Intestazione Temporanea
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza (per quanto possibile) su questa tanto chiacchierata norma in vigore dal 3 novembre 2014, che aveva come oggetto l’intestazione temporanea di Veicoli e come scopo il contrasto alle intestazioni fittizie
Chiarimenti applicativi
Ecco alcuni chiarimenti applicativi delle norme in vigore dal 3 novembre 2014 sull'uso del veicolo da parte di persona diversa dal proprietario.
Con le Circolari del Ministero dei Trasporti:
- Prot. 15513 del 10 luglio 2014
- Prot. 23743 del 27 ottobre 2014
sono entrate in vigore le disposizioni previste dagli articoli:
- art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada
introdotta dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 - art. 247-bis del Regolamento di esecuzione
introdotta dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198
Prima di tutto si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.
Detto questo è necessario un aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e un'annotazione sulla Carta di Circolazione solo nel caso di:
- Variazione dell'intestatario della carta di circolazione
- Variazione denominazione dell’Ente/Società intestatario (anche a seguito di atti di trasformazione o fusione, che non diano origine ad un nuovo soggetto giuridico e non è soggetta a trascrizione al PRA)
- Variazione generalità persona fisica intestataria (per generalità debbono intendersi: il nome, il cognome, la data di nascita,il luogo di nascita)
- Temporanea disponibilità di un veicolo (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) in modo esclusivo, personale e continuativo per oltre 30 giorni da parte di un soggetto (utilizzatore) diverso dal proprietario, nel caso di:
- comodato a titolo gratuito (sia di veicoli privati, sia di veicoli aziendali),
- affidamento in custodia giudiziale
- contratto di locazione senza conducente
- persone che hanno la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti, legali o giudiziali)
- altri casi:
- utilizzo di veicolo intestato al “de cuius” da parte dell'erede nel periodo in cui la relativa procedura di successione non si è ancora conclusa
- utilizzo di veicolo con contratto “Rent to Buy”
- utilizzo di veicolo a nome di “Trustee”
ma con varie eccezioni (vedi sotto)!
In attesa di una direttiva più esplicativa in materia di controlli su strada (che partono dal 4 dicembre 2014), si richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che la ratio della norma è da ricercare nell'esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli (contrasto alle intestazioni fittizie).
Si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.
E' pertanto da ritenere che l'annotazione della intestazione temporanea presuppone l'uso del veicolo da parte di un utilizzatore (diverso dal proprietario) in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
Ciò vale quindi ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.
Sono esclusi da tale obbligo:
- I componenti del nucleo familiare, purché conviventi (anche se possono comunque richiederlo).
- Tutti i casi in cui si configura l'uso del veicolo da parte di un utilizzatore (diverso dal proprietario) in modo NON esclusivo, oppureNON personale, oppure NON continuativo o per NON più di 30 giorni.
- I veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto:
- con iscrizione al REN o all’albo degli Autotrasportatori
- con licenza in Conto Proprio
- con autobus uso proprio
- con autovetture in uso di terzi (taxi e Noleggio Con Conducente)
Si rammenta innanzitutto che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).
Pertanto sono certamente da escludere:
- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit" (auto aziendali concesse ai dipendenti come retribuzioni in natura); infatti viene meno la gratuità
- l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati sia per attività lavorative, sia dal dipendente per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); infatti viene meno l'uso esclusivo e personale.
- l'utilizzo di veicoli aziendali da parte di più dipendenti, soci, amministratori e collaboratori dell'Azienda che si alternano nell'utilizzo; infatti viene meno sia l'uso esclusivo e personale, sia la continuità temporale.
Dal 4 dicembre.
Infatti, gli obblighi di annotazione riguardano solo le situazioni che iniziano dal 3 novembre in poi e per comunicarle alla Motorizzazione ci sono 30 giorni di tempo.
Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014.
Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell'annotazione nell'Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto.
Al riguardo appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse:
- Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.
- Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.
- L'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.
- Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.
- Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta.
- Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.
- Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda.
- Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.
I nostri Servizi
La nostra Agenzia è organizzata per offrire consulenza e svolgere in tempi rapidi tutte le pratiche e i servizi associati a questo nuovo adempimento:
- COMODATO D'USO GRATUITO TRA PRIVATI ( O PARENTI NON CONVIVENTI )
- COMODATO D'USO GRATUITI VEICOLI AZIENDALI
- AFFITTO D'AZIENDA (O RAMO D'AZIENDA)
- LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE (art. 247-bis, comma 2, lett. b)
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Giorgio D'Ambrosio (giorgio dambrosio music)24/07/2026Premetto che io vivo in provincia di Pavia e cercavo un’agenzia seria che si occupasse di importazione auto, che conoscesse realmente le normative e che eseguisse celermente la pratica aiutandomi a superare i vari ostacoli. Ma facevo fatica a trovare in zona da me così ho ampliato la ricerca e, beh non potevo trovare di meglio. Sono stati velocissimi, a un prezzo più che giusto, ora grazie al loro aiuto ho la mia auto importata dalla Germania!🙂 consigliatissimi!
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