Importare Auto dall'Europa

Importare Auto dall’Europa da parte di acquirenti privati – Acquisto Diretto – Cosa cambia?

Agenzia GAMMA Normative 2' di lettura

Dal 5 aprile 2018 è in vigore una nuova procedura per importare Auto da parte di acquirenti privati (il cosiddetto Acquisto Diretto).

Mentre la procedura precedente consentiva agli acquirenti privati di procedere all’immatricolazione SENZA il preventivo controllo della documentazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, dal 5 aprile 2018 è stato introdotto l’OBBLIGO di controllo preventivo della regolarità fiscale della documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, controllo che deve avvenire PRIMA dell’immatricolazione del veicolo.

Il Decreto

Il 5 aprile 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DECRETO Ministeriale di concerto con l’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2018 (G.U. n. 79 del 05/04/2018) riguardante gli “Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria” che sostituisce quello del 30 ottobre 2007 sul censimento dei veicoli di importazione parallela e che lo introduce anche per i cosiddetti acquirenti privati all’estero (UE/SEE).

Questo obbligo infatti già esisteva per gli acquisti intracomunitari effettuati per il tramite dei cosiddetti IMPORTATORI PARALLELI, i quali già dovevano richiedere all’Agenzia delle Entrate il controllo fiscale della documentazione e/o del regolare versamento dell’IVA, preventivamente all’immatricolazione del veicolo.

La nuova procedura per i privati

Per ogni veicolo dovranno essere comunicati:

  1. i dati dell’ importatore del veicolo, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
  2. i dati del venditore estero;
  3. i dati del veicolo;
  4. la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione;
  5. il codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente

Ancora non è stato ben chiarito quali siano le procedure previste nel caso di acquisto di veicolo:

  • NUOVO (o fiscalmente NUOVO): caso per il quale è previsto l’assolvimento IVA in Italia.
  • USATO (veicolo con più di 6 mesi e più di 6000 Km.): caso per il quale NON è previsto l’assolvimento IVA in Italia, ma il pagamento della relativa imposta all’estero.

Sarà nostra cura aggiornare questa pagina non appena vi siano disposizioni ulteriori da parte delle Amministrazioni interessate.


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