Importare Auto in Italia
Il Collaudo di identificazione
Qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa l'immatricolazione in Italia di veicoli provenienti dall’estero è subordinata all’esito favorevole della visita e prova (Collaudo di identificazione in Motorizzazione)
La nostra Agenzia è organizzata per prenotare, in tempi rapidi, il Collaudo di identificazione nei casi necessari.

Quando serve il Collaudo di identificazione?
L’immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall'estero è subordinata ad un controllo tecnico-amministrativo preventivo di tutta la documentazione da parte della Motorizzazione, che può avvenire:
- Per via Amministrativa (senza vedere il veicolo) se il veicolo proviene da un Paese UE ed:
- è munito di COC (Certificate Of Conformity),
oppure - è munito di Scheda Tecnica i cui dati permettano l'identificazione d'ufficio di una Omologazione Nazionale
- è munito di COC (Certificate Of Conformity),
- Mediante Visita e Prova (ossia con Collaudo di identificazione presso la Motorizzazione) se proviene:
- da un Paese Extra-UE
oppure - da un Paese UE, ma
- NON è munito di COC (Certificate Of Conformity)
e - NON è possibile dalla Scheda Tecnica fornita, una identificazione d'ufficio per via amministrativa.
- NON è munito di COC (Certificate Of Conformity)
- da un Paese Extra-UE
Solo successivamente al superamento positivo di questo controllo tecnico-amministrativo, è possibile procedere con la reimmatricolazione per importazione con Targhe italiane.
In cosa consiste il Collaudo di identificazione
Qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa l'immatricolazione in Italia di veicoli provenienti dall’estero è subordinata all’esito favorevole della visita e prova (Collaudo di identificazione in Motorizzazione).
Il Collaudo avrà lo scopo di:
- riscontrare gli elementi identificativi dei veicoli (Punzonatura del Telaio/VIN, Tipo/numero motore, Targhetta del costruttore) e la congruità dei dati certificati nella documentazione esibita a corredo della richiesta di immatricolazione (dimensioni, masse, categoria, tipo e caratteristiche generali del veicolo);
- rilevare la presenza e l’idoneità (certificazione/omologazione) dei dispostivi di equipaggiamento obbligatori quali dispositivi luminosi, indicatori di direzione, tachimetro, cinture di sicurezza, pneumatici, vetri, ecc.;
- Oltre agli usuali controlli tecnici e visivi previsti da una normale Revisione (art. 75 cds)
N.B. La nostra Agenzia vuole precisare che non può in alcun modo garantire la positiva conclusione delle operazioni di nazionalizzazione quando viene fornita la Scheda Tecnica (anziché il COC) in quanto non si riesce ad escludere il parere NEGATIVO espresso dai competenti organi del Ministero dei Trasporti (Tecnici e Funzionari della Motorizzazione) preposti ai controlli/collaudi, che potrebbero sollevare eccezioni riguardanti le direttive antinquinamento e sicurezza.
I possibili adattamenti preventivi
Proprio per il motivo di cui sopra, ci teniamo a precisare inoltre che in alcuni casi, all'atto della importazione e conseguente nazionalizzazione del veicolo, potrebbe rendersi necessario (soprattutto nei casi di veicoli nati per un mercato diverso da quello UE) un preventivo ADATTAMENTO dello stesso mediante la modifica e/o sostituzione di determinata componentistica con particolare riferimento a:
- dispositivi di illuminazione
- tachimetro
- cinture di sicurezza
- indicatori di direzione
- pneumatici
- ecc.
Infatti al fine di poter circolare sul territorio nazionale ogni veicolo deve essere dotato di idonea componentistica approvata secondo norme comunitarie identificabile da apposita marcatura CE (ogni componente deve recare una etiche con una Omologazione Europea che inizia con "EX" oppure "eX" dove X indica il Paese UE che ha provveduto ad effettuare l'omologazione) o equivalente (per es. regolamenti ECE(ONU)
N.B. La nostra Agenzia vuole precisare a tal proposito che non è nelle proprie competenze fornire supporto nelle operazioni di adattamento sopra menzionate.
Il veicolo già immatricolato in altro Paese UE
I veicoli immatricolati in un Paese UE hanno i requisiti per essere immatricolati in ogni altro Paese della UE e ogni Stato membro può invocare legittimamente il divieto di immissione in circolazione ai sensi dell'art. 36 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" solamente se è in grado di provarne concretamente la pericolosità sotto il profilo
- della sicurezza e
- della salvaguardia dell'ambiente.
La mancanza della Omologazione Europea (alla Lettera K) e il ricorso al CPA
Si precisa però che, per i veicoli
- di costruzione Extra-UE o
- prodotti per un Mercato Extra-UE,
dovrà tassativamente essere indicato, sempre nel campo K o nelle righe descrittive della carta di circolazione, la copertura dell'omologazione europea vigente al momento dell'ingresso in Europa.
Qualora tale dato non fosse indicato nell'apposito campo o nelle righe descrittive, non sarà possibile procedere alla nazionalizzazione attraverso le procedure ordinarie.
E se un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE, viene PRIMA reimmatricolato in un Paese UE?
Se un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE (privo di omologazione europea) viene PRIMA reimmatricolato in un Paese UE, non è detto che POI possa essere reimmatricolato in Italia perché:
- se un Paese UE ha approvato l'immatricolazione di un veicolo (proveniente da un Paese Extra-UE) in DEROGA alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858, rilasciando quindi una omologazione individuale nazionale,
- la validità di tale omologazione individuale nazionale (concessa in deroga) è limitata al solo territorio dello Stato UE che l'ha rilasciata.
Di conseguenza, per immatricolare in ITALIA un veicolo con omologazione individuale nazionale rilasciata (in DEROGA) da un altro Stato UE:
- è necessario che sia annotato alla lettera K della Carta di Circolazione estera il codice di omologazione nazionale individuale rilasciato in deroga;
- è comunque necessario richiedere tutta la documentazione fornita dallo Stato UE che ha rilasciato l’omologazione individuale nazionale (con l’individuazione di tutte le prescrizioni tecniche alternative atte a costituire azioni compensative valutate ammissibili dall’autorità di omologazione estera per la circolazione nel proprio territorio nazionale);
- detta documentazione è soggetta a valutazione (dell’ammissibilità delle deroghe e delle prescrizioni alternative adottate dallo Stato UE) da parte di un CPA (Centro Prova Autoveicoli), anche a seguito di visita e prova ove ricorra l’esigenza;
- tali deroghe e prescrizioni sono, altresì, soggette al parere favorevole della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, sulla base del rapporto che il CPA avrà cura di redigere e trasmettere alla Divisione 3.
Come faccio a prenotare un Collaudo?
La nostra Agenzia è organizzata per prenotare, in tempi rapidi, il Collaudo di identificazione nei casi necessari.
Non siamo comunque in grado di garantire anticipatamente la buona riuscita dell'operazione di Collaudo in quanto non si riesce ad escludere il parere NEGATIVO espresso dai competenti organi del Ministero dei Trasporti (Tecnici e Funzionari della Motorizzazione) preposti ai controlli/collaudi, che potrebbero sollevare le eccezioni sopra evidenziate












































