Pratiche Patenti

Conversione Patente Extra-Comunitaria

Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessaria la Conversione Patente Extra-comunitaria. La conversione senza esame è possibile solo se lo Stato Extra-comunitario che ha emesso la patente ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Conversione Patente Extra-Comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.

Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.

Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Elenco Stati che hanno sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Andorra (accordo valido fino al 31 agosto 2029)
  • Argentina
  • Bosnia ed Erzegovina (accordo valido dal 17 marzo 2025 al 17 marzo 2030)
  • Brasile (accordo valido fino al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 22 agosto 2028)
  • Kosovo (accordo valido fino al 29 gennaio 2030)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Gran Bretagna e Irlanda del nord (applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man, Baliato di Jersey) (accordo valido fino al 30 marzo 2028, prorogabile con consultazioni )
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo valido dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2028)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia (accordo valido fino al 18 luglio 2028)
  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Condizioni preliminari

La conversione è possibile, senza altre prove o esami, solo se

  • la patente estera è in corso di validità (cioè non è scaduta)
  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • la conversione è richiesta entro un determinato periodo dall'acquisizione della residenza in Italia, diverso a seconda dello Stato che ha rilasciato la patente sulla base dello specifico accordo di conversione stipulato con l'Italia, come precisato dalla circolare prot.31762 del 24 ottobre 2023:
    • 4 anni (Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina) 6 anni (Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Serbia, Turchia): se si è residenti da più di 4 o 6 anni la domanda di conversione di patenti rilasciate da questi Stati è respinta senza nemmeno la possibilità di fare l'esame di revisione
    • 6 anni per tutte le altre patenti rilasciate dagli Stati che negli specifici accordi di conversione con l'Italia non hanno indicato alcun limite; in questi casi chi è residente in Italia da più di 6 anni può presentare la richiesta di conversione ma, se non ci sono altri motivi che impediscono il rilascio, la patente italiana dovrà essere consegnata insieme alla notifica di un provvedimento di revisione di idoneità tecnica della patente (articolo 128 Codice della strada); se non si supera l'esame di revisione la patente italiana è revocata (articolo 130, comma 1, lettera. b, del Codice della strada) e la patente estera oggetto di conversione non potrà essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa.



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