Pratiche Veicoli

Radiazione per Esportazione

Se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre effettuarne la “radiazione per esportazione” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Radiazione per Esportazione

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate  in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.

La richiesta può essere presentata per il tramite della nostra Agenzia consegnando, Targhe, Libretto e Certificato di proprietà (se ancora cartaceo).

Al termine della radiazione viene emesso un Documento Unico (DU) non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione:

  • in un altro Paese UE o
  • in uno Stato Extra-UE.

Limiti alla radiazione per esportazione

Le nuove disposizioni prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione.

Inoltre la richiesta della cancellazione non è possibile nel caso di presenza sul veicolo di vincoli o gravami:

  • se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi);
  • se sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.

Veicoli esportati e già reimmatricolati all’estero ma non ancora radiati in Italia

Nonostante l’art. 103 c.d.s. preveda che la cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA sia preventiva alla effettiva esportazione all’estero, il tenore letterale della norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente.

Ciò a condizione, tenuto conto degli interessi di ordine pubblico e ambientali alla cui tutela la norma è preordinata, che il veicolo sia stato reimmatricolato all’estero e che, pertanto, venga prodotta copia della carta di circolazione estera.

Per i cittadini italiani che si sono trasferiti all’estero portando il veicolo al seguito, senza avere effettuato preventivamente la radiazione, si informa che, in conseguenza dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 delle nuove modalità di radiazione per esportazione, non è più possibile richiedere tale pratica tramite i Consolati.



Cosa facciamo?

La nostra Agenzia offre una soluzione professionale e veloce per la gestione delle pratiche di Radiazione per Esportazione, perché organizzata con una struttura all'avanguardia, dotata delle più moderne tecnologie aperte ai collegamenti telematici con le principali amministrazioni, che consentono, in tempi rapidissimi, il rilascio immediato dei documenti aggiornati.

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