
Patente scaduta da oltre 5 anni: ora serve ESAME DI GUIDA
Da settembre 2021 per rinnovare una patente scaduta da oltre 5 anni sarà obbligatorio sostenere e superare un’esame di guida.
Indice
Questa nuova circolare va a modificare la precedente disposizione che consentiva (per le patenti scadute da oltre 3 anni) di presentare alcune dichiarazioni volte a dimostrare di aver continuato a guidare ed a superare la presunzione di avere perso l’idoneità alla guida.
La situazione fino al 1° settembre 2021
Come è noto nel tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte della Direzione Generale della Motorizzazione in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.
Fino ad oggi era regolata dalla seguente regola:
- per le patenti scadute da MENO di 3 anni: era sufficiente procedere con un NORMALE rinnovo;
- per le patenti scadute da PIÙ di 3 anni era possibile presentare agli Uffici della Motorizzazione, una serie di dichiarazioni, anche di terzi (riguardanti l’esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta), volte a dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente, in quanto il presupposto del rinnovo di validità senza esame era proprio dettato dal fatto che il conducente avesse o meno esercitato la guida dei veicoli.
Le dichiarazioni troppo “facili”
E’ indubbio, però, che le procedure adottate in materia dagli Uffici hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da altrettante dichiarazioni sostitutive, “agevolmente” rese da terzi, tutte riguardanti l’esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta.
Moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l’effettiva persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, hanno imposto, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza.
L’obbligo di ESAME DI GUIDA per la patente scaduta da oltre 5 anni
Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si è deciso che i titolari dipatente scaduta da oltre 5 anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).
Le modalità di esame
La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:
patente comprendente le categorie | Esperimento/prova pratica di guida |
---|---|
CE e DE | una di tali categorie |
C (o C1) e DE | categoria DE |
CE e D (o D1) | categoria CE |
C1 (o C1E) e D | categoria D |
C e D1 (o D1E) | categoria C |
C e D | una di tali categorie |
C1E e D1E | una di tali categorie |
C1E e D1 | categoria C1E |
C1 e D1E | categoria D1E |
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE | per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE) |
A (o A1 o A2) e B (o BE) | una di tali categorie |
A (o A1 o A2) e B1 | una di tali categorie |
AM e A (o A1 o A2) | categoria A (o A1 o A2) |
AM e B (o B1 o BE) | categoria B (o B1 o BE) |
La durata della prova deve essere:
- di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e
- di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
Il candidato può presentarsi all’esame:
- come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o
- come allievo di autoscuola.
In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.
L’esito dell’esame
In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, l’Ufficio potrà dare corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un’apposita “informativa” circa la data e l’esito dell’esperimento di guida effettuato.
L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente.
La mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell’Ufficio.