugno 2022.
L’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.
Ai fini di quello che qui rileva, ne consegue che ai sensi dell’art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod. (Circ. n. 2807 del 30.04.2020 ora aggiornata con questo aggiornamento), tutti i
- certificati,
- attestati,
- permessi e
- atti abilitativi comunque denominati,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022
Decreto #CuraItalia DL 17 marzo 2020, n. 18
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
Comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 31 marzo 2022 , conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 29 giugno 2022”.
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (c.d. PERMESSINI) ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s.;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.