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Il Collaudo di identificazione
Qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa l'immatricolazione in Italia di veicoli provenienti dall’estero è subordinata all’esito favorevole della visita e prova (Collaudo di identificazione in Motorizzazione)
La nostra Agenzia è organizzata per prenotare, in tempi rapidi, il Collaudo di identificazione nei casi necessari.

Quando serve il Collaudo di identificazione?
L’immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall'estero è subordinata ad un controllo tecnico-amministrativo preventivo di tutta la documentazione da parte della Motorizzazione, che può avvenire:
- Per via Amministrativa (senza vedere il veicolo) se il veicolo proviene da un Paese UE ed:
- è munito di COC (Certificate Of Conformity),
oppure - è munito di Scheda Tecnica i cui dati permettano l'identificazione d'ufficio di una Omologazione Nazionale
- è munito di COC (Certificate Of Conformity),
- Mediante Visita e Prova (ossia con Collaudo di identificazione presso la Motorizzazione) se proviene:
- da un Paese Extra-UE
oppure - da un Paese UE, ma
- NON è munito di COC (Certificate Of Conformity)
e - NON è possibile dalla Scheda Tecnica fornita, una identificazione d'ufficio per via amministrativa.
- NON è munito di COC (Certificate Of Conformity)
- da un Paese Extra-UE
Solo successivamente al superamento positivo di questo controllo tecnico-amministrativo, è possibile procedere con la reimmatricolazione per importazione con Targhe italiane.
In cosa consiste il Collaudo di identificazione
Qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa l'immatricolazione in Italia di veicoli provenienti dall’estero è subordinata all’esito favorevole della visita e prova (Collaudo di identificazione in Motorizzazione).
Oltre ai controlli tecnici e visivi previsti da una normale Revisione, vengono eseguiti altro controlli necessari alla corretta identificazione del veicolo (Telaio, Tipo motore, Misure, Pesi, Normative antinquinamento e di sicurezza) necessari alla corretta compilazione della Carta di Circolazione
N.B. La nostra Agenzia vuole precisare che non può in alcun modo garantire la positiva conclusione delle operazioni di nazionalizzazione quando viene fornita la Scheda Tecnica (anziché il COC) in quanto non si riesce ad escludere il parere NEGATIVO espresso dai competenti organi del Ministero dei Trasporti (Tecnici e Funzionari della Motorizzazione) preposti ai controlli/collaudi, che potrebbero sollevare eccezioni riguardanti le direttive antinquinamento e sicurezza.
I possibili adattamenti preventivi
Proprio per il motivo di cui sopra, ci teniamo a precisare inoltre che in alcuni casi, all'atto della importazione e conseguente nazionalizzazione del veicolo, potrebbe rendersi necessario (soprattutto nei casi di veicoli nati per un mercato diverso da quello UE) un preventivo ADATTAMENTO dello stesso mediante la modifica e/o sostituzione di determinata componentistica con particolare riferimento a:
- dispositivi di illuminazione
- tachimetro
- cinture di sicurezza
- indicatori di direzione
- ecc.
Infatti al fine di poter circolare sul territorio nazionale ogni veicolo deve essere dotato di idonea componentistica approvata secondo norme comunitarie identificabile da apposita marcatura CE (ogni componente deve recare una etiche con una Omologazione Europea che inizia con "EX" oppure "eX" dove X indica il Paese UE che ha provveduto ad effettuare l'omologazione) o equivalente (per es. regolamenti ECE(ONU)
N.B. La nostra Agenzia vuole precisare a tal proposito che non è nelle proprie competenze fornire supporto nelle operazioni di adattamento sopra menzionate.
Il veicolo già immatricolato in altro Paese UE
I veicoli immatricolati in un Paese UE hanno i requisiti per essere immatricolati in ogni altro Paese della UE e ogni Stato membro può invocare legittimamente il divieto di immissione in circolazione ai sensi dell'art. 36 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" solamente se è in grado di provarne concretamente la pericolosità sotto il profilo
- della sicurezza e
- della salvaguardia dell'ambiente.
La mancanza della Omologazione Europea (al campo K) e il ricorso al CPA
Si precisa però che, per i veicoli
- di costruzione Extra-UE o
- prodotti per un Mercato Extra-UE,
dovrà tassativamente essere indicato, sempre nel campo K o nelle righe descrittive della carta di circolazione, la copertura dell'omologazione europea vigente al momento dell'ingresso in Europa.
Qualora tale dato non fosse indicato nell'apposito campo o nelle righe descrittive, non sarà possibile procedere alla nazionalizzazione attraverso le procedure ordinarie.
Quindi, se un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE viene PRIMA reimmatricolato in un Paese UE non è detto che POI possa essere reimmatricolato in un altro Paese UE perché:
- se un Paese UE ha autorizzato l'immatricolazione IN DEROGA di un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE,
- tale DEROGA vale solo ed esclusivamente per il Paese UE che l'ha concessa e non può essere "imposta" agli altri Paesi UE.
Pertanto per i veicoli da immettere in circolazione in Italia e non coperti da Omologazione Europea e che risultano approvati IN DEROGA in altro Paese UE, è comunque necessario:
- richiedere tutta la documentazione fornita dal Paese UE che ha rilasciato l'omologazione individuale (con l’individuazione di prescrizioni alternative atte a costituire azioni compensative valutate ammissibili dall’autorità di omologazione estera per la circolazione nel proprio territorio nazionale),
- Tale documentazione sarà oggetto in via preliminare alla valutazione dell’ammissibilità delle deroghe concesse dallo Stato estero di approvazione, previo parere favorevole del Centro Prove (CPA) territorialmente competente, ed in ogni caso chiedendone autorizzazione alla competente Divisione 3 della DGMOT ai sensi del p.to 5.4.1 della circolare prot. 30730 del 30.10.2020;
- Nel caso in cui il CPA lo ritenesse necessario, oltre alla documentazione tecnica eventualmente fornita dal costruttore o dalle Autorità preposte in ambito UE, il veicolo dovrà essere presentato a visita e prova (presso il CPA stesso) e ne dovrà essere valutata attentamente la possibilità di accoglimento della domanda di immatricolazione sul nostro territorio.
Come faccio a prenotare un Collaudo?
La nostra Agenzia è organizzata per prenotare, in tempi rapidi, il Collaudo di identificazione nei casi necessari.
Non siamo comunque in grado di garantire anticipatamente la buona riuscita dell'operazione di Collaudo in quanto non si riesce ad escludere il parere NEGATIVO espresso dai competenti organi del Ministero dei Trasporti (Tecnici e Funzionari della Motorizzazione) preposti ai controlli/collaudi, che potrebbero sollevare le eccezioni sopra evidenziate